La C.I.G Cassa Integrazione guadagni presuppone la permanenza del rapporto del dipendente con l’azienda in vista della ripresa produttiva. Lo scopo è integrare la retribuzione dei lavoratori in caso di riduzioni o sospensioni dell’attività dell’impresa.
1. Trattamento economico Cassa integrazione: precisazioni
Il lavoratore collocato in C.I.G ha diritto ad un trattamento economico a carico dell’ INPS proporzionato alla retribuzione, il cui ammontare è stabilito con riferimento alle ore integrabili. L’integrazione salariale può essere disposta per un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane) prorogabile trimestralmente fino al massimo complessivo di 52 settimane; se l'azienda però, ha già usufruito di 52 settimane consecutive di cassa, una nuova domanda può essere proposta per la stessa unità produttiva, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività.
Sempre per la stessa unità produttiva il trattamento non può superare 24 mesi in un quinquennio. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la somma del trattamento non può superare 30 mesi in un quinquennio.
Ore integrabili:
come già specificato, sono integrate dalla cassa le ore di lavoro perse quindi non lavorate,nei limiti dell’orario contrattuale comprese tra le 0 e le 40 settimanali.
Malattia:
In caso di riduzione di orario di lavoro, il trattamento di malattia prevale sull’integrazione salariale.
Pertanto l’evento viene gestito integralmente come malattia.
Nel caso invece di sospensione dell’attività lavorativa (C.I.G a 0 ore) l’INPS ha precisato che se lo stato di malattia insorge:
- Durante la sospensione da lavoro, il lavoratore continua ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie;
- Prima dell’inizio della sospensione dell’attività, si avranno 2 casi:
- Se la totalità del personale cui il lavoratore appartiene, ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in C.I.G. dalla data dell’inizio della stessa;
- Qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’ indennità di malattia.
Maternità:
I lavoratori che fruiscono dell’ astensione obbligatoria e dei riposi giornalieri per allattamento hanno diritto all’indennità di maternità e non all’integrazione salariale. Per quanto riguarda l’astensione facoltativa le lavoratrici beneficiano della normale integrazione salariale.
Misura della cassa integrazione:
L’integrazione salariale spettante ai lavoratori è pari all’ 80% della retribuzione che essi avrebbero percepito in caso di normale attività (retribuzione di riferimento), ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali. La somma così determinata deve essere ridotta in misura pari all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti(5,84%), quindi più bassa rispetto all'aliquota standard applicata ai dipendenti.
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Per approfondire vedi l'articolo completo con esempi pratici : "Cassa integrazione guadagni ordinaria in busta paga" in CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO N. 25 del 24.6.2016.
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1) La retribuzione di riferimento per il calcolo della CIGO
La retribuzione di riferimento è composta dalla retribuzione base + la contingenza + eventuali superminimi + ad esempio indennità per turno, mensa e cassa.
Vanno computati inoltre, gli aumenti contributivi, gli scatti di anzianità successivi all’inizio della C.I.G. , nonché i ratei di tredicesima e delle mensilità aggiuntive maturati durante il periodo di integrazione salariale.
La quota di retribuzione oraria da utilizzare per calcolare l’integrazione è determinata dividendo l’importo della mensilità aggiuntiva x 2.000 annuali.
Sono escluse dal computo le quote giornaliere di trattamento di fine rapporto che, per il periodo di sospensione del rapporto, maturano regolarmente e rimangono a carico del datore di lavoro.
Massimali:
L’intervento di integrazione salariale è erogato nella misura dell’80% della retribuzione di riferimento comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi, ecc…) infatti non può superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento, pari x il 2016 a due massimali:
1° Massimale:Retribuzione mensile lorda fino a euro 2.102,24
Anno 2016 |
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Indennità mensile lorda |
Euro 971,71 |
Indennità mensile al netto Dei contributi sociali (5.84%) |
Euro 914,96 |
2° Massimale: Retribuzione mensile lorda superiore a euro 2.102,24
Anno 2016 |
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Indennità mensile lorda |
Euro 1.167,91 |
Indennità mensile al netto Dei contributi sociali (5.84%) |
Euro 1.099,70 |
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