L’art. 3, c. 3, d.lgs. n. 175/2016 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, (STS) metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Con il Provvedimento, assunto al Registro, al n. 331 del 28 luglio 2016, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito al Ministero di economia e Finanza (MEF) un parere sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato, che disciplina, appunto, la trasmissione di nuove tipologie di spese sanitarie e veterinarie, sostenute dai cittadini a decorrere dal 01 gennaio 2016.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Segui tutti gli aggiornamenti sul Dossier Comunicazione Spese Sanitarie
Fisco e Tasse srl in collaborazione con GBsoftware ha realizzato il "SOFTWARE INVIO DATI SANITARI" che permetterà di svolgere il nuovo adempimento di trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Scegli la configurazione che fa al caso tuo. Ti ricordiamo che tutti i Software GB sono integrabili tra di loro!
Segui tutti gli aggiornamenti nel dossier dedicato alla Privacy
Tutta la normativa aggiornata sulla Privacy nel Commento breve al Regolamento europeo per la privacy
1) Modalità tecniche e operative della trasmissione dei dati
Lo schema di decreto in esame stabilisce le modalità tecniche e operative relative alla trasmissione telematica dei dati riguardanti le suddette spese sanitarie e veterinarie.
Inoltre, regolamenta le modalità per:
a) la trasmissione dei dati relative alle spese sanitarie inviate dalle parafarmacie, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica, dagli ottici;
b) il trattamento dei medesimi da parte del Sistema della tessera sanitaria (STS)
c) la messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate;
d) la conservazione dei dati delle spese sanitarie e la possibilità di consultazione da parte di chiunque dei dati relativi alle proprie spese sanitarie.
Ti potrebbero interessare:
- I ricorsi al Garante della privacy - libro di carta
- Responsabilità Civile Illecito Trattamento dati - libro di carta
- Tutela della Privacy - (Pacchetto 2 eBook)
- Il condominio e la privacy
Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro Dossier gratuito sulla Privacy
2) Parere del garante
Considerato che lo schema di decreto in esame ha recepito le osservazioni del Garante per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) l’introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell’interessato, in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riguardo alle spese sostenute presso i soggetti autorizzati nell’anno 2016;
b) la corretta definizione della tipologia di informazioni personali oggetto di trasmissione al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, esattezza e indispensabilità nel trattamento dei dati personali (anche di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, cioè i dati sensibili);
c) l’eliminazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle informazioni sulle spese sanitarie trasmesse al Sistema TS dal cd spesometro;
d) la individuazione del tempo di conservazione dei dati relativi alle spese sanitarie, trasmessi al Sistema TS.
Per cui, sulla scorta di quanto sopra il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del MEF, attuativo dell’art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016
Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro Dossier gratuito sulla Privacy