L’istituto della revisione delle rendite INAIL ha, come è noto, lo scopo di adeguare il grado di inabilità derivante da infortunio o malattia professionale alle variazioni, peggiorative o migliorative, dell’integrità psico-fisica dell’assicurato, intervenute nel corso del tempo, in modo da far corrispondere costantemente l’importo dell’indennizzo economico all’entità del danno.
La misura della rendita può essere riveduta:
- sia su domanda del titolare della rendita (revisione passiva) ; in questo caso il richiedente deve accompagnare la domanda con un certificato medico contenente un motivato giudizio di aggravamento e una valutazione del danno;
- sia per disposizione dell’Istituto assicuratore (revisione attiva) a scadenze temporali diverse a seconda che si tratti di rendita da infortunio o da malattia professionale. In questo caso l’assicurato non può rifiutare di sottoporsi a visita medica pena la sospensione del pagamento della rendita.
In base alle disposizioni del Testo Unico di cui al DPR n.1124/65 , i termini revisionali si computano dalla data di costituzione della rendita, da intendersi come data di decorrenza. Quest’ultima coincide con il giorno successivo alla cessazione dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro, oppure, per le malattie professionali che non determinano astensione dal lavoro, con la data di ricezione , da parte dell’INAIL, della denuncia o del primo certificato medico.
Le norme del T.U. che disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di “danno biologico” per effetto del richiamo disposto dall’art.13 comma 7 del Dlgs n. 38/2000.
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Leggi l'articolo completo "Il processo revisionale delle rendite INAIL" di N. Negri (direttore INAIL Abruzzo ) - fa parte della Circolare del lavoro n. 42 del 11.11.2016
1) Revisione rendita da infortunio
La revisione delle rendite derivanti da infortunio è disciplinata dall’art. 83 del T.U.. Tale norma dispone che:
- nei primi quattro anni dalla decorrenza della rendita, la prima revisione può essere richiesta o disposta solo trascorso un anno dalla data dell’infortunio e almeno sei mesi dalla data di decorrenza della rendita stessa e ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente. Il termine annuale si computa dalla data dalla quale ha effetto il provvedimento relativo alla precedente revisione.
- Trascorso il quarto anno, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte: la prima alla fine di un triennio (cioè al settennio) e la seconda alla fine del successivo triennio (cioè al decennio).
- Il diritto alla revisione al quarto e al settimo anno è suscettibile di essere esercitato entro il triennio prescrizionale dalle scadenze medesime. Al suddetto termine prescrizionale va aggiunto quello sospensivo di 210 giorni fissato dall’art. 111 T.U. per l’espletamento del procedimento revisionale.
- La revisione al decimo anno, invece, in analogia a quanto previsto dall’art.137 T.U. per le malattie professionali, è soggetta al termine di decadenza di una anno dal compimento del decennio. Essa va pertanto richiesta o disposta entro 10 anni + 1 dalla data di decorrenza della rendita. Questa estensione analogica dell’art 137 T.U. alle rendite derivanti da infortunio è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, fatta propria dall’Istituto e motivata dal rispetto del principio costituzionale di eguaglianza (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 21387 del 2004 e n. 16056 del 2004).
Il termine prescrizionale triennale e quello di decadenza annuale riguardano solo l’esercizio del diritto. La valutazione medico – legale dei postumi deve essere sempre riferita alla situazione di fatto esistente alla data di maturazione del diritto alla revisione.
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2) Revisione rendita da malattia professionale
Per le rendite derivanti da malattia professionale, l’art. 137 del T.U. prevede che la prima revisione può essere promossa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta o, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia, ossia dalla data in cui la malattia stessa viene segnalata all’INAIL con la denuncia o il primo certificato medico.
Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente; mentre l’ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla data di decorrenza della rendita.
L’ultima revisione va richiesta o disposta entro il termine di decadenza di un anno dalla scadenza del quindicennio.
Fanno eccezione le rendite dei medici esposti a rischio di malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché dei Tecnici di Radiologia medica (sia autonomi che dipendenti), che non sono soggette al termine ultimo di revisionabilità di 15 anni previsto dall'art. 137 T.U..