L’art. 5 del d.lgs. 185/2016 interviene sulla normativa in tema di diritto al lavoro dei disabili, contenuta nella L. 68/1999 (così come modificata, da ultimo, dal D.Lgs. 151/2015) dando attuazione al criterio di delega volto alla razionalizzazione e alla revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità al fine di favorirne l’inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro , previsto dalla L. 183/2014 "Jobs Act";
In questo senso introduce due novità:
- la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguardi (purché siano già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro) i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% ( mentre era previsto che la suddetta riduzione sia superiore al 60%) . Si ricorda nella quota di riserva devono essere computati non solo i suddetti lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, ma anche quelli affetti da minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- un elevamento delle sanzioni amministrative relative alla mancata copertura della quota di riserva entro i termini previsti dalla legge cioè 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, con la determinazione dell’importo in un multiplo della misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, c. 3-bis, della L. 68/1999: più precisamente, il datore di lavoro, è tenuto a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, la quale è pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato , in luogo della sanzione di 62,77 euro al giorno attualmente prevista . Va ricordato che tale contributo esonerativo è stato introdotto dal D.Lgs. 151/2015 e dispone l’esonero totale (mediante autocertificazione) dall’obbligo di assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.
- l’applicazione, attualmente non prevista, della procedura di diffida (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004) ai casi suddetti di violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo; in questo caso, la diffida concernela presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti .
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tratto da "LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 40 del 28.10.2016 Speciale Decreto correttivo II Parte "
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Trovi qui il testo del decreto correttivo del Jobs Act
1) Sanzioni amministrative e violazioni sulle assunzioni di persone disabili
Il sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti in materia di assunzione di soggetti disabili è disciplinato dall’art. 15 della L. 68/1999, che prevedeva sanzioni diverse a seconda del soggetto che ha posto in essere la violazione:
- Per quanto concerne le aziende private e gli enti pubblici economici, questi sono soggetti a sanzione amministrativa per il ritardato invio del prospetto informativo annuale dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota riservata all’assunzione di soggetti disabili, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge richiamata. La suddetta sanzione consiste nel pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo . Inoltre il datore di lavoro che, per cause a lui imputabili, non ha ottemperato agli obblighi di assunzione di soggetti disabili entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo) è tenuto a versare una somma pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato nella medesima giornata (comma 4). Le sanzioni sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e i relativi importi sono aggiornati ogni 5 anni con apposito DM (commi 2 e 5).
- Le pubbliche amministrazioni non sono invece soggette a sanzioni amministrative per violazioni di quanto disposto dalla L. 68/1999; ai responsabili si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego .
Invece, l’art. 5, comma 2, lett. b, n. 3, del d.lgs. 185/2016 stabilisce ora che l’adeguamento ogni 5 anni, con decreto ministeriale, riguarda solo le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo annuale e mentre gli importi delle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo , sono fissati come detto sopra al quintuplo dell'importo fissato come contributo esonerativo ossia 153,20 euro per ogni giorno
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