IL CASO
L’INPGI, ossia Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ha presentato ricorso con decreti ingiuntivi al giudice del lavoro, il quale aveva chiesto la condanna del Gruppo editoriale al pagamento della somma di € 3.770.306 per contributi omessi e sanzioni, in relazione al rapporto con 12 giornalisti che, all'esito di ispezione, riteneva aver intrattenuto con la società rapporti di lavoro giornalistico subordinato. Concesso il decreto, la società ingiunta proponeva opposizioneed il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto.
Proposto appello dall'Istituto previdenziale dei Giornalisti, la Corte d'appello rigettava l'impugnazione, accertando che i rapporti intercorsi tra il Gruppo editoriale ed i giornalisti avevano natura di collaborazione coordinata e continuativa e non erano riconducibili ad rapporto di lavoro subordinato, né ad una collaborazione fissa quale disciplinata dall'art. 2 del vigente contratto di lavoro giornalistico. In particolare, la Corte d'appello rilevava che:
- in tema di attività giornalistica, è configurabile la subordinazione quando ricorrono la continuità della prestazione, la responsabilità di un servizio e il vincolo di dipendenza, il che si verifica in presenza di attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative di specifici settori, o di sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e rubriche, con la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l’altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro;
- indici contrari alla subordinazione sono, invece, la pattuizione di singole prestazioni, ancorché in maniera continuativa, secondo la struttura del conferimento di incarichi professionali ovvero di successivi incarichi fiduciari;
- in fatto l'istruttoria aveva evidenziato che le parti avevano inteso assegnare natura autonoma ai rapporti, e che le rubriche venivano gestite in piena autonomia, senza utilizzo di mezzi o strumenti della società editrice, a proprie spese ed al proprio domicilio, con autonoma scelta dei temi e delle modalità di redazione dei pezzi, senza obbligo per i singoli giornalisti di tenersi a disposizione della redazione nell’intervallo tra una prestazione e l'altra.
L'INPGI propone ricorso per cassazione (...)
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tratto da : "Quando il lavoro giornalistico è lavoro subordinato?" dell'avv. R. Staiano Commento alla Cass. lavoro 10048/2016 - Per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza.
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1) Vincolo di subordinazione e lavoro giornalistico
I giudici della Cassazione hanno riunito entrambi i ricorsi e li hanno rigettati, in quanto circa la qualificazione giuridica del rapporto come lavoro subordinato e le caratteristiche dei rapporti aventi natura di subordinazione, per la giurisprudenza di legittimità deve considerarsi che nel rapporto di lavoro giornalistico il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività.
Ai fini dell'individuazione del vincolo, assume pertanto rilievo specifico l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione dell'impresa giornalistica. Infatti, è lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale che qualifica la natura subordinata del rapporto - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - quando il professionista assicuri la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, disponibile per la soddisfazione delle esigenze del datore di lavoro. Pur non potendosi escludere che la natura subordinata venga meno per il fatto che il giornalista non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, o per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni, costituiscono, tuttavia, indici negativi della subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.
Da ciò si può desumere, applicando il ragionamento della Corte di Appello, che in tema di attività giornalistica, la subordinazione sussiste in presenza di ben precisi elementi, quali:
- la continuità della prestazione,
- la responsabilità di un servizio,
- il vincolo di dipendenza.
L'attività, quindi, deve essere di tipo non occasionale e la redazione di articoli o la cura di rubriche devono essere sistematiche, senza obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra.
(..continua..)
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