Come noto, alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un’ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di “quattordicesima” o “premio feriale”.
La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.
Solitamente la contrattazione collettiva regolamenta l’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento.
In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole generali:
Quattordicesima come si calcola l'importo
Solitamente, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, quindi, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza.
Alla luce di ciò, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario.
Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:
Generalmente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.
L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio.
Formula di calcolo della quattordicesima
In pratica per il calcolo della quattordicesima si procede moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente e poi si divide la somma per 12.
Retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati
-------------------------------------------------------------------------------
12
ATTENZIONE vanno considerati come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati)
ESEMPIO RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 2000 euro ASSUNZIONE 1 OTTOBRE 2021 = MESI LAVORATI 8 2000 X 8 = 16000 : 12 = 16000:12 = 1333,33 importo quattordicesima |
L'articolo continua dopo la pubblicità
In tema di calcolo della retribuzione vedi anche Tredicesima mensilità, come si calcola? del dott. C. Vivenzi
per approfondire ti puo interessare l'e-book "La busta paga" , di M.C. Prudente
1) Quattordicesima e assenze
Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no , come illustrato nella seguente tabella:
Tipo di Assenza | Maturazione Quattordicesima Mensilità |
Congedo di Maternità o Paternità | SI |
Congedo Parentale | NO |
Congedo Matrimoniale | SI |
Infortunio e/o Malattia | SI |
Sciopero | NO |
Ferie, Permessi e Festività | SI |
Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001) | NO |
Aspettativa non retribuita | NO |
Periodi di Cassa integrazione a orario parziale | SI |
Periodi di Cassa integrazione a zero ore | SI |
Ti potrebbero interessare anche:
2) Trattamento fiscale e previdenziale della quattordicesima e sgravio contributivo
Imponibile Previdenziale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
ATTENZIONE per il 2023 è stato previsto dalla legge di bilancio 2023 -n. 197-2022- l’esonero contributivo parziale sui redditi da lavoro dipendente pari al
- 2% per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o
- 3% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili)
e aumentato del 4% con il Decreto Lavoro n. 48-2023 per il periodo luglio -dicembre 2023 e riconfermato anche per il 2024 (legge 213 2023) con le percentuali quindi rispettivamente del 6 e 7%. Lo sgravio non si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima.
Le istruzioni dettagliate in merito sono state fornite dall' INPS con la circolare n. 7/2023 e n. 11 2024
Imponibile Fiscale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.
Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti