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COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E/O FAMILIARI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2016

Comunicazione dei beni in uso ai soci e/o familiari entro il 31 ottobre 2016

Scade il 31 ottobre 2016 (il 30 quest'anno cade di domenica) il termine ultimo per l'invio della comunicazione dei beni in uso ai soci

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I soggetti che concedono in godimento beni dell’impresa ai soci o familiari ovvero gli utilizzatori degli stessi, sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei beni in godimento affidati, nonché il loro valore di mercato. Tale comunicazione rileva a differenza dei beni destinati a finalità estranee, all’autoconsumo personale ovvero all’assegnazione definitiva, per quei beni che non fuoriescono dal regime di impresa.

La comunicazione da effettuare all’Anagrafe tributaria relativa ai beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore, scade il 31 ottobre 2016 (quest'anno il 30 cade di domenica).
Sono esclusi da tale obbligo, i beni concessi in godimento a soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. h- ter (esempio: i soci amministratori di società di capitali). La comunicazione va effettuata per i beni strumentali, i beni merce e gli immobili-patrimonio appartenenti alle imprese.

Con il presente approfondimento vediamo di analizzare le questioni di dettaglio legate alla compilazione del modello di comunicazione da inviare entro il 31 ottobre 2016 (il 30 quest'anno cade di domenica).

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1) Comunicazione beni ai soci: soggetti obbligati e soggetti esclusi

Le disposizioni introdotte con DL 138/2011 hanno l’obiettivo di contrastare l’intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo “personale” dai soci/familiari dell’imprenditore a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ossia in assenza di corrispettivo o con un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinabile da una libera contrattazione tra soggetti indipendenti.
Da un punto di visto tributario la novella del 2011 ha previsto che la concessione di un bene in godimento venga fiscalmente trattata nei seguenti termini:

  • Per l’utilizzatore (socio o familiare dell’impresa) - tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF quale differenza tra: valore di mercato (meno) corrispettivo annuo.
  • Per l’impresa che concede il bene (ditta individuale, società di persone società di capitali) - indeducibilità dal reddito imponibile dei costi dei beni dell'impresa concessi in godimento.

Il modello da utilizzare è analogo a quello predisposto per la comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni, fermo restando l’autonomia dei due adempimenti.
Pertanto qualora si ricada in entrambe le condizioni oggettive e soggettive, occorrerà compilare 2 distinti modelli.

Sono obbligati alla comunicazione dei beni ai soci, alternativamente:

  • il concedente ovvero;
  • l’utilizzatore.

Si sottolinea in tale aspetto la differenza con la comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni.
La comunicazione in esame infatti, può essere inviata tanto dall’impresa concedente quanto dal soggetto utilizzatore.
La circolare AE n. 24/2012 nell’elencare i soggetti inclusi e quelli esclusi dall’adempimento, sottolinea che “sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso”. Può essere utile agevolare la comprensione del criterio avvalendoci del seguente prospetto riepilogativo:

Concedenti obbligati Utilizzatori obbligati
- Imprenditore individuale
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
- Stabili organizzazioni di società non residenti
- Enti privati di tipo associativo (beni relativi all’attività commerciale)
- Soci (anche non residenti) di società e di enti privati di tipo associativo
- Familiari (anche non residenti) di soci
- Soggetti (anche non residenti) che utilizzano privatamente beni della propria impresa
- Familiari (anche non residenti) dell’imprenditore individuale
Concedenti esclusi Utilizzatori esclusi
- Professionisti
- Associazioni professionali
- Società semplici
- Enti non commerciali non esercenti attività di impresa
- Società agricole produttive di redditi fondiari
- Soci Dipendenti ( nel caso di fringe benefit)
- Soci Amministratori
- Enti Non Commerciali (utilizzo dei beni a fini istituzionali)
- Soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa


Si precisa che per familiari dell’ imprenditore o dei soci (art. 5, TUIR) si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

I beni dell’impresa oggetto di comunicazione possono essere:

  • beni strumentali;
  • beni-merce;
  • immobili-patrimonio.

La comunicazione va effettuata sia per ogni bene concesso nel 2015 sia per i beni concessi in godimento in periodi anteriori al 2015, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno oggetto di comunicazione. La Circolare AE 24/2014 specifica che si considerano relativi all’impresa:

DITTA INDIVIDUALE  I beni indicati nell’inventario (art. 65 Tuir).
SOCIETÀ PERSONE/ CAPITALI Tutti i beni appartenenti alle società.
SOCIETÀ DI FATTO I beni merce ed i beni strumentali compresi quelli iscritti nei pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come beni strumentali.


I beni da comunicare nel modello rientrano nelle seguenti tipologie:

  • Autovetture
  • Motocicli, Autocarri etc..
  • Unità da diporto
  • Aeromobili
  • Immobili (compresi quelli classificati a civile abitazione)
  • Altri beni (es. macchinari di produzione, strumenti di precisione etc) che hanno un valore superiore ad euro 3.000 (al netto dell’IVA)

Per quanto illustrato sinora, sono invece da escludersi i seguenti beni:

  • Alloggi delle cooperative edilizie
  • Taxi (in quanto beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge)
  • Beni concessi a titolo di Fringe benefit (ai dipendenti, ai soci dipendenti)
  • Beni utilizzati a fini istituzionali da Enti non commerciali
  • Beni concessi agli amministratori
  • Beni inclusi nella categoria “Altro” che hanno un valore inferiore ad euro 3.000 (al netto dell’IVA)

L’esclusione dei beni in godimento agli amministratori rileva a prescindere dell’utilizzo del bene a titolo di fringe benefit. Da ciò consegue che:

La comunicazione non si effettua:

  • Per le sasse il socio è accomandatario
  • Per le snc poiché i soci sono tutti amministratori

La comunicazione in esame, è esclusa quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR (fringe benefit).

Uno dei casi più frequenti riguarda le macchine aziendali date in “uso promiscuo” ai dipendenti.

Esempio n.1
Il signor Rossi, socio e dipendente della Bianchi S.r.l. utilizza l’auto aziendale per lo svolgimento del lavoro assegnato.

a) Bianchi s.r.l. attribuisce al signor Rossi un compenso calcolato secondo il criterio della tariffa ACI (ad esempio 30% per 15.000 km di percorrenza annua).
b) Il Signor Rossi utilizza l’auto anche a titolo personale, per cui versa a Bianchi S.r.l. un importo stabilito convenzionalmente alla tariffa ACI.
c) Il Signor Rossi utilizza l’auto anche a titolo personale, e versa a Bianchi S.r.l. un importo “simbolico”.
d) Il Signor Rossi utilizza l’auto anche a titolo personale, ma non versa a Bianchi S.r.l. alcun importo.

Nei casi sub a) e b) non occorrerà effettuare la comunicazione poiché il concedente applica la disciplina del cd. Fringe benefit Nei casi Sub c) e d) scatta l’obbligo della comunicazione a causa dell’utilizzo privato del dipendente non correttamente trattato fiscalmente.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione anche i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale (provv.94902/2013). La formulazione del provvedimento avrebbe potuto essere più chiara, ma l’esclusione dovrebbe riferirsi proprio ai beni dell’impresa utilizzati direttamente dall’imprenditore.

2) Chiarimento sulle sanzioni applicabili

In caso di:

  • omessa presentazione della comunicazione;
  • ovvero di trasmissione con dati incompleti/non veritieri.

il socio e la società (principio solidarietà) sono tenuti al versamento di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Qualora, tuttavia, il contribuente si sia “conformato” alle disposizioni di cui ai co. 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, concernenti la tassazione quale reddito diverso in capo al socio, è dovuta, in solido, la sanzione residuale da € 258,00 a € 2.065,00 (art. 11 co.1 lett.a) DLgs.472/97).
E’ possibile regolarizzare tale ultima violazione effettuando il versamento della sanzione ridotta (utilizzando in F24 il codice tributo “8911”) secondo il seguente schema:

PERIODO DI REGOLARIZZAZIONE SANZIONE RIDOTTA
Entro 90 gg dall’errore/omissione     € 28,00 (1/9 di 258)
Entro 1 anno dall’errore/omissione € 32,00 (1/8 di 258)
Entro 2 anni dall’errore/omissione € 36,00 (1/7 di 258)
Oltre 2 anni dall’errore/omissione € 43,00 (1/6 di 258)
Dopo la contestazione della violazione € 51,00 (1/5 di 258)


E’ ammessa peraltro la definizione agevolata (art.16, DLgs.472/97) in caso di ricevimento di un atto di contestazione definendo la relativa sanzione al terzo dell'irrogato.

Allegato

Comunicazione beni ai soci - Modello e istruzioni
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