Il disegno di legge 2233/B su lavoro autonomo è stato approvato dal Senato il 10 maggio con 158 si, 9 no e 45 astenuti, ed ora è in attesa della pubblicazione in Gazzetta.
Si compone di tre capi:
Capo I – Si occupa della tutela del lavoro autonomo
Capo II - del Lavoro agile, definito "quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato"
Capo III - disposizioni finali
Dopo quindi una gestazione di 16 mesi il decreto vede finalmente la luce.
Di seguito una sintesi del disegno di legge punto per punto, con particolare riguardo alle novità per i lavoratori autonomi, riservando appositi approfondimenti allo smart working o lavoro agile.
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1) Tutte le novità per i lavoratori autonomi
Ecco la sintesi dei primi dodici articoli del disegno di legge sulla tutela del lavoro autonomo:
Art. 1 - Rapporti di lavoro autonomo sono quelli definiti dall'articolo 2222 del codice civile e riguarda i contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono esplicitamente esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori.
Art. 2 - Vengono previste tutele per le transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche relativamente ai ritardi nei pagamenti e alla relativa maturazione di interessi. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli.
Art. 3 - Sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Art. 4 - Prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata. Si ricorda che, per i lavoratori dipendenti, i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro, sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Art. 5 – Viene conferita delega al Governo per l’adozione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, di adottare uno e piu’ decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche per:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
Art. 6 – viene conferita delega al Governo, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, un o piu' decreti in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
Questi i criteri direttivi:
- abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
- incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, prevedendo: a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni; b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni; c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali .
Art. 7. - Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -- DIS-COLL
A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
Per finanziare tale misura viene previsto che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci , è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
Art. 8 – Vengono introdotte disposizioni fiscali e sociali concernenti:
- la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. In particolare viene previsto che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. La modifica si applica dal periodo in corso al 31 dicembre 2017.
- Gli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
- Le gravi malattie oncologiche o che comunque comportano una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Art. 9 - Viene modificata la normativa sulla deducibilità delle spese:
- di formazione per le quali viene prevista l’integrale deduzione entro il limite di 10mila euro;
- per le spese sostenute per la certificazione delle competenze, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità, entro il limite di 5mila euro annui
- per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Art. 10 - I centri per l'impiego ed i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro devono dotarsi in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.
Art. 11 – Viene conferita Delega al Governo per la semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali , attraverso l’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi
Art. 12 – prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche
Art. 13 - riguarda il trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico).
Art. 14 - Tutela la gravidanza e la malattia dei lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente. Detti lavoratori avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro - con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo -, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
Art. 15 - Viene modificata la nozione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posta, ai fini dell'inclusione dei medesimi nell'àmbito del rito speciale per le controversie in materia di lavoro, dal codice di procedura civile.
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2) Lavoro agile o smart working
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