La Legge Europea 2015-2016 (L. 122/2016) contiene numerose disposizioni di carattere fiscale che riguardano l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE. Tale legge è entrata in vigore il 23.7.16 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); tuttavia, come si vedrà successivamente, per alcune disposizioni sono previste specifiche decorrenze.In questo approfondimento saranno analizzate le principali novità introdotte con tale legge soffermandosi sulle particolarità più importanti di ciascuna.
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Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno n. 177 del 27.09.2016: "Le novità della Legge Europea 2015-2016" a cui si rimanda per approfondimenti. Le Circolari offrono approfondimenti quotidiani precisi, tempestivi e completi, sulle novità e sui temi di maggiore rilevanza fiscale.
Per il testo completo della Legge 122/2016 vai all'articolo: Legge Europea 2015-2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
1) Tassazione delle vincite da gioco
Le novità relative alla disciplina della tassazione delle vincite da gioco viene da quanto deciso dalle sentenze 22.10.2014 n. C-344/13 e C-367/13 della Corte di Giustizia Europea. Con tali sentenze è stata stabilita l’illegittimità dell’imposizione in Italia delle vincite da giochi di azzardo, conseguite nei casinò di altri Stati membri da parte di soggetti residenti in Italia.
Quindi, con la nuova normativa introdotta dalla Legge n. 122 del 2016, saranno imponibili in Italia le sole vincite realizzate in casinò situati fuori dall’UE o dallo Spazio economico europeo. Tale norma ha modificato l’art. 69 del TUIR ed ha previsto quindi che:
- costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
- le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati dell’UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.
E’ stato inoltre abrogato l’art. 30, comma 7 del D.P.R. 600/73 secondo cui la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.
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2) Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali
L’art. 28 della Legge n. 122/2016 ha recepito le disposizioni comunitarie che riguardano lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali tra le Amministrazioni degli Stati membri dell’Unione Europea.
Lo scambio automatico avviene attraverso:
- l’acquisizione, da parte di ogni Amministrazione, dei dati relativi ai conti detenuti dai non residenti e ai redditi ad essi connessi, desunti da comunicazioni obbligatorie a carico delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- l’inoltro dei suddetti dati alle Amministrazioni degli Stati di residenza di ciascuno dei titolari dei conti.
Si tenga presente che tali meccanismi di scambio di informazioni già sussistevano anche prima di tale intervento legislativo; infatti, la novità riguarda il fatto che gli stessi sono ora regolati da un’unica fonte - la Direttiva 2011/16/UE, così come emendata dalla Direttiva 2014/197/UE – e che adottano un unico standard tecnico (il c.d. Common Reporting Standard elaborato dall’OCSE).
Attenzione: Si tenga presente che lo scambio di informazioni in ambito intracomunitario avviene con le nuove procedure a decorrere dal 1.1.2016.
I dati di ciascun anno solare vengono inoltrati alle Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari dei conti e delle altre attività entro il 30 giugno o entro il 30 settembre dell’anno successivo, a seconda della natura delle attività e della lro entità. All’Austria è stata data la proroga di un anno.
3) Modifiche al regime dei dividendi
L’art. 26 della Legge n. 122/2016 ha modificato le modalità di tassazione degli utili di fonte estera, con effetto dall’1.1.2016.
Infatti, ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’art. 89 del TUIR, che tratta le modalità di tassazione dei dividendi e degli interessi per i soggetti IRES.
In linea di principio, gli utili percepiti da soggetti IRES sono esclusi dalla formazione del reddito della società nella misura del 95% degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti, e ciò quand’anche gli utili percepiti non siano stati assoggettati a imposta dalla società distributrice.
Introducendo i commi 3-bis e 3-ter, l’esclusione dal reddito si applica anche:
- limitatamente al 95% della quota non deducibile, alle remunerazioni dovute su titoli e strumenti finanziari (art. 44 del TUIR) individuate dall’art. 109, comma 9, lettere a) e b) del TUIR;
- alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell’art. 44 del TUIR, provenienti da soggetti aventi specifici requisiti di legge.
L’applicazione di tale regime di esenzione si applica se si verificano i seguenti requisiti:
REQUISITI |
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1 |
Si applica alle remunerazioni provenienti da società in cui il percipiente detiene una partecipazione diretta almeno pari al 10% nel capitale dell’emittente in modo ininterrotto da almeno un anno. |
2 |
l’emittente è una società di capitali o un ente commerciale residente in uno Stato comunitario ed è soggetto all’imposta sulle società in tale Stato |
Il comma 2 dell’articolo 26 della Legge 122/2016 ha modificato in più parti l’art. 27-bis del D.P.R. 600/73 che si occupa di disciplinare il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.
In tal senso, è sostituito il comma 1-bis; di conseguenza, l’esclusione dalla ritenuta sui dividendi viene estesa anche alle remunerazioni individuate dall’introdotto comma 3-bis dell’art. 89 del TUIR in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, purché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1 dell’art. 27-bis.
Per espressa previsione normativa le norme in commento si applicano alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1º gennaio 2016.
La nuova disposizione intende porre fine alla procedura di infrazione 2016/0106 avviata dalla Commissione per il mancato recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2014/86/Ur in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi.
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4) Tassazione dei redditi da risparmio
L’art. 28 della Legge n. 122/2016 ha abrogato il D.Lgs. 84/2005, con il quale era stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2003/48/CE (abrogata ora dalla direttiva 2015/2060) in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La nuova direttiva mira ad evitare doppi obblighi informativi ed a ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici.
La Legge Europea 2015-2016 interviene sulla materia con alcune norme che permettano di garantire il passaggio dalle vecchie alle nuove regole attraverso un’apposita disciplina transitoria. Secondo quanto prevedeva la direttiva 2003/48/CE, al fine di eliminare le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri incompatibili con il mercato interno, i redditi da risparmio, corrisposti sotto forma di interessi in uno Stato membro a beneficiari effettivi persone fisiche residenti in un altro Stato membro, erano soggetti a un’imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro. Tale direttiva aveva imposto anche alcuni obblighi informativi. In pratica, ove il beneficiario effettivo fosse residente in un paese dell’UE diverso da quello in cui fosse stabilito l’agente pagatore, si imponeva a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente del paese di stabilimento alcune informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che producesse gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi. Inoltre la direttiva imponeva all’autorità competente del paese dell’UE dell’agente pagatore di comunicare le informazioni minime, almeno una volta all’anno, all’autorità competente del paese dell’UE di residenza del beneficiario effettivo.
La disciplina però nel frattempo si è evoluta. Difatti, sull’argomento dello scambio di informazioni è intervenuta la direttiva 2011/16/UE che ha previsto uno scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri, con graduale estensione del suo ambito d’applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l’evasione fiscale transfrontaliere.
Successivamente, la direttiva 2014/107/UE ha modificato la norma del 2011 per estendere lo scambio automatico di informazioni ad una gamma più ampia di redditi.
La direttiva 2014/107/UE, il cui ambito di applicazione è nella generalità dei casi più ampio rispetto a quello della direttiva 2003/48/CE, ha disposto che, in caso di sovrapposizione, deve prevalere la direttiva del 2014 e che in alcuni casi residui si continua ad applicare unicamente la direttiva del 2003.
Questo si è tradotto nell’esistenza di due standard di informativa all’interno dell’Unione Europea, con vantaggi reputati dalle Autorità europee come modesti rispetto ai costi derivanti dal doppio standard.
Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 è stata data attuazione alla direttiva 2014/107/UE. Conseguentemente, la direttiva 2015/2060 ha abrogato la direttiva 2003/48/CE per evitare doppi obblighi di informativa e ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici.
Come è stato detto, la Legge Europea 2015-2016 interviene sulla materia con alcune norme che permettano di garantire il passaggio dalle vecchie alle nuove regole attraverso un’apposita disciplina transitoria.
Anche se l’abrogazione ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 è stato previsto che fino al 30 aprile 2016 continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 84/2005:
FINO AL 30 APRILE 2016 |
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Le banche, le società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive. |
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Le predette comunicazioni sono effettuate, all’atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato se diverse da: ¨ una persona giuridica; ¨ un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa; ¨ un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari |
Il comma 3 dell’articolo 28 stabilisce che comunque continueranno ad applicarsi, con riferimento alle informazioni relative al periodo d’imposta 2015, le disposizioni che obbligano i soggetti pagatori a comunicare all’Amministrazione finanziaria i seguenti elementi informativi:
- l’identità e la residenza del beneficiario effettivo;
- la denominazione e l’indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione;
- il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l’identificazione del credito che produce gli interessi;
- gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi.
Nonostante l’abrogazione del D.lgs. 84/2005 continuano ad applicarsi:
- gli obblighi di rilascio dei certificati (da parte dell’Agenzia delle Entrate) al beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato, che può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi prelevati da Lussemburgo e Austria. L’obbligo rimarrà fino a tutto il 2016;
- le norme sul credito d’imposta spettante per l’applicazione della ritenuta prelevata da Austria e Lussemburgo, che continueranno ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.
5) Modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari
L’art. 23 della Legge n. 122/2016 ha modificato il regime fiscale dei consorzi agrari di cui all’art. 9 della L. n. 99 del 2009, che sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall’art. 2513 c.c., qualora rispettino i requisiti di cui al successivo art. 2514.
In tale ambito, viene aumentata dal 40% al 50% la quota minima tassata degli utili netti annuali dei suddetti consorzi agrari, anche se destinati a riserve indivisibili. La restante parte degli utili netti annuali potranno beneficiare dell’esenzione da tassazione solo se destinati:
- a riserve indivisibili, ferma restando la tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria;
- ai fondi mutualistici.
Tale nuova normativa si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. Quindi, per i soggetti c.d. “solari”, si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2015.