In tema di flessibilità in uscita, nella bozza della Legge di bilancio 2017 il Governo intende favorire le carriere lavorative piu lunghe e faticose. compatibilmente con gli stretti margini di manovra dal punto di vista delle risorse finanziarie a disposizione. Vediamo le misure contenute nel DDL Bilancio 2017 che è attualmente in discussione in Parlamento e dovrà essere approvato entro fine anno. Ricordiamo che potranno intervenire modifiche dato che proprio su questi argomenti si concentrano le critiche dei sindacati e le proteste dei lavoratori interessati.
"LAVORATORI PRECOCI"
Un primo intervento , per quanto concerne i lavoratori con carriere lunghe e iniziate in età molto giovane, ossia i c.d. “lavoratori precoci”; l’art. 31 prevede di consentire l’accesso alla pensione ai lavoratori :
- con 41 anni di contributi
- che abbiano almeno 12 mesi di lavoro effettivo e relativa contribuzione prima del compimento dei 19 anni di età e
-
rientrino però in uno dei seguenti profili:
- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio1992, n. 104;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo con mansioni faticose che saranno individuate con DPCM da emanare ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del Decreto Legislativo del 21 aprile 2011, n. 67*.
Il beneficio dell’anticipo di pensionato non è automatico, bensì è richiesta una specifica domanda e laddove dal monitoraggio delle istanze presentate ed accolte, emergono degli scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie destinate, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati.
Il secondo intervento per i lavoratori precoci è quello di eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico previste dall’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d’età. Viene meno dunque il taglio del trattamento pensionistico dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni.
"LAVORI USURANTI "
Le novità vanno nel senso di migliorare le condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti ai sensi del menzionato Decreto Legislativo 21.4.2011 N. 67 (vedi tabella sotto)
Innanzitutto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (entrata in vigore della Manovra 2017), saranno abolite le finestre di accesso previste dall’art. 24, comma 17-bis del D.L. 201/2011 Decreto Salvaitalia del Governo Monti , convertito nella L. n. 214/2011) , con l’agevolazione che non bisogna più attendere ulteriori 12 o 18 mesi dopo aver raggiunto il quorum richiesto dalla legge.
Altra novità concerne l’eliminazione dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019. Dunque, da tale data, i requisiti anagrafici di tali lavoratori non saranno più adeguati alla speranza di vita Istat che, invece, continuerà ad applicarsi alle altre prestazioni pensionistiche.
Continuando nella rassegna dei correttivi che saranno apportati al D.Lgs. n. 67/2011, è possibile evidenziare un cambiamento dei requisiti oggettivi per poter accedere al pensionamento agevolato. Attualmente è richiesto che gli interessati abbiano svolto attività usuranti per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa . Ma per le pensioni che avranno decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018 (i cui requisiti vengono pertanto raggiunti nel 2017) a questo criterio si aggiungerà la possibilità di considerare l'intero arco della vita lavorativa. In particolare l'interessato dovrà dimostrare di avere svolto tali attività per almeno metà della vita lavorativa, anche non continuativamente.
Il Governo valuterà, inoltre, la fattibilità amministrativa di introdurre semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio.
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1) LAVORI CON MANSIONI USURANTI D.lgs 67 2011
ATTIVITÀ USURANTI**
1. Lavori in galleria, cava o miniera
2. Lavori in cassoni ad aria compressa
3. Lavori svolti dai palombari
4. Lavori ad alte temperature
5. Lavorazione del vetro cavo
6. Lavori espletati in spazi stretti
7. Lavori di asportazione dell'amianto
8. Lavori notturni
9. Lavori addetti alla c.d. “linea catena"
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