La storia di questa tipologia di contributo inizia quando i commi da 337 a 340 dell'art. 1° (ed unico) della Legge n° 266 del 2005 (Legge Finanziaria per il 2006) introdussero, in via iniziale e sperimentale, la possibilità per i contribuenti di destinare il cinque per mille dell'IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche da loro dovuta al finanziamento, fra l'altro, "del volontariato e delle altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Dlgs 460/1997".
Questa possibilità fu confermata:
- dalla Legge n° 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), ai commi che vanno da 1234 a 1237 del suo art. 1° (ed unico), con l'unica novità di un limite massimo di spesa totale di 250 milioni di Euro per le erogazioni derivanti da questa opzione per i contribuenti,
- dall'art. 20 della Legge n° 222 del 2007 (Decreto Fiscale collegato alla Legge Finanziaria per il 2008) che aumentò il limite di spesa di 150 milioni di Euro, giungendo così a 400 milioni di Euro annui, ed aggiunse ai possibili beneficiari le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
- dall'art. 63 – bis della Legge n° 133 del 2008 (manovra estiva 2008 che anticipò la Legge Finanziaria per il 2009),
- dal comma 250 dell'art. 2 della Legge n° 191 del 2009 (Legge Finanziaria per il 2010),
- dal comma 4°– novies dell'art. 2 della Legge n° 73 del 2010 (c.d. Decreto “incentivi”),
- dall'art. 2 del Decreto-Legge n° 225 del 2010 (c.d. Decreto “milleproroghe” convertito in Legge n° 10 del 2011) che ridusse i fondi annuali a 300 milioni di Euro,
- dal comma 11° dell'art. 33 della Legge n° 183 del 2011 (Legge di stabilità per il 2012) che riportò i fondi a 400 milioni di Euro,
- dal comma 2° dell'art. 23 del Decreto-Legge n° 95 del 2012 (convertito in Legge n° 135 del 2012),
- dal comma 205 dell'art. 1° della Legge n° 147 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014)
- ed, infine, dal comma 154 dell'art. 1° della Legge n° 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015), che ha portato i fondi a 500 milioni di Euro a partire dall'anno 2015.
Le altre destinazioni possibili del gettito del cinque per mille dell'IRPEF sono:
- il sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali dell'associazionismo previsti nei primi quattro commi dell'art. 7 della Legge n° 383 del 2000, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1°, lettera a del Dlgs 460/1997 (e che, ovviamente, non sono ONLUS pur potendo operare in tutti i settori di attività di queste ultime elencati nel paragrafo iniziale di questo capitolo),
- il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università,
- il finanziamento della ricerca sanitaria (in particolare delle fondazioni istituite per legge e vigilate dal Ministero della Salute e delle associazioni senza fini di lucro e delle fondazioni che svolgono attività di ricerca sanitaria in collaborazione con gli enti pubblici o privati destinatari dei finanziamenti pubblici per questo tipo di ricerca e che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali ai programmi di ricerca sanitaria promossi dal Ministero della Salute),
- le attività sociali del comune di residenza (escluse dalla Legge Finanziaria per il 2007, la Legge n° 296 del 2006, e riammesse dalla manovra estiva 2008, la Legge n° 133 del 2008),
- le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (dal 2012).
Viene ripartito fra i beneficiari solo l'ammontare dell'imposta dei contribuenti che hanno effettuato la scelta, a differenza dell'otto per mille per cui si ripartisce fra i beneficiari anche l'imposta dei contribuenti che non hanno effettuato la scelta.
Altri chiarimenti in materia sono contenuti nella Circolare n° 30/E del 22 Maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Oltre che come forma di finanziamento del terzo settore, l'istituto del cinque per mille viene considerato dalla dottrina giuridica come un esempio di sussidiarietà fiscale, in quanto con esso viene riconosciuta al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione (“ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ”).
Inoltre, esso rappresenta anche un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 nel 4° comma dell'art. 118 Cost., che afferma: “ Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ”
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1) Modalità di destinazione, di erogazione e di rendicontazione del 5 per mille
Le modalità di destinazione del cinque per mille dell'IRPEF sono state definite:
- per il 2006, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 Gennaio 2006,
- per il 2007 dal DPCM del 16 Marzo 2007,
- per il 2009 dal DPCM del 3 Aprile 2009
- e, per il 2010, il 2011, il 2012, il 2013, il 2014, il 2015 e il 2016, dal DPCM del 23 Aprile 2010 (modificato dal DPCM del 7 Luglio 2016) che hanno stabilito l'obbligo, per le ONLUS interessate, di iscriversi per via telematica in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate e da questa, successivamente, reso pubblico (l'iscrizione va rinnovata solo quando cambia il rappresentante legale dell'organizzazione beneficiaria che ha anche l'obbligo di comunicare la perdita dei requisiti per la percezione del cinque per mille).
Il contribuente che vuole utilizzare questa opzione deve firmare in uno dei sei appositi spazi presenti nell'apposito quadro del modello della dichiarazione dei redditi che utilizza e deve scrivere il codice fiscale dell'ente al quale vuole che sia destinata questa sua quota dell'IRPEF.
L'ammontare delle somme così destinate dai contribuenti viene corrisposto, alle organizzazioni di volontariato, alle altre ONLUS, alle associazioni di promozione sociale ed alle altre organizzazioni non profit che possono essere destinatarie del cinque per mille dal Ministero del Lavoro, mentre alle associazioni sportive dilettantistiche esso viene corrisposto dalla Presidenza del Consiglio. Le Amministrazioni che erogano queste somme devono pubblicare l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi sul loro sito web (artt. 11 e 11- bis del DPCM del 23 Aprile 2010).
I soggetti beneficiari del cinque per mille “devono redigere, entro un anno dall'incasso delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite ” utilizzando il modulo reso disponibile dai ministeri competenti sui loro siti Internet.
In particolare, il rendiconto deve indicare la parte del contributo utilizzato per le spese di funzionamento dell'organizzazione del beneficiario, quelle destinate alle finalità istituzionali senza scopo di lucro da esso perseguite e quelle accantonate per la realizzazione di programmi pluriennali, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato nell'anno successivo alla loro spesa (comma 3° dell'art. 63 – bis della Legge 133/2008 attuato dagli artt. 12 e 12- bis del DPCM del 23 Aprile 2010).
Gli enti che hanno percepito più di 20.000 Euro per il cinque per mille hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione al Ministero competente per l'erogazione delle somme entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la compilazione di essi, mentre quelli che hanno ricevuto meno di 20.000 Euro hanno soltanto l'obbligo di conservarli per dieci anni, a meno che la trasmissione di questi documenti non sia richiesta dal Ministero citato.
L'Amministrazione che eroga il cinque per mille deve pubblicare sul proprio sito web i rendiconti e le relazione inviati dai beneficiari entro un mese dalla ricezione di essi (artt. 12 e 12- bis del DPCM del 23 Aprile 2010). La mancata osservanza di questi obblighi, compreso l'utilizzo dei fondi per attività diverse da quelle senza scopo di lucro perseguite istituzionalmente dal beneficiario, è causa di recupero delle somme erogate da parte dell'Amministrazione citata, maggiorate dell'interesse legale e del tasso di inflazione (il c.d. “indice FOI”) e ferme le eventuali sanzioni penali e amministrative (art. 13 del DPCM del 23 Aprile 2010).
In particolare, per quanto riguarda le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici la determinazione delle modalità di richiesta di ammissione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto del cinque per mille (da effettuarsi anch'essa per via telematica tramite il sito Internet del Ministero dei Beni Culturali) e le modalità del riparto stesso (uguali a quelle previste per le altre finalità a cui può essere destinato il cinque per mille) sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 Luglio 2016.
Il soggetto gestore delle somme destinate a queste attività dai contribuenti è il Ministero dei Beni Culturali, che effettua il riparto sulla base di quanto comunicatogli sulle scelte effettuate dai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate. Esso gestisce anche l'elenco dei possibili destinatari a cui possono iscriversi, ai sensi del 2° e del 3° comma dell'art. 2 del DPCM citato, pure tutti gli enti senza scopo di lucro (quindi non solo quelli che hanno la qualifica di ONLUS) che realizzano, conformemente alle proprie finalità definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, che operano in tale campo da almeno cinque anni. La rendicontazione dell'utilizzo delle somme erogate, la pubblicazione dei rendiconti, i casi e la procedura dell'eventuale recupero di queste somme sono regolati dal DPCM del 23 Aprile 2010 che abbiamo esaminato in precedenza.
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