In materia di IRAP, il commercialista titolare di uno studio o inserito in un’associazione professionale non paga l’Irap sull’attività svolta come amministratore o sindaco di una società quando sia possibile scorporare i risultati economici di tale attività e sempre che quest’ultima sia svolta in modo svincolato da quella dello studio e senza ricorrere ad autonoma struttura organizzativa. Questa la nuova specificazione sull'ormai annosa questione della cd. "'IRAP dei piccoli "nell' Ordinanza n. 19327 2016 della Suprema Corte che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Questo orientamento, anche se maggioritario in giurisprudenza ,non è del tutto consolidato.
IL CASO
L’Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione avverso una sentenza della Ctr Piemonte lamentando la falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in quanto i giudici di appello non avevano considerato che il diritto al rimborso Irap di un dottore commercialista con autonoma organizzazione - in quanto inserito nell’ambito di uno studio associato - in relazione alla sua attività di sindaco, amministratore e revisore di società (con attività sostanzialmente unitaria data l’omogeneità delle cognizioni tecniche utilizzate) spetta solo allorquando sia possibile scorporare le attività esercitate verificando in relazione a ciascuna di esse l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, con onere della prova a carico del contribuente.
Nel controricorso il contribuente evidenziava di svolgere la propria attività principalmente nell’ambito di uno studio associato (associazione professionale che aveva provveduto a versare l’Irap quale autonomo soggetto d’imposta) e alcune attività in proprio quale quella di amministratore e sindaco di società “senza l'ausilio di alcun dipendente e/o collaboratore e con utilizzo di limitatissimi beni strumentali”, come da libro cespiti ammortizzabili allegato nel corso del giudizio di primo grado.
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1) IRAP e autonoma organizzazione
La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato sin dal 2007 , ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività . anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza 21 maggio 2001, n. 156 e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto ...” l’accertamento di tali condizioni deve, quindi, essere effettuato caso per caso, avuto riguardo alla situazione concreta. (..) La Cassazione sezioni Unite ha affermato di convidere tale impostazione , introducendo il principio della valutazione del lavoro di terzi per cui non rileva ai fini dell’autonoma organizzazione , e quindi dell'imponibilità IRAP "....l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”.
Tali principi però sono stati in diverse occasioni disattesi da alcuni giudici di merito (...)
La recente Ordinanza aderendo alla tesi del contribuente, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in quanto la Ctr aveva correttamente ritenuto “che l'attività in discussione fosse svolta: (a) singolarmente e separatamente da quella espletata all'interno dell'associazione professionale; b) senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa”.
In altri termini l’attività svolta in proprio dal contribuente, quale sindaco ed amministratore di società, da valutare in maniera autonoma in quanto svolta senza l’ausilio dello studio associato cui il contribuente si appoggiava, risultava priva di autonoma organizzazione, ovvero svolta senza l’ausilio di dipendenti e con beni strumentali limitati.
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