In caso di riorganizzazione aziendale volta alla riduzione dei costi, mediante l’accorpamento di posizioni lavorative e la riduzione degli addetti, la decisione del datore di lavoro non è contestabile e la scelta dei lavoratori da licenziare risulta anche rispettosa dei principi di correttezza e buona fede se avviene sulla base dell’incidenza del diverso orario di lavoro prestato, in ragione della necessità aziendale di copertura dell’intero orario di apertura degli uffici.
IL CASO
Sia il Tribunale che la Corte d'appello rigettavano il reclamo proposto da una lavoratrice contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico addotto dall'azienda. La Corte territoriale aveva ritenuto infatti:
1) la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, per la riorganizzazione dell'ufficio di segreteria dell’azienda, con riduzione da due ad una delle addette, a causa della crisi dell'ultimo anno (perdite pari a € 45,000,00 nell'anno 2012 e diminuzione di ricavi, con previsioni per l'anno 2013 di problematicità e difficoltà del mercato delle consulenze, in cui la società operava ): Il tribunale infatti considerava effettiva e non pretestuosa la riorganizzazione ;
2) corretta la scelta della lavoratrice licenziata, in quanto a tempo parziale e pertanto addetta a mansioni non omogenee con quelle dell'altra dipendente, invece a tempo pieno . L'azienda aveva inoltre rispettato gli obblighi di buona fede e correttezza: avendo offerto ad entrambe le lavoratrici, per evitare il licenziamento, di lavorare a tempo parziale, peraltro con loro rifiuto;
3) assolto anche l'obbligo di repechage, in quanto nell'organico aziendale erano impiegato persone con soli profili professionali tecnici e quindi risultava impossibile una diversa collocazione della lavoratrice nell'organizzazione della sede di Roma.
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1) La decisione della Cassazione
I giudici della Cassazione non hanno accolto il ricorso della lavoratrice, con il conseguente rigetto, in quanto:
- il primo motivo è inammissibile, per la sua genericità in assenza di una specifica confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Infatti, il giudice del merito ha accertato l'effettività della riorganizzazione aziendale, grazie all'accorpamento delle due posizioni di segreteria amministrativa in una sola, anche per una più economica gestione dell’impresa. Una tale scelta, quale espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., è esclusivamente riservata alla valutazione del datore di lavoro, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda dal punto di vista economico ed organizzativo; ed essa è insindacabile dal giudice quanto ai profili di congruità ed opportunità, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa;
- il secondo motivo è infondato, dal momento che è stato accertato che, nella scelta della lavoratrice da licenziare in presenza di mansioni formalmente tra loro omogenee e fungibili con quelle della collega (in quanto entrambe addette alla segreteria amministrativa), il datore di lavoro ha pienamente rispettato i principi di correttezza e buona fede, ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., per la ragionevole giustificazione della scelta sulla base dell'incidenza del diverso orario lavorativo prestato per la necessità aziendale di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell'intero orario di apertura degli uffici.
- Infine, è generica e pretestuosa la contestazione di inadempimento dell'obbligo datoriale di repechage, essendo stata verificata impossibilità di una differente utilizzazione della lavoratrice in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, per l’assoluta mancanza di riscontro di una diversa possibilità di allocazione nella sede aziendale
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