La riammissione alla rateazione permette ai contribuenti decaduti da precedenti di piani di usufruire nuovamente del beneficio della dilazione. Il recente decreto "Enti locali" ha previsto due tipologie di riammissione: una nei confronti dei piani di dilazione di ruoli, e un'altra verso le dilazioni concesse in relazione ad accertamenti con adesione e acquiescenze. In entrambi i casi, per poter usufruire del vantaggio, occorre presentare apposita istanza entro e non oltre il 20 ottobre.
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la Circolare del Giorno "Riammissione alla dilazione: domanda entro il 20 ottobre"
la Circolare del Giorno "Riammissione alla dilazione: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate"
1) La riammissione alla rateazione per ruoli
Il recente decreto Enti locali (art. 13-bis comma 1 del D.l. 113/2016) ha previsto la possibilità per il contribuente:
- ammesso ad un precedente piano di rateazione concesso prima o dopo il 22.10.2015.
Il 22.10.2015 è la data di entrata in vigore del D.lgs. 159/2015 con cui fu prevista la possibilità generalizzata di essere riammessi ad una nuova dilazione dopo la decadenza da un piano di ammortamento dei ruoli, a condizione che le rate scadute e non pagate venissero saldate in un'unica soluzione. La regola si applicava alle dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, e ai piani di rateazione in essere a quella data. Con lo stesso d.lgs. 159/2015 venne concessa anche la riammissione per i soggetti decaduti da una dilazione tra i 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, a condizione che la relativa domanda fosse presentata entro il 21.11.2015.(Si veda a tal proposito lo speciale del 17.11.2015 "Rateazione Equitalia: nuove regole per essere riammessi").
- a prescindere dal tipo di dilazione concessa: ordinaria (72 rate), in proroga (in caso di peggioramento della situazione del contribuente), straordinaria (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica);
- decaduto all’1.7.2016;
di richiedere una nuova dilazione:
- fino ad un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già approvati in precedenza);
- ancorché, al momento della richiesta, le rate scadute non siano state interamente pagate.
La procedura per ottenere la nuova rateazione è semplice: basta presentare apposita domanda mediante il modello "RR1", disponibile gratuitamente sul sito Internet di Equitalia entro il 20 ottobre 2016. Le eventuali domande presentate oltre tale termine non potranno essere accettate, e la rateazione non potrà essere concessa. Alla data di presentazione della domanda di rateazione non è necessario versare nulla.
Ai fini della riammissione non rileva la natura del debito verso Equitalia, che pertanto può essere tributario e non (come ad esempio i contributi previdenziali).
l legislatore precisa che, ove compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 commi 1-quater e 4 del DPR 602/73, pertanto:
- l'agente non potrà iscrivere ipoteca, a meno ce la richiesta non venga rigettata;
- restano salve le ipoteche in precedenza iscritte;
- non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate devono essere sospese.
A differenza di un'ordinaria richiesta di rateazione, la nuova riammissione prevede che il contribuente decada dalla stessa in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive (non 5 come previsto nella dilazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/73). Sarà sempre possibile, in caso di decadenza, ottenere un nuovo piano di rateazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda. Tale possibilità è stata estesa anche alle rateazioni concesse prima del 22.10.2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 156/2015).
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2) La riammissione alla rateazione di avvisi di accertamento con adesione
Il decreto "Enti locali" (art. 13-bis co. 3 del DL 113/2016, conv. L. 160/2016) ha previsto un'altra riammissione alla dilazione, dedicata ai contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso per pagamenti di somme derivanti da accertamento con adesione e acquiescenza, anche se le rate pregresse non sono interamente onorate al momento della richiesta.
Prima del decreto Enti locali, anche la legge di stabilità 2016, sebbene con varie differenze operative, aveva contemplato una forma di riammissione, che è stata anche oggetto di chiarimenti ufficiali con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 22.4.2016 (si veda a tal proposito lo speciale del 5.5.2016 "Riammissione alla rateazione per accertamenti con adesione").
La Circolare 41/E del 3.10.2016 ha offerto importanti chiarimenti in merito alla nuova riammissione, di seguito riassunti.
Sono ammesse le dilazioni derivanti da accertamento con adesione e da acquiescenza, da definizione del Pvc e da definitizione dell'invito a comparire, mentre sono escluse le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale.
Per essere riammessi alla dilazione è necessario che:
- la decadenza dal beneficio si sia verificata tra il 16.10.2015 e il 01.07.2016. Sotto il profilo temporale le due riammissioni (quella disposta ora dal decreto enti locali, e quella prevista dalla Legge di Stabilità 2016) possono essere definite complementari in quanto la nuova sanatoria è efficace a partire dalla data in cui cessa di produrre effetto la vecchia sanatoria:
- la domanda venga presentata entro e non oltre il 20.10.2016 in carta semplice, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate (all'ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione: Direzione Regionale, Provinciale, Centro Operativo di Pescara) tramite consegna diretta, a mezzo posta (raccomandata) oppure tramite PEC. E' importante che nella domanda vengano riportati: gli estremi dell'atto a cui si riferisce il piano di rateazione da cui si è decaduti, il numero delle rate trimestrali con cui si intende pagare l'importo ancora dovuto, i recapiti telefonici o l'indirizzo di posta elettronica con cui essere contattati. L'Agenzia delle entrate, nella Circolare 41/E/2016, propone un fac-simile di istanza che il contribuente può utilizzare.
Una volta ricevuta l'istanza, ed effettuati gli opportuni controlli, l'Ufficio sospenderà i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione e comunicherà al contribuente l'accoglimento dell'istanza indicando la prima rata da versare.
Il contribuente dovrà versare la prima rata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. All'importo indicato dall'ufficio il contribuente dovrà sommare gli interessi da rateazione calcolati fino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi calcolati dall'Ufficio, infatti, sono quantificati fino ad una certa data (in genere quella di presumibile notifica della comunicazione), in considerazione dell'impossibilità - da parte dell'Ufficio - di conoscere anzitempo il giorno esatto del pagamento.
Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio la quietanza di avvenuto pagamento.
A questo punto l'Ufficio provvederà a predisporre il nuovo pian di rateazione, con l'indicazione delle scadenze e dei relativi importi (comprensivi degli interessi da rateazione).
In caso di mancato pagamento della prima rata:
- il contribuente non accede alla rateazione, e resta decaduto;
- l'Ufficio in alternativa revocherà la sospensione inizialmente effettuata, notificherà un atto di intimazione (nel caso si tratti di pagamento rateale a seguito di acquiescenza ad avvisi di accertamento esecutivi), iscriverà a ruolo i residui importi dovuti (compresa la sanzione aggiuntiva per decadenza pari al 45%) nel caso in cui non vi avesse ancora provveduto.
In caso di mancato pagamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di quella successiva:
- il contribuente decade dalla nuova rateazione;
- l'Ufficio procede con il recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al nuovo piano rateale e applicherà la sanzione aggiuntiva per decadenza (45%).