Il Jobs Act (L. 78 - 2014) contiene la regolamentazione dello smart working , anche detto lavoro agile. Ma di che cosa si tratta e come si realizza in pratica?
Va premesso innanzitutto che non si tratta di una nuova tipologia contrattuale ma di una disciplina finalizzata a promuovere “le forme flessibili del lavoro agile allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Di fatto lo smart working consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al fine di rendere la prestazione lavorativa il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri ovvero assegnatigli dal datore di lavoro, nel qual caso il datore di lavoro è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento. Si tratta, quindi, di una nuova forma di svolgimento del lavoro che riesamina in modo totale come organizzare la giornata o la settimana lavorativa di ogni singolo dipendente.
Le nuove tecnologie (Internet, nuovi computer, telefoni satellitari, ecc.) rendono non più fondamentale la presenza fisica in ufficio (...)
Si basa su due principi fondamentali:
a) la fiducia nelle persone e nella loro capacità di raggiungere gli obiettivi concordati;
b) la capacità organizzativa delle persone.
Le potenzialità per il datore di lavoro si traducono in una maggiore efficienza della struttura organizzativa ed un aumento della produttività. In fatti, in base alle ricerche condotte dagli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano è emerso che:
- i lavoratori coinvolti in progetti di smart working hanno risparmiato in media 176 ore all’anno per gli spostamenti, con conseguente guadagno di tempo da dedicare alla famiglia o ai propri interessi,
- parallelamente le aziende hanno osservato un incremento della produttività di circa il venti per cento, con una contestuale diminuzione fino al trenta per cento dei costi di gestione degli uffici.
In Italia, già prima dell’intervento normativo, tale forma di lavoro era già applicata “in via sperimentale” in alcune società.
È doveroso comunque premettere che lo smart working è realizzabile solo a fronte di un cambiamento culturale e una revisione dei processi organizzativi che richiedono lo studio e l’applicazione di nuove competenze, quali la gestione per progetti o per risultati, la gestione a distanza di team di lavoro con la valorizzazione dei processi di collaborazione, il knowledge management.
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Leggi tutto l'articolo con un esempio pratico di SMART WORKING nella Circolare del Lavoro n. 23 del 10.6.2016
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Permessi e congedi L. 104/1992 - L.53/2000
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1) Accordo e retribuzione tra le parti
In base al Jobs Act l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere disciplinata da un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite espressamente e specificatamente le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali e gli strumenti utilizzati dal lavoratore . Inoltre è importante definire espressamente gli obiettivi nell’accordo individuale. Inoltre, nello stesso accordo individuale si possono prevedere comportamenti disciplinarmente rilevanti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel codice disciplinare applicato dal datore di lavoro, dipendenti dalla specificità della modalità di svolgimento della prestazione, nel pieno rispetto del criterio di proporzionalità. Il datore di lavoro deve, inoltre, adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dallo smart worker.
La retribuzione deve essere identica a quella degli altri lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda.
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2) Come si realizza lo smart working in pratica
Lo smart working si può articolare in diversi modi, dipendenti non solo dalla volontà delle persone ma anche delle innovazioni tecnologiche. Non solo, il legislatore non ha fornito un elenco tassativo di forme lavorative che possono essere ricondotte sotto l’operatività di tale disciplina, di conseguenza è possibile farvi rientrare una miriade di modalità di attuazione. Ad esempio, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordarsi per l’uso di una postazione lavorativa a casa, costituita da un computer con accesso ad internet e alle banche dati dell’azienda.
Non solo, alcune aziende stanno riprogettando i propri spazi in un’ottica di coworking con la coesistenza di postazioni lavorative e i servizi maggiormente richiesti dai lavoratori, quali asili, palestre, centri benessere.
Il lavoro in mobilità richiede piattaforme di comunicazione e condivisione, applicazioni gestionali e di project management accessibili da remoto.
L’articolazione dello smart working può essere raggruppata, in via generale, per modalità che ripensano il luogo di lavoro e altre l'orario .
LUOGO |
ORARIO |
- Mobile working (utilizzo di tecnologie ITC e postazioni mobili es. Smart phone, Tablet, Notebook, ecc,) - Condivisione spazi e/o postazioni - Lavorare in altri uffici e/o sedi distaccate (anche presso clienti committenti) - Lavorare come “team virtuale” con il supporto di applicazioni on line ( es. Skype, ecc.) - Lavorare da casa (es. 3 gg a settimana) |
- Flessibilità in entrata e in uscita - Banca ore: flessibilità del monte ore annuo - Settimana corta - Part-time in verticale suddiviso per mesi - Job sharing - Self-rostering (gestione dell’orario di lavoro in base ai progetti) - Periodo sabbatico (es: due mesi durante la chiusura delle scuole) |
CASI REALI |
|
BNL Gruppo BNP Paribas Flexible Working Smart Spaces |
-svolgimento dell’attività lavorativa in una sede diversa da quella abituale per un giorno a settimana -condivisione degli spazi e di differenziazione degli ambienti |
STAR Spa Cowworking |
-creazione di enorme open space con scrivanie non assegnate -flessibilità di entrata e di uscita |
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3) Smart working prima e dopo lo jobs act lavoro autonomo 2016
Lo smart working o lavoro agile viene messo in pratica in Italia già da tempo, sia attraverso specifiche previsioni nei CCNL--infatti il CCNL Commercio e CCNL Piccola Industria, ad es., contemplano l'istituto della Banca ore-- sia attraverso specifici accordi sindacali--Comune di Trento che attuato diverse modalità di flessibilità.
Il Jobs Act cerca di recepire quello che esiste " in pratica" e cerca di dare:
1) una copertura legislativa con relativo incentivo all'adozione da parte delle aziende
2) una disciplina uniforme e comune per tutti, sia sotto l'aspetto delle tutele che dei doveri delle parti.
Ad esempio, al momento, in alcune aziende è stato concordato tra sindacati e management la possibilità di lavorare un giorno al mese a casa.
Il Jobs Act, mira a dettare delle regole per la formazione di tali accordi, prevedendo delle regole specifiche per la gestione del rapporto che ogni azienda prima, nel vuoto legislativo, conduceva in base a interpretazioni e similitudini. Ad esempio, adesso, è prevista la comunicazione obbligatoria dell'accordo mentre prima ogni azienda procedeva come meglio credeva.
Il riordino del lavoro agile dovrebbe sicuramente dare impulso all'istituto e ormai si attende solo la definitiva approvazione del parlamento e la pubblicazione in Gazzetta che presumibilmente arriverà dopo le vacanze estive.