Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. La nota delle Dogane n. 37533/2016 detta le istruzioni per la richiesta del rimborso sui quantitativi di gasolio consumati consumati dagli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; dagli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto: dalle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; dagli enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Di seguito vediamo sinteticamente a chi spetta e come presentare l’istanza.
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1) A chi spetta il rimborso sul gasolio consumato
L’art. 61 del D.L. 24.1.2012, n.1, ha introdotto delle rilevanti modifiche al DPR n. 277/2000, recante la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto, come evidenziato con la nota n. 22756 del 24.2.2012. Interessa le imprese con autocarri aventi massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate.di classe almeno Euro 3. che effettuano trasporti in c/proprio o per c/terzi.
Sul sito internet dell' Agenzia delle Dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Click rapidi – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione) è disponibile il software per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane.
Soggetti beneficiari
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Agevolazione
L'agevolazione consiste nel rimborso di circa € 0,214 per litro di gasolio consumato.
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2) Come chiedere il rimborso sul gasolio consumato
Adempimenti
E' una istanza trimestrale, cartacea o telematica, da presentare entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, che si compila in base alla Nota Ag. Dogane n. 37533/RU del 25/3/2016.
Il rimborso viene calcolato sulla base delle forniture di gasolio acquistate nel trimestre, documentate dalle fatture d'acquisto.
Nell'istanza occorre indicare n. e data fattura, il totale dei litri di gasolio e l'importo totale, nonche' per ogni autocarro la targa, i Km percorsi, il consumo registrato, il chilometraggio all'inizio e alla fine del trimestre.
Non sono considerate valide le schede carburante, salvo che per i trasporti di persone.
In particolare:
- i soli esercenti l’attività di trasporto di persone possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Le domande di rimborso vanno presentate all'Ag. delle Dogane alternativamente:
- con consegna a mano della modulistica cartacea, oppure della stampa tramite software della dichiarazione, unitamente ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, Chiavette USB);
- con invio per racc. r/r della modulistica cartacea;
- con invio telematico.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza la medesima si considera accolta.
Gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.
A tal riguardo si ricordano le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:
- gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito dell'Agenzia Dogane, all’indirizzo: http://www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:
- utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione - Software gasolio autotrazione”;
- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione ;
Al fine dell’invio telematico in questione è indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I. Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.
Credito e modalita' di rimborso
I crediti possono essere ottenuti:
- in compensazione tramite il mod. F24 - codice tributo 6740;
- con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.