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BONUS ROTTAMAZIONE CAMPER

Bonus rottamazione camper

Definito il codice tributo con cui i rivenditori potranno compensare il credito d'imposta

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Chi - entro il 2016 - rottamava il vecchio camper e ne comprava uno nuovo, almeno "euro 5", poteva fruire di uno sconto sul prezzo di vendita praticato dal venditore di 8 mila euro. Il venditore avrebbe recuperato a sua volta lo sconto concesso, tramite credito d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione 48/E del 10.04.2017 ha istituito il codice tributo (6875) per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. L'agevolazione è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2016 a salvaguardia dell'ambiente, per incentivare la sostituzione dei veicoli inquinanti. Di seguito un riepilogo del bonus e le modalità di compensazione per i rivenditori.

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1) Bonus rottamazione camper, credito d'imposta per il venditore

I venditori degli autocaravan nuovi, che hanno concluso positivamente la vendita tramite il contributo statale, possono recuperare l'agevolazione concessa sotto forma di credito d'imposta, di ammontare pari al contributo concesso, utilizzabile in compensazione nel mod. F24. Il modello F24, a tal fine, deve essere presentato esclusivamente tramite Entratel/Fisconline, pena il rifiuto del versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per fruire del credito d'imposta è stato recentemente stabilito con apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 48/E del 10.04.2017).

6875

Credito d'imposta - Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan - art. 1 commi 85 e 86 L. 208/2015

Il codice tributo "6875" va indicato nella sezione "Erario" del mod. F24, nella colonna "importi a credito compensati", in compensazione di altri importi dovuti, e nel campo "anno di riferimento" va riportato l'anno di immatricolazione dei veicoli nuovi.

Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, il codice tributo andrà riportato nella colonna "importi a debito versati".

Qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione sia superiore all’ammontare spettante, il relativo mod. F24 è scartato.

Si ricorda, inoltre, che entro il 31.3 di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate comunica al MIT l’elenco dei soggetti, con i relativi importi, che nell’anno precedente hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta.

2) Bonus rottamazione camper, un riepilogo dell'agevolazione

Il contributo era riconosciuto a coloro che, nel 2016, acquistavano e immatricolavano ad uso proprio in Italia, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo, conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe "euro 5" o a classi successive, in sostituzione di un autocaravan "euro 0", "euro 1" o "euro 2", mediante demolizione.

Il contributo era pari a 8000 Euro, ed era:

  • anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita al lordo dell’IVA;
  • rimborsato poi al rivenditore sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
  • subordinato al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
  • erogato nei limite delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di Euro per l'anno 2016 (art. 1 comma 85 L. 208/2015).

Il bonus era concesso alle seguenti condizioni:

  • gli autocaravan dovevano essere stati acquistati tra il 01.01.2016 e il 31.12.2016, e immatricolati non oltre il 31.03.2017;
  • nell'atto di acquisto doveva essere indicato il contributo statale previsto dalla L. 208/2015, e che il veicolo consegnato era destinato alla rottamazione;
  • il veicolo acquistato doveva essere nuovo, cioè non doveva essere stato mai immatricolato prima, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero;
  • contestualmente all'acquisto doveva essere consegnato al venditore l'autocaravan da demolire (categoria euro0, euro1, euro2), che al 31.12.2015 risultasse già immatricolato in Italia;
  • il veicolo consegnato per la demolizione doveva essere intestato:
  • da almeno 1 anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad un familiare convivente alla stessa data;
  • in caso di leasing, da almeno 1 anno al soggetto utilizzatore dello stesso o ad un familiare convivente.

L'acquisto del nuovo camper doveva essere effettuato presso rivenditori che avessero aderito all'iniziativa, e quindi che si fossero  registrati sul Portale dell'automobilista ed avessero prenotato il contributo, su richiesta del cliente. Una volta effettuata la richiesta i rivenditori avrebbero ottenuto una ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo, in ordine cronologico.

Entro 90 giorni dalla prenotazione i venditori dovevano confermare l’acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo. In caso di mancata conferma, la prenotazione era annullata, e le relative risorse erano nuovamente rese disponibili.

I venditori, entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, dovevano consegnare il veicolo usato ad un demolitore e provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. L’inadempimento comportava in capo al rivenditore il mancato riconoscimento del credito d’imposta previsto.

I veicoli usati non potevano essere rimessi in circolazione e venivano avviati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati “al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione”.

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