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E-COMMERCE DI SERVIZI AI CONSUMATORI: CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI IVA

E-commerce di servizi ai consumatori: controlli sulle dichiarazioni Iva

La disciplina dei controlli sulle dichiarazioni relative al regime speciale dell'Iva sull'e-Commerce di servizi prestati ai consumatori

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Per quanto riguarda i controlli sulle dichiarazioni IVA, alla liquidazione e l'accertamento di tale imposta dovuta per il regime speciale sull' e-commerce di servizi prestati ai consumatori l'articolo 5 del Decreto Legislativo n° 42 del 2015 ha introdotto gli artt. 54- ter , 54- quater e 54- quinquies nel DPR 633/1972 che disciplinano tali aspetti di questo regime speciale dell'IVA.

L'art. 54- ter del decreto citato dispone che, entro il decimo giorno successivo alla scadenza prevista dai commi 6° e 9° dell'art. 74- quinquies per la presentazione della dichiarazione trimestrale IVA e per il pagamento dell'imposta dovuta da parte dei soggetti passivi identificati in Italia, vale a dire il ventesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal suo portale telematico, verifica in modo automatico l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al citato comma 6° e la rispondenza e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa (1° comma).

La stessa Agenzia, qualora rilevi che la dichiarazione di cui sopra non sia stata ancora trasmessa, oppure che l'imposta dovuta in base alla stessa non sia stata in tutto o in parte versata, invia al soggetto passivo un sollecito (2° e 3° comma).

Nei casi di esclusione da questo regime speciale dell'IVA contemplati dal comma 5° dell'art. 74- quinquies , l'Agenzia delle Entrate emette il provvedimento motivato di esclusione da tale regime . Avverso il provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario (4° comma).

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Ti segnaliamo l'ebook in pdf Regime speciale Iva ecommerce di servizi ai consumatori che ha come oggetto la trattazione del regime speciale dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) del commercio elettronico , in particolare di quello che ha per oggetto le prestazioni di servizi ai consumatori, recentemente riformato dal Decreto Legislativo n° 42 del 2015.

1) I controlli sulla dichiarazione Iva e le liquidazioni

L'art. 54- quater del DPR 633/1972 sulla liquidazione dell'IVA dovuta in base a questo regime speciale prevede che l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, procede alla liquidazione (cioè al calcolo dell'importo) dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli artt. 74- quinquies e 74- septies (quindi ai soggetti passivi che non sono domiciliati, residenti o con stabile organizzazione in Italia, mentre a quelli cha hanno almeno una di tali caratteristiche si applica l'art. 74- sexies del DPR 633/1972) relativamente ai servizi resi ai committenti che non sono soggetti passivi di questa imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato Italiano (1° comma).

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presenti nell'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'IVA dovuta ed a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta (2° comma).

Quando dai controlli automatici eseguiti dall'Agenzia emerge un ammontare dell'IVA dovuta diverso da quello riportato nella dichiarazione trimestrale, l'esito del controllo è comunicato per via telematica al contribuente entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l' intimazione ad adempiere , entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997 (che consiste nella maggiorazione dell'importo dell'imposta dovuta del 30%) e degli interessi al tasso del 5% annuo previsti dall'art. 20 del DPR n° 602 del 1973, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino al giorno in cui è effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione (3° comma).

Se l'Agenzia verifica sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto passivo dell'IVA, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o di beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al capoverso prevedente può essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti tributari ai sensi della Direttiva UE n° 14 del 2010 (se lo Stato estero fa parte dell'Unione Europea) o di altri accordi internazionali sulla reciproca assistenza in materia di riscossione di questi crediti (se lo Stato estero non fa parte dell'UE) comparabile a quella della Direttiva citata, in deroga alle disposizioni sulla iscrizione al ruolo del credito tributario e senza l'affidamento in carico di questo agli agenti della riscossione (4° comma).

Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta può inviarli all'Agenzia delle Entrate per via elettronica o telematica entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione trimestrale. Infine, i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica (vale a dire effettuata con strumenti informatici) prevista dall'art. 54- quater del DPR 633/1972 si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (5° e 6° comma).

L'art. 54- quinquies introdotto nel DPR 633/1972 sempre dal Dlgs 42/2015, relativo all'accertamento dell'IVA dovuta dai soggetti passivi che applicano i regimi speciali di cui agli artt. 74- quinquies e 74- septies, stabilisce che l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni di cui all'art. 63- quater del Regolamento UE n° 282 del 2011 (così come modificato dal Regolamento UE n° 967 del 2012) che il soggetto passivo dell'IVA non domiciliato, residente o stabilito deve riportare nella sua documentazione relativa alle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione o di teleradiodiffusione rese a committenti che non sono soggetti passivi dell'imposta, e sulla base dei dati e delle informazioni raccolte attraverso la cooperazione amministrativa a fini fiscali oppure raccolti esercitando i poteri previsti dall'art. 51 del DPR 633/1972 con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione da questi soggetti (1° comma).

L'Agenzia comunica ai soggetti passivi che applicano questi regimi speciali dell'IVA l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale , sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le prestazioni di servizi a cui si applicano i citati regimi con apposito avviso di accertamento induttivo emesso ai sensi dell'art. 55 del DPR 633/1972 (2° comma).

L'avviso di accertamento di cui ai due precedenti capoversi, emesso entro i termini di cui all'art. 55 del DPR 633/1972, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione (3° comma).

Qualora l'Agenzia delle Entrate verifichi sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto passivo dell'IVA non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o di beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell'accertamento di cui ai tre capoversi precedenti potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti tributari ai sensi della Direttiva UE n° 14 del 2010 (se lo Stato estero fa parte dell'Unione Europea) o di altri accordi internazionali sulla reciproca assistenza in materia di riscossione di questi crediti (se lo Stato estero non fa parte dell'UE) comparabile a quella della Direttiva citata, in deroga alle disposizioni sulla iscrizione al ruolo del credito tributario e senza l'affidamento in carico di questo agli agenti della riscossione (4° comma).

Quindi ai soggetti passivi che non sono domiciliati, residenti o con stabile organizzazione in Italia, mentre a quelli cha hanno almeno una di tali caratteristiche si applica l'art. 74- sexies del DPR 633/1972.

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