La Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 115-120 dell'art.1 ha introdotto la possibilità di assegnare ai soci beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, pagando un imposta sostitutiva agevolata per i redditi e l'irap pari all'8% (o al 10,5% a seconda della società). Il termine ultimo previsto dalla Legge di stabilità 2016 per usufruire di questa possibilità è il 30 settembre 2016, ma la Stabilità 2017 ha prorogato la scadenza al 30 settembre 2017 con possibilità di pagamento dell'imposta ent30 il 30 novembre 2017 e giugno 2018.
In questo approfondimento si analizza l'attesa Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26/E del 1 giugno 2016, contenente precisazioni su i beni agevolabili, ed il comportamento da seguire in situazioni particolari.
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1) Quali beni sono assegnabili ai soci in modo agevolato
I beni che possono formare oggetto dell’assegnazione agevolata ai soci sono:
- beni immobili non strumentali diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, del TUIR (DPR 917/86). (L'articolo citato fa riferimento agli immobili utilizzati dal possessore esclusivamente per l'esercizio di impresa, arte o professione e agli immobili di imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni);
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa;
- beni su cui la società vanta un diritto reale parziale, a cui rinuncia per assegnare definitivamente il bene al socio. Ad esempio, la società titolare della nuda proprietà, concede in usufrutto il bene al socio. (*)
(*) Attenzione: in generale non è possibile assegnare ai soci i singoli diritti che la società detiene su un bene, godendo dell'agevolazione.
Momento rilevante per lo status di bene agevolabili
I beni devono avere le caratteristiche per essere agevolabili "nel momento dell’assegnazione, che coincide con il momento in cui l’atto d’assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima".
2) Casi particoli di beni agevolabili
Ulteriori precisazioni sono fatte dalla Circolare relativamente al comportamento da adottare in situazioni particolari. Nel dettaglio è stato chiarito che:
- è possibile usufruire dell'assegnazione agevolata anche nel caso in cui ci sia stato un cambiamento di destinazione d’uso del bene in prossimità della data di assegnazione proprio per far acquisire al bene lo "status" di agevolabile;
- è possibile, in linea generale, assegnare immobili ai soci godendo dell'agevolazione anche se la società si trova in liquidazione;
- è possibile attribuire beni agevolabili solo ad alcuni soci anziché alla generalità di essi;
- è possibile assegnare al singolo socio sia beni agevolabili che beni non agevolabili.
3) Beni immobili assegnabili ai soci in modo agevolato
La prima categoria di beni agevolabili sono gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. (*) Pertanto sono agevolabili:
- gli immobili strumentali per natura, sempre che non siano direttamente usati dalla società (sono quindi agevolabili quelli concessi in locazione o in comodato, per esempio);
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (cd. beni merce),
- gli immobili che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del TUIR (DPR 917/86)
- gli immobili che concorrono a determinare il reddito d'impresa e sono suscettibili di produrre un loro autonomo reddito.
Attenzione: se accanto ad un’attività di gestione passiva (come la mera percezione dei canoni di locazione) c'è anche un’attività essenziale e determinante consistente nell’esecuzione di servizi complementari e funzionali all'utilizzo unitario del complesso immobiliare, gli immobili in questione vanno considerati quali beni “utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa” e quindi non sono agevolabili.
(*) Per saperne di più sulla strumentalità degli immobili e sulla differenza fra quelli strumentali per destinazione o per natura, leggi l'articolo: Quali sono gli immobili strumentali all'attività d'impresa?
4) Beni immobili agevolabili per le società agricole
Per le società operanti nel settore agricolo l'assegnazione agevolata segue discipline diverse a seconda che i terreni siano locati o siano impiegati direttamente nell'attività di impresa (come quelli coltivati o utilizzati per l'allevamento di animali). Infatti:
- i terreni concessi in locazione o in comodato→ possono godere dell'assegnazione agevolata;
- i terreni coltivati o utilizzati per l'allevamento di animali → NON possono usufruire dell'assegnazione agevolata.
5) Beni mobili iscritti nei pubblici registri agevolabili
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede anche la possibilità di assegnare in modo agevolato ai soci i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati in modo strumentale all’attività propria dell’impresa.
Pertanto, ad esempio,non possono essere agevolabili:
- le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse,
- gli aeromobili da turismo utilizzati per le scuole addestramento al volo,
- le imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole di addestramento alla navigazione.