Il Decreto banche ha introdotto nel nostro ordinamento il pegno mobiliare non possessorio che prevede che il bene oggetto della garanzia rimanga in possesso del debitore.
In particolare all’articolo 1 del DL 59/2016, approvato dal parlamento il 29 giugno 2016 (il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale) sono definite tutte le caratteristiche di questo nuovo contratto. In questo approfondimento vediamo chi può farlo, su quali beni, quali caratteristiche ha il contratto e in cosa consiste la nuova formalità del "registro dei pegni non possessori".
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1) Il pegno non possessorio: chi può farlo?
Il pegno non possessorio può essere scelto dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
Sono compresi i crediti concessi a terzi se attinenti l’esercizio d’impresa.
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2) Il pegno non possessorio: su quali beni?
Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. I beni mobili possono essere:
- esistenti o futuri,
- determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.
Attenzione: sono esclusi dal pegno non possessorio i beni mobili registrati.
Il debitore che costituisce il pegno non possessorio, fatti savi accordi diversi con il creditore, può continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell’esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica.
Il debitore (o il terzo concedente il pegno) può anche trasformare o alienare il bene mobile; in questo caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.
Attenzione: se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba (anche per unione o commistione) più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, la riscossione del credito spetta a ciascun creditore pignoratizio, che dovrà poi restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate.
La determinazione del valore dovrà essere effettuata sulla base della stima di un esperto indipendente e la restituzione dovrà seguire criteri di proporzionalità.
3) Il pegno non possessorio: quali le caratteristiche del contratto?
Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con le seguenti caratteristiche:
- indicazione del creditore,
- indicazione del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno,
- descrizione del bene dato in garanzia,
- indicazione del credito garantito,
- indicazione dell'importo massimo garantito.
4) Il registro dei pegni non possessori
Il contratto così redatto è opponibile ai terzi solo se iscritto in un registro informatizzato (“registro dei pegni non possessori”) tenuto dall’Agenzia delle entrate: l’iscrizione determina il grado della garanzia e consente l’opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali.
Attenzione: il pegno non possessorio non si costituisce con l’iscrizione nel registro, essendo sufficiente la conclusione del contratto; l’iscrizione consente però di rendere la garanzia pubblica e opponibile ai terzi. A seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.
Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno.
Tutte le specifiche del registro sono rimesse a un decreto del MEF da pubblicare entro i 30 giorni dalla conversione in legge del decreto legge.
5) Escussione del pegno non possessorio
Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facolta' di procedere:
- alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza;
- all'escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
- alla locazione del bene oggetto del pegno, se previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita;
- all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, se previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese.