L’articolo 9 del D.Lgs n. 74 del 2000 prevede una deroga all’istituto del concorso di persone nel reato (di cui all’art. 110 c.p.), stabilendo che chi commette il reato di cui al precedente articolo 8 (emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti) non è punibile a titolo di concorso con chi utilizza quelle stesse fatture nella propria dichiarazione, così come l’autore di quest’ultimo reato (codificato dall’art. 2 dello stesso decreto) non è punibile a titolo di concorso con l’emittente.
Tale disposizione intende evitare non la ‘doppia’ punibilità della medesima persona fisica per la gestione delle stesse fatture ma la punibilità della persona una voltaa per la propria condotta di utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, e una seconda volta per concorso morale nella condotta dell'emittente con cui ha preso accordi. Essa quindi trova applicazione nel caso di concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non esclude la rilevanza penale quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti sia alla loro successiva utilizzazione.
IL CASO
Un imputato impugnava per Cassazione un ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. di Padova. Tra i reati contestati vi erano, tra gli altri, quello di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti), per avere emesso, in qualità di amministratore di fatto di varie società, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire ad altra società l’evasione dell’Iva; e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Con uno dei motivi di ricorso, l’imputato si doleva della violazione dell’art. 9 del predetto decreto legislativo in quanto gli erano state ascritte sia la violazione in concorso dell’articolo 2 sia quella dell’articolo 8. Inoltre denunciava il vizio di motivazione in quanto l’ordinanza non aveva minimamente specificato i gravi indizi in base ai quali l'indagato dovesse ritenersi amministratore di fatto delle società rispettivamente emittenti e utilizzatrici.
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1) Reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
(...) Si va delineando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 19247 del 2012) per cui “il regime derogatorio non trova applicazione quando la stessa persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture fittizie sia alla loro successiva utilizzazione. Più in particolare, tale disposizione non può trovare applicazione nella ipotesi in cui l'amministratore della società utilizzatrice porti in contabilità una o più fatture false emesse da una ditta individuale di cui egli stesso sia anche il legale rappresentante”.
Anche la pronuncia in commento è stata abbastanza perentoria nell’affermare che non deve ingannare l’identità soggettiva della persona dell’utilizzatore e di quella dell’emittente: si tratta, invero, di una identità formale e meramente apparente “in quanto, se è innegabile che la ratio ispiratrice della norma è quella di evitare la punibilità della medesima persona una volta a titolo diretto per la propria condotta di utilizzazione delle fatture fasulle e una seconda volta a titolo di concorso nella diversa e autonoma condotta posta in essere dall'emittente con cui ha preso accordi, è del pari vero che ciò è possibile solo nella ipotesi di soggetti rivestenti ruoli diversi (l'utilizzatore e l'emittente)”.
In altri termini, a fronte dell’unicità della persona coinvolta che nel caso di specie rivestiva la carica di amministratore in due società diverse, vanno tenuti distinti i profili di responsabilità (diretta) per condotte (quella di emissione ed utilizzazione) autonome.
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