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MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO: LE PRINCIPALI NOVITÀ

Modello 770/2016 semplificato: le principali novità

770 Semplificato notevolmente ridimensionato quest'anno, parte delle informazioni sono state trasferite nel modello CU 2016, ecco le principali novità

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Il modello 770 semplificato va utilizzato dai sostituti d'imposta che nel corso del 2015 hanno operato ritenute fiscali e/o previdenziali ed assicurative. Anche quest'anno i sostituti d’imposta devono effettuare la trasmissione del modello 770, esclusivamente in forma autonoma e con modalità telematiche.

La scadenza, originariamente prevista per il 31 luglio, slitta al 1° agosto in quanto il 31 luglio cade di domenica. Tuttavia, considerato che dal 1° agosto scatta la sospensione feriale dei termini, la scadenza dell'adempimento dovrebbe slittare al 22 agosto (il 20/08 cade di sabato).
Questa sembrava essere fino a poco tempo fa una soluzione scontata, anche se mancava una conferma ufficiale da parte delle Entrate.

Recentemente il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto contenente la proroga al 15 settembre, prevista per oggi la firma definitiva dello stesso da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Renzi. Tale decisione va incontro alle esigenze dei sindacati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro. Si fa presente che, quest’anno, il modello 770 Semplificato è stato notevolmente “ridimensionato”, in quanto parte delle informazioni sono state trasferite nel modello CU 2016 Ordinario.

La nuova versione del 770 Semplificato include, quindi, solo le sezioni dedicate ai versamenti delle ritenute operate, ai crediti ed alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute ex art. 25 DL.78/2010 (prospetti ST, SV, SX e SY).

Analizziamo le principali modifiche apportate al 770 semplificato.

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Scarica il Modello 770/2016 Semplificato e istruzioni e il Modello 770/2016 Ordinario e istruzioni aggiornati a seguito delle modifiche.

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1) Principali novità e Certificazione Unica

Fra le novità apportate alla modulistica, si segnala quanto segue:

  • nel riquadro “tipo dichiarazione” del frontespizio sono inserite “nuove” ipotesi di eventi eccezionali;
  • nel quadro SY sono state inserite la Sez. II denominata “Riservata al soggetto erogatore delle somme’’ e la Sez.IV denominata “Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale”;
  • nel Prospetto SX è inserita nel rigo 47, la nuova casella 4 “credito utilizzato in F24” in cui riportare l’ammontare del cd bonus “80 euro” utilizzato in F24 fino al 16/03/2016.

Come abbiamo detto in precedenza, rispetto agli scorsi anni si sono trasferite alcune informazioni nel modello CU 2016 Ordinario.

Infatti, al fine di evitare le “duplicazioni” che si sono create con l’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni dei sostituti d’imposta, la stabilità 2016 ha previsto:

  • da una parte, un incremento dei dati da trasmettere nell’ambito delle certificazioni uniche (es. ulteriori dati fiscali e contributivi necessari per l’attività di controllo e quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito della presentazione dei modelli 730 da parte dei sostituiti);
  • dall’altra, l’attribuzione della “valenza dichiarativa” ai dati trasmessi con le certificazioni uniche, che non devono più essere riportati anche nel 770.

La “nuova” versione del 770 Semplificato include, quindi, solo le sezioni dedicate (prospetti ST, SV, SX e SY):

  • ai versamenti delle ritenute operate, dei crediti e delle compensazioni;
  • alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (da parte del solo debitore principale) nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Vengono, invece, eliminate le sezioni dedicate alle certificazioni dei redditi di lavoro, sia per i dipendenti (e assimilati) sia per autonomi e altri percipienti.

In conseguenza del trasferimento dei dati nell’ambito della certificazione unica, il 770/2016 Semplificato è composto da:

  • frontespizio;
  • prospetto ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
  • prospetto SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF;
  • prospetto SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
  • prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate sui pagamenti mediante bonifico bancario/postale delle spese per interventi di recupero edilizio/ riqualificazione.

Con riferimento al nuovo 770/2016, i dubbi maggiori riguardano l'esposizione delle compensazioni dei crediti maturati con le ritenute da versare.
Fino al 2014 le compensazioni relative alle ritenute erano pressoché tutte interne.
Dal 01/01/2015 l'art. 15 del DLgs.75/2014 ha, invece, stabilito che i crediti da rimborso da assistenza fiscale, così come quelli da eccedenze di versamento, vanno esclusivamente utilizzati in compensazione “esterna”, cioè esposti in F24. Poiché i relativi codici tributo sono stati istituti dalle Entrate ad anno fiscale già iniziato (RM 13/2015), l'Agenzia, con la RM 7/2016 ha consentito l'utilizzo della "vecchia" compensazione interna nei primi 3 mesi del 2015, rinunciando all'applicazione di sanzioni. Nel 2015, pertanto i sostituti possono aver effettuato, nei primi mesi, ancora compensazioni interne.

Questa dovrebbe essere la ragione per cui i quadri dei versamenti ST e SV sono rimasti immutati (con le rispettive colonne 4 e 5 dedicate alla compensazione interna), e le istruzioni continuano a descrivere ed esemplificare i casi di utilizzo dei crediti in compensazione interna.

2) Scadenza e modalità di invio del Modello 770/2016 semplificato

La scadenza per l'invio del mod. 770/2016, originariamente prevista per il 31 luglio, slitta al 1° agosto in quanto il 31 luglio cade di domenica. Tuttavia, considerato che dal 1° agosto scatta la sospensione feriale dei termini, la scadenza dell'adempimento dovrebbe slittare al 22 agosto (il 20/08 cade di sabato).

Questa sembrava essere fino a poco tempo fa una soluzione scontata, anche se mancava una conferma ufficiale da parte delle Entrate.

Recentemente il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto contenente la proroga al 15 settembre, prevista per oggi la firma definitiva dello stesso da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Renzi. Tale decisione va incontro alle esigenze dei sindacati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro. Il modello 770 (Semplificato/Ordinario) va inviato:

  • esclusivamente in forma autonoma;
  • ed in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Per la trasmissione telematica diretta occorre utilizzare:

  • il servizio telematico Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20;
  • il servizio telematico Entratel, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20.

Se il sostituto d’imposta deve presentare il 770 Semplificato per un numero di soggetti non superiore 20, ma è anche tenuto a presentare il 770 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20, deve utilizzare il servizio telematico Entratel per la trasmissione telematica di entrambi i modelli.

Allo stesso modo, dovrà utilizzare Entratel, il sostituto d’imposta che si avvale della facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore a 20.

La trasmissione del modello 770 semplificato può essere effettuata con le seguenti modalità alternative:

  1. INVIO INTEGRALE (FRONTESPIZIO + QUADRI ST, SV, SX e SY)
    I prospetti ST, SV, SX e SY possono essere trasmessi con il 770/2016 Semplificato, anche qualora il sostituto d’imposta sia tenuto alla presentazione del 770/2016 Ordinario, a condizione che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti al modello Semplificato e quelli relativi al modello Ordinario.
  2. INVIO IN 2 PARTI:
    1° - DATI LAVORO DIPENDENTE + PROSPETTI ST, SV, SX, SY
    2° - DATI AUTONOMO + PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI + PROSPETTI ST, SV, SX, SY
    Tale modalità di presentazione è possibile solo se il sostituto d’imposta:
    - non ha effettuato compensazioni “interne”
    - non ha effettuato compensazioni tra i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi né tra detti versamenti (770 Semplificato) ed i versamenti relativi ai redditi di capitale (770 Ordinario).
    In tal caso, nel riquadro “Redazione della dichiarazione” del Frontespizio, va barrata, rispettivamente:
    - la casella “Dipendente”: dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.
    - la casella “Autonomo”: dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente
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