HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

L'INDIPENDENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L'indipendenza dei giudici tributari al vaglio della Corte Costituzionale

L’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria sono compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice?

Ascolta la versione audio dell'articolo

La questione dell'indipendenza dei giudici tributari è stata sollevata dalla la CTP di Reggio Emilia in merito alla legittimità costituzionale degli articoli 2, 13, 15, 29-bis, 31, 32, 33, 34 e 35 Decreto legislativo n. 545/92 nonché degli articoli 6 Decreto legislativo n. 546/92 (astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie) e 51 c.p.c. (astensione del giudice).

L'indipendenza della giustizia tributaria è richiesta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) in tema di “equo processo”, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 848 del 04 agosto 1955.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’eterogeneità delle norme censurate e la carenza di una reciproca ed intima connessione tra essi non consente di introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale.
L'ordinanza della Corte auspica l’intervento del legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria e questo importante messaggio della Corte Costituzionale non deve cadere nel vuoto.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare il Dossier gratuito Contenzioso tributario 2016

1) La questione dell'indipendenza dei giudici tributari sollevata dalla CTP di RE

La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 227 del 20 ottobre 2016  ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in merito all’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria.
In particolare, la CTP di Reggio Emilia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 13, 15, 29-bis, 31, 32, 33, 34 e 35 Decreto legislativo n. 545/92 nonché degli articoli 6 Decreto legislativo n. 546/92 (astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie) e 51 c.p.c. (astensione del giudice).
In sostanza, la CTP di Reggio Emilia dubitava che l’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria siano compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) in tema di “equo processo”, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 848 del 04 agosto 1955.
Inoltre, la CTP di Reggio Emilia riteneva che l’assetto ordinamentale ed organizzativo – gestionale della giustizia tributaria viola gli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
Secondo il rimettente, l’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero dell’Economia e delle Finanze lede l’indipendenza apparente del giudice, così come richiesta nell’interpretazione fornita dalla Corte EDU.
L’apparente indipendenza dei giudici tributari, oltretutto, sarebbe lesa anche dalla disciplina del loro inadeguato trattamento retributivo.

2) La sentenza della Corte Costituzionale

Nel giudizio che si è svolto dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituita l’Associazione Magistrati Tributari, aderendo alle censure espresse dal giudice di Reggio Emilia e chiedendo di conseguenza che le questioni siano accolte.
Oltretutto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria illustrativa, ribadendo le eccezioni di inammissibilità e rilevando che le modifiche degli articoli 2 e 15 Decreto Legislativo n. 546/92, introdotte dal Decreto Legislativo n. 156/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, imporrebbero di restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
La Corte Costituzionale, con la succitata ordinanza n. 227/2016 (in allegato), ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari perché non titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento ed inoltre perché l’interesse collettivo prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte dalle parti nel giudizio.
Anche le questioni sollevate dalla CTP di Reggio Emilia sono state dichiarate inammissibili.

Infatti, secondo la Corte Costituzionale il giudice rimettente invoca plurimi interventi additivi, diretti da un lato a delineare un nuovo assetto dell’ordinamento e dell’organizzazione della giustizia tributaria e dall’altro lato ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario.
Inoltre, le eccezioni sollevate sono indeterminate ed ambigue, richiedendo la modifica di un intero sistema di norme.
Secondo i giudici costituzionali, interventi di questo tipo – manipolativi di sistema – sono in linea di principio estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla sola discrezionalità del legislatore.
Analoghe considerazioni valgono anche per la censurata mancanza di autonomia di gestione finanziaria e contabile delle Commissioni tributarie, “essendo anche in questo caso del tutto evidente l’incertezza dell’intervento additivo richiesto, a fronte delle molteplici forme e graduazioni che potrebbe assumere l’auspicata autonomia della giurisdizione tributaria”.
In definitiva, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’eterogeneità delle norme censurate e la carenza di una reciproca ed intima connessione tra essi non consente di introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale.
Questa ordinanza, però, auspica l’intervento del legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria e questo importante messaggio della Corte Costituzionale non deve cadere nel vuoto ma deve essere di stimolo al legislatore per un urgente intervento di modifica del sistema giudiziario tributario.
In definitiva, la giustizia tributaria non deve più dipendere dal MEF e deve avere giudici professionali, a tempo pieno, assunti per concorso e ben retribuiti per la delicata funzione che hanno, così come ho più volte scritto nei miei articoli e nel mio progetto di legge, pubblicato sul mio sito www.studiotributariovillani.it.

 

Ti potrebbero interessare i seguenti eBook e libri di carta:

Nel Focus "Difendersi dal Fisco" e-book, libri, formulari per aiutarti a gestire il contenzioso.

Allegato

ordinanza Corte Cost. 227/2016
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Lucia - 31/10/2016

Sono stata per trent'anni funzionario e poi dirigente dell' Agenzia delle Entrate : nel 1996 sono stata nominata giudice della Commissione Tributaria in altra regione e ho dovuto rinunciare perchè incompatibile! Ma se uno fa accertamenti in Liguria ed è nominato in Toscana, quando mai si troverà a emettere sentenze sui propri accertamenti? Però, se va in pensione, il giorno dopo in teoria può sentenziare sui propri accertamenti! Vi pare logico? Inoltre: ci si preoccupa della terzietà ma qualcuno si preoccupa della COMPETENZA IN MATERIA DEL giudice tributario? ll dritto tributario è un diritto eminentemente pratico. Il giudice deve rispondere ad una sola domanda: c'è o non c'è materia imponibile? A questa domanda possono rispondere solo quelli che lo praticano giornalmente, cioè funzionari tributari e commercialisti. La scelta di introdurre magistrati in carica è stata dissennata ( ammesso dagli stessi presidenti delle Commissioni in carica) in quanto NON CONOSCONO il diritto tributario, lo fanno per hobby sottraendo tempo al lavoro presso i tribunali, sono troppo attenti alle questioni formali,alla fine il lavoro rimane sulle spalle di quei pochi funzionari che sanno la materia - Ancora: perchè non vi occupate della terzietà dei giudici di pace, che sono tutti avvocati e quindi se un avvocato ti fa una parcella esosa non ne trovi uno che ti dia ragione?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 24/12/2024 Autotutela non impugnabile se l’avviso di accertamento è definitivo

La Cassazione si è espressa sul ricorso proposto contro il provvedimento di rettifica in autotutela di un avviso di accertamento che è divenuto definitivo: il principio affermato

Autotutela non impugnabile se l’avviso di accertamento è definitivo

La Cassazione si è espressa sul ricorso proposto contro il provvedimento di rettifica in autotutela di un avviso di accertamento che è divenuto definitivo: il principio affermato

Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi

I meccanismi di funzionamento delle due nuove forme di autotutela, obbligatoria o facoltativa, sono diversi a seconda della tipologia

Notifica a casella PEC piena

Sentenza Cassazione n. 28452/2024: pronuncia su impossibilità di notifica di atti con casella di posta (PEC) piena per incuria del titolare

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.