Il fenomeno delle chiamate telefoniche, con le quali i cittadini vengono quotidianamente contattati, per sentirsi rivolgere proposte commerciali, ha raggiunto un livello tale da mettere a dura prova la pazienza degli utenti abbonati alle varie compagnie telefoniche.
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Tutta la normativa aggiornata sulla Privacy nel Commento breve al Regolamento europeo per la privacy
1) Registro delle opposizioni
Per arginare questo fenomeno il Garante aveva predisposto il Registro delle opposizioni in cui il cittadino può iscriversi manifestando la propria volontà a non ricevere più informazioni commerciali, attraverso il ricorso a telefonate.
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, in pari tempo, è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.
Istituendo questo registro chi fa offerte commerciali è obbligato, preventivamente, ad accertarsi se l’intestatario della utenza telefonica che si vuole contattare sia iscritto o meno nel Registro.
Per cui nell’ipotesi in cui il soggetto risulti iscritto è vietata la telefonata per fini commerciali.
Purtroppo, tale strumento si è rivelato poco efficace in quanto la prescrizione sulla quale si basa viene sistematicamente ignorata, da chi dovrebbe rispettarla.
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2) La posizione del Presidente del Garante Privacy
Portavoce di questo scontento si è fatto il Presidente del Garante Privacy, Antonello Soro, che in una intervista a Key4bit, del 27 settembre 2016, ha fatto il punto della situazione.
La causa prima del proliferare di questo fenomeno, secondo l’intervistato, è legata all'esistenza di un quadro normativo carente, “che non tutela adeguatamente gli abbonati da forme invasive e moleste di marketing”.
Al fine di rendere il registro delle opposizioni più efficace nel creare un argine alle telefonate per fini commerciali, si dovrebbe consentire di inserire nel suddetto registro la possibilità di una “cancellazione automatica di tutti i diversi consensi rilasciati sino a quel momento a ricevere telefonate di tipo promozionale o commerciale”.
L’applicazione di questa metodica garantirebbe un duplice effetto pratico:
- la possibilità, per il cittadino, interessato ad un determinato tipo di prodotto o servizio, di rilasciare un nuovo consenso ad una specifica azienda;
- il blocco delle offerte commerciali rispetto alle quali il cittadino in passato aveva dato, consapevolmente o meno, il consenso.
Poiché l’accesso al Registro delle opposizioni ha un costo per le imprese, bisogna trovare un modo per rendere più economico l’accesso (ad es. prevedendo il ricorso a forme di abbonamento) al fine di essere certi che le imprese prima di iniziare una campagna commerciale controllino, tramite il Registro, se il numero telefonico può essere chiamato o meno.
Sanzioni
Un altro fronte sul quale intervenire, a detta del Presidente del Garante Privacy, attiene al sistema sanzionatorio che dovrebbe prevedere una distinzione tra chi effettua la chiamata e l’azienda che ha disposto la campagna pubblicitaria, andando a colpire il committente che in questo modo avrebbe tutto l’interesse – per evitare l’irrogazione di sanzioni – di scegliere un call center che agisca secondo i criteri imposti dalla normativa.
Per leggere l'intervista completa al Presidente Garante Privacy clicca qui.
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Normativa:
Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 178 - Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
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