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LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NELLE IMPRESE EDILI

La valutazione delle rimanenze nelle imprese edili

La valutazione delle rimanenze dell'impresa edile nel 1° periodo di formazione e nei successivi

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Le rimanenze che possono interessare l’impresa edile sono:
a) le materie prime;
b) i materiali vari;
c) le opere in corso di costruzione;
d) i fabbricati;
e) le opere pattuite come oggetto unitario in contratti d’appalto.

Le valutazioni delle rimanenze di cui ai succitati punti a), b), c) e d) sono regolate dall’art. 92, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mentre la valutazione delle rimanenze di cui al punto e) è disciplinata dall’art. 93, del medesimo decreto. Si esamina, per il momento, il predetto art. 92, del d.P.R. n. 917/1986.

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1) Come valutare le rimanenze delle imprese edili

Preliminarmente occorre suddividere le rimanenze dei beni in categorie omogenee, cioè in categorie costituite da beni della stessa natura e del medesimo valore (ad es.: tondini di ferro da 15 mm costituiscono una categoria distinta dai tondini di ferro da 8 mm; la polvere tufacea costituisce una categoria distinta dalla polvere di pietra; gli infissi metallici costituiscono una categoria distinta dagli infissi in legno, ecc.).

Una volta che i beni siano stati suddivisi in categorie omogenee, i criteri di valutazione delle rimanenze divergono a seconda che la categoria sia valutata nel suo primo periodo di formazione o nei periodi successivi, inteso per periodo quello d’imposta ovvero l’esercizio fiscale.
La valutazione che vedremo nei successivi due paragrafi, secondo il criterio LIFO o criterio dell’ultimo entrato, primo uscito per espressa previsione legislativa (3° comma, dell’art. 92) può essere sostituita da altri metodi:
- metodo della media ponderata;
- metodo FIFO o criterio del primo entrato, primo uscito;
- metodi varianti rispetto al criterio LIFO.

Comunque, indipendentemente dal criterio scelto che, come si rileva, è lasciato alla libera scelta dell’imprenditore, a condizione che non sia modificato negli anni (la modifica è comunque consentita, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del citato d.P.R. n. 917/1986, mediante comunicazione all’Agenzia delle entrate). Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato secondo uno dei predetti criteri, dovesse risultare maggiore del valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo determinato in funzione del criterio adottato è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dalla data di acquisto, per il valore normale.

2) Valutazione delle rimanenze delle imprese edili per il 1° periodo di formazione

Per la valutazione delle rimanenze nel 1° periodo di formazione si procede come segue.

Si suddivide il costo complessivo (comprendente tutti i costi e gli oneri di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali, in base all’art. 110, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) di ciascuna categoria di beni acquistati – categorie formate nell’ambito delle materie prime e dei materiali vari – per la loro quantità.
Esempio
20-2 acquisto di cemento Kg 1000 x 0,30...................................................... € 300
20-2 trasporto e facchinaggio ......................................................................... € 50
10-7 acquisto di cemento Kg 2000 x 0,32...................................................... € 640
10-7 trasporto e facchinaggio ......................................................................... € 90
Totale costo del cemento compresi gli oneri di diretta imputazione........  € 1.080

Costo complessivo = € 1.080 =    € 0,36 (Costo unitario del cemento)
Quantità beni Kg 3000

supposto che la quantità giacente a fine esercizio e non passata in lavorazione ammonti a Kg 1000, la valutazione della materia prima, cemento, è di € 360 (€ 0,36 x 1000 Kg).

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3) Valutazione delle rimanenze delle imprese edili per i periodi successivi

Per procedere alla valutazione delle rimanenze nei periodi successivi occorre:
alla fine del 2° periodo di formazione della medesima categoria di beni omogenei, si possono verificare le seguenti situazioni di giacenza di magazzino, rispetto a quella del periodo precedente:
1) quantità giacente superiore alla precedente;
2) quantità giacente inferiore alla precedente;
3) quantità giacente uguale alla precedente;
4) nessuna quantità giacente rispetto a quella precedente.

Nel caso di cui sub 1), la quantità giacente alla fine del 2° periodo, sino alla concorrenza della quantità presente alla fine del 1° periodo, è valutata come a quest’ultima data, mentre per l’eccedenza si opera con lo stesso criterio di ripartizione del costo complessivo di ciascuna categoria di beni – compresi gli oneri accessori di diretta imputazione – per la quantità acquistata ma con i dati desunti dal 2° periodo d’imposta.
Esempio
Costo complessivo di Kg 4000 di cemento nel 2° periodo = € 1.600 Costo unitario del 2° periodo (€ 1.600: Kg 4000) = € 0,40
Supposto che la quantità giacente alla fine del 2° periodo sia di Kg 1100, la sua valutazione storica è la seguente:
Kg 1000 x € 0,36   =   € 360
Kg 100 x € 0,40 =   € 40 = € 400

Nel caso di cui sub 2), si riduce proporzionalmente alla minore quantità presente, la valutazione effettuata nel 1° periodo d’imposta.
Esempio
Supposto che la quantità giacente alla fine del 2° periodo sia di Kg 900 di cemento, la sua valutazione è la seguente, essendo inferiore alla quantità di Kg 1000 del 1 ° periodo d’imposta:
Kg 900 x € 0,36 (valutazione risultante dal 1° periodo d’imposta) = € 324 (valutazione del cemento nel 2° periodo).
Nel caso sub 3), la valutazione del 2° periodo è pari a quella effettuata nel 1° periodo.
Nel caso sub 4), non essendoci alcuna rimanenza nel 2° periodo, non sorge alcun problema di valutazione.

Per i periodi successivi i criteri rimangono gli stessi:
- sino alla concorrenza della quantità presente alla fine del precedente periodo d’imposta, si assume quest’ultima valutazione;
- per l’eccedenza rispetto alla quantità presente alla fine del precedente periodo d’imposta, il suo valore unitario si ottiene dividendo il costo complessivo sostenuto nel periodo considerato per la sua quantità;
- per la contrazione rispetto alla quantità presente alla fine del precedente periodo d’imposta, la diminuzione si imputa alle eccedenze formate nei precedenti periodi d’imposta a partire dai più recenti.
Esempio
Supposto che la rimanenza di cemento alla fine del 4° periodo di formazione della classe omogenea sia di Kg 1200, la valutazione è pari a € 385 riveniente dal seguente valore storico:
Kg 900 x € 0,30 = € 270 (valutazione giacenza di Kg 900 a fine 1° periodo di formazione della classe omogenea)
Kg 100 x € 0,35 = € 35 (valutazione eccedenze - rispetto al 1° periodo - del cemento a fine 2° periodo)
€ (270 + 35) = € 305 (valutazione giacenza di Kg 1000 a fine 2° periodo di formazione della classe omogenea) Kg 400 x € 0,40 = € 160 (valutazione eccedenza di cemento - rispetto al 2° periodo - a fine 3° periodo)
€ (305 + 160) = € 465 (valutazione giacenza di Kg 1400 a fine 3° periodo di formazione della classe omogenea).
Supposta la giacenza di Kg 1200 a fine 4° periodo, inferiore di Kg 200, rispetto alla giacenza a fine 3° periodo, la minore valutazione a fine 4° periodo è imputata decurtando le eccedenze formate nei precedenti periodi d’imposta a partire dal più recente cioè dal 3° periodo.
Pertanto Kg 200 x € 0,40 = € 80 (Minore valutazione rispetto alla giacenza di fine 3° periodo;

€ 0,40 = valore unitario del cemento nel 3° periodo.

€ (465 - 80) = € 385 (Valutazione giacenza Kg 1200 a fine 4° periodo di formazione della classe omogenea).

Infine, l’art. 92, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che:
- se il valore unitario dei beni, come più sopra esemplificato, dovesse essere superiore al loro valore normale accertato nell’ultimo mese del periodo d’imposta, la valutazione può anche essere fatta moltiplicando l’intera quantità dei beni per il ridetto valore normale, senza tener conto del loro periodo di formazione (5° comma, art. 92);
- le rimanenze finali di un periodo d’imposta costituiscono giacenze iniziali del periodo successivo (7° comma, art. 92).

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4) Sulla valutazione delle rimanenze delle imprese edili

Per maggiori approfondimenti sulla:

Valutazione delle rimanenze: fabbricati costruiti

Valutazione delle rimanenze: fabbricati in corso di costruzione

Valutazione delle rimanenze: opere e servizi in esecuzione di contratti d’appalto

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