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IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2016-2019

Il credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno 2016-2019

Credito d'imposta per acquisto di beni strumentali nel mezzogiorno: chi può accedere, chi è escluso, quali i beni. Il punto dopo la Circolare 34/2016

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Ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 34/E sul credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno. Questa agevolazione è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 98-108 dell'articolo unico, ed è destinata alle imprese che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquistano beni strumentali nuovi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% per le piccole imprese,
  • 15% per le medie imprese,
  • 10% per le grandi imprese.

In questo approfondimento cercheremo di approfondire i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere al beneficio del credito d'imposta.

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1) Chi può beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno 2016-2019

L’ambito soggettivo dell’agevolazione è individuato dal comma 98, art.1 della Legge di stabilità 2016, e prevede la possibilità di usufruire del credito d'imposta per tutte le società che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. sono titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica. Sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nonchè gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale esercitata
  2. effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive;
  3. gli investimenti sono localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito di imposta ha diverse aliquote, in base alla dimensione della società che ne fa richiesta. Di seguito una tabella di riepilogo e le condizioni per la corretta classificazione delle imprese.

Aliquota Tipo di impresa Condizioni
20 per cento piccole imprese  meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
15 per cento medie imprese meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
10 per cento grandi imprese le imprese superiori ai predetti limiti.

2) Chi non può beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno 2016-2019

Non tutti i soggetti possono benificiare del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno. In particolare sono esclusi:

  • i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
  • le imprese in difficoltà, cioè quelle che in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

3) Quali investimenti sono agevolabili con il credito d'imposta 2016-2019

In base a quando stabilito dal comma 99 della Legge di stabilità 2016 (208/2015) "sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (..) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio".

Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti relativi:

  • alla creazione di un nuovo stabilimento,
  • all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
  • a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,o per le grandi imprese quelli a favore di una nuova attività economica .

Ulteriori requisiti perchè un investimento sia agevolabile sono:

  1. la strumentalità del bene all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
  2. la novità,  in quanto i beni devono essere nuovi;
  3. essere beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
  4. essere destinati a strutture produttive(*) situate nel territorio delle aree individuate dalla norma.
  5. essere avviati tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.

(*) Per "struttura produttiva" si intende:

  • un autonomo ramo di azienda,
  • una autonoma diramazione territoriale dell’azienda o una mera linea di produzione o un reparto, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Pertanto un’impresa ha tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l’attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.

4) Quali investimenti sono esclusi dal credito d'imposta per il mezzogiorno

Non tutti gli investimenti sono agevolabili: in particolare sono esclusi:

  • gli investimenti di mera sostituzione;
  • i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce);
  • i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
  • i materiali di consumo;
  • i beni a qualunque titolo già utilizzati.

Attenzione: se un bene che viene esposto in uno show room è utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, è possibile usufruire del credito d'imposta.

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5) Riferimenti normativi

 Legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) art.1, commi:

98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.         

101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

104. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e' stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

Allegato

Circ.34- credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno
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