Il regime forfetario è disciplinato ai commi 54-89 della Legge di stabilità 2015 (L.290-2014) e riguarda tutti i soggetti che determano il reddito applicando coefficienti di redditività differenziati a seconda del tipo di attività svolta e dell’ammontare dei compensi/ricavi realizzati. Sul reddito così ottenuto è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali all’Irpef e dell’Irap, in misura pari al 15% o al 5% se sono soddisfatti determinati requisiti.
Anche se è il regime che accoglie i contribuenti minori, ha molte specificità che lo rendono a volte non molto semplice. Cerchiamo in questo approfondimento di vedere gli aspetti generali e alcuni aspetti particolari a cui i contribuenti forfettari devono prestare attenzione.
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1) Dati a cui prestare attenzione per la dichiarazione dei forfettari
I principali fattori da tenere sotto controllo prima di redigere la dichiarazione dei redditi dei contribuenti aderenti al regime forfettario sono i seguenti:
Possesso dei requisiti per rimanere nel regime
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui:
- viene meno anche solo uno dei requisiti previsti per l'accesso al regime stesso dal comma 54, art.1 L. 190/2014 (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
- si verifica una delle cause di esclusione previste dal comma 57, art. 1 L.190/14 (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).
In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d'anno.
Esclusione dagli studi di settore
I contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, e non devono nemmeno compilare le caselle relative alle cause d’inapplicabilità e/o d’esclusione dall’applicazione degli studi di settore, dei parametri presenti nei quadri RE, RF e RG.
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2) Specificità della dichiarazione dei forfetari
Compilazione del quadro LM
Gli aderenti al regime forfetario:
- compilano il quadro LM sezione II di UNICO 2017, e non il quadro RE come si fa di solito per i contribuenti con redditi di lavoro autonomo abituale
- compilano in prospetto informativo nel quadro RS di cui si dirà di seguito.
La compilazione del quadro LM nel caso in cui si esercitino più attività
Il reddito dei forfettari è determinato applicando all’ammontare dei ricavi/ compensi percepiti per cassa nel periodo d’imposta 2016, il coefficiente di redditività indicato nella tabella allegata alla L.190/2014, diversificato a seconda del codice ATECO.
In particolare nel rigo LM22 in colonna 1 va indicato il codice dell’attività svolta in base alla classificazione delle attività economiche ATECO. Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO:
-
se le attività rientrano nel medesimo gruppo della tabella allegata alla Legge di stabilità 2015, il contribuente compila il rigo LM22, indicando:
- in colonna 1 il codice ATECO relativo all’attività prevalente
- in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività
- in colonna 4 il volume totale dei compensi e corrispettivi
- in colonna 5 il relativo reddito determinato forfetariamente;
- se invece le attività rientrano in differenti gruppi della tabella allegata alla L. 190/2014 , il contribuente deve compilare dal rigo LM22 al rigo LM30 righi distinti per i diversi gruppi.
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3) LM35 l'intera deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali.
Nel rigo LM35 va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi:
- quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico
- quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).
Possibilità di diminuire il reddito con le perdite pregresse in LM 37
Le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello d’ingresso nel regime forfettario possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole del TUIR (DPR 917/86). Nel rigo LM37 vanno riportate tali perdite pregresse fino a concorrenza dell’importo di rigo LM36.
4) A proposito delle ritenute di acconto :
Ritenute d’acconto subite per errore nel quadro RN
Nel caso in cui il forfetario ha subito erroneamente delle ritenute, e sia impossibile correggere l'errore, se sono state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta è possibile richiedere l'importo della ritenuta subita in questi due modi:
- a rimborso con le modalità previste all’art. 38 del DPR 602/73,
- scomputandola in dichiarazione. In questo caso l’importo totale delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime forfetario, va indicato nel rigo RS 40 di “Unico 2017-PF”, denominato “Ritenute regime di vantaggio casi particolari”, e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33 colonna 4 e/o nel rigo LM41.
Dati percettori dei redditi non soggetti a ritenuta in RS
Non essendo considerati dalla legge sostituti d’imposta, i forfettari sono esonerati dall’operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto all'atto del pagamento di compensi, stipendi, provvigioni ecc; tuttavia il dettaglio dei percettori di redditi non soggetti a ritenuta deve essere indicato in un apposito prospetto nel quadro RS della dichiarazione Unico/2017. Di tale prospetto si tratta nel prossimo punto.
5) Infine gli obblighi informativi nell’apposito prospetto RS
Una delle novità novità introdotte, già dallo scorso anno per i forfettari, è stata l’introduzione nel quadro RS del prospetto: Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni-obblighi informativi.
- Nella prima parte del prospetto devono essere indicati i dati dei redditi erogati per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta alla fonte compilando i righi RS371, RS372 e RS373 con i redditi ed il codice fiscale del percettore.
-
Nella seconda parte del prospetto devono essere comunicati i dati degli esercenti attività d’impresa in merito a:
- al numero complessivo delle giornate di lavoro retribuite ai dipendenti;
- al numero complessivo dei mezzi di trasporto/veicoli posseduti nello svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta. Si ricorda che concorrono al 50% i beni utilizzati in uso promiscuo per l’attività d’impresa e per scopi personali (come appunto le autovetture) indipendentemente da quanto previsto da specifiche norme presenti nel TUIR;
- all’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci;
- ai costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, royalties…)
-
Nella terza parte del prospetto devono essere comunicati i dati degli esercenti attività di lavoro autonomo in merito al:
- numero complessivo delle giornate di lavoro retribuite ai dipendenti,
- ai compensi corrisposti a terzi per l’attività professionale e artistica (ad esempio quando si paga il commercialista per l'assistenza, il consulente del lavoro per le buste paga, …),
- ai consumi (i servizi telefonici; energia elettrica; carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).