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LEGGE DI BILANCIO 2017: ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI DI GIOVANI

Legge di bilancio 2017: esonero contributivo assunzioni di giovani

In soffitta il bonus assunzioni del Jobs act , nel DDL stabilità esonero contributivo per chi assume giovani neolaureati o dopo i tirocini

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Nel disegno di legge di bilancio 2017, depositato alla Camera per la prossima discussione prima dell'apporvazione definitiva , è presente  un particolare esonero contributivo per  nuove assunzioni , anche se in forma molto ridotta rispetto agli anni passati.
In particolare, viene introdotto un esonero contributivo della durata massima di 3 anni,  per  i datori di lavoro del settore privato che nel 2017 e 2018, assumeranno  giovani appena diplomati o laureati o che abbiano  prima sostenuto nella stessa azienda un periodo di stage o  tirocinio  curricolare previsto dalle  norme sull'alternanza scuola-lavoro.  La misura è sperimentale per i primi due anni, durante i quali è previsto un monitoraggio dell'andamento e dei risultati.

Nel dettaglio:

Periodo di vigenza della norma: vi rientrano i contratti stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 

Datori di lavoro esclusi: lavoro domestico e operai del settore agricolo;

Oggetto dell’esonero: contributi previdenziali (INPS) a carico del datore di lavoro;

Durata massima: 3 anni;

Misura massima dell’esonero: 3.250 € su base annua;

Tipologie di lavoratori ammessi al beneficio:
– giovani entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio
ovvero
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (120 ore se trattasi di istituti tecnici e professionali e 60 ore se trattasi di licei)
ovvero
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
ovvero
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,
ovvero
– studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro (tirocini curriculari) pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

La misura è contenuta nel Capo Quinto, intitolato "Capitale umano "  che si occupa delle misure per il miglioramento del diritto allo studio e contro la disoccupazione dei giovani, all'art. 43, ecco il testo: 

Art. 43
(Esonero contributivo alternanza scuola lavoro)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con riferimento  alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 2, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ovvero pari almeno al 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L’esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 2, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 84,0 milioni di euro per l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l’anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio di cui al comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati dell’istituto di cui ai commi 1 e 2, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
4. Al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti potranno concorrere, nel limite massimo di 66 milioni di euro, le risorse dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per il ciclo di programmazione 2014-2020 a titolarità dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

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