Con la Circolare 26/E del 01 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'assegnazione agevolata di beni ai soci. L'assegnazione agevolata è stata riproposta dalla Legge di stabilità 2016 (Art. 1, commi 115- 120) e consiste nella possibilità di assegnare o cedere ai soci beni dell'impresa pagando un imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società in perdita sistematica).
La scadenza prevista dalla Legge originariamente era il 30 settembre 2016 ma la Legge di Stabilità 2017 ha prorogato il termine al 30 settembre 2017.
Uno degli aspetti più delicati di questa agevolazione è il corretto trattamento ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.In questo approfondimento affrontiamo la disciplina IVA, analizzando quali sono i principi generali da seguire, come determinare correttamente la base imponibile e come comportarsi in caso di assegnazione di terreni o di immobili; siano essi abitativi o strumentali.
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1) Principi generali delle regole Iva in tema di assegnazioni di beni
Il D.P.R 633/72 (Testo Unico sull'IVA) all'art. 2, comma 2, n. 6 specifica che costituiscono cessioni di beni e sono soggette all’imposta sul valore aggiunto “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”.
L’assegnazione di beni ai soci realizza una destinazione estranea all’esercizio di impresa e perciò applica le norme sull’autoconsumo previste all'art. 2, comma 2, n. 5 DPR 633/72 che prevede la non applicazione IVA per i beni su quali “non è stata operata all’atto di acquisto la detrazione dell’imposta di cui all’art.19”. Sono i casi in cui non c'è stata detrazione dell'IVA per:
- acquisto del bene presso un soggetto privato,
- acquisto del bene avvenuto prima del 1973 cioè prima dell’introduzione dell’IVA nell’ordinamento italiano,
- beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, dell'imposta.
Ricapitolando sulla base dei principi generali e di quanto chiarito dalla Circolare 26/E del 01 giugno 2016:
- Sono sottoposte a IVA tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l’IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell’acquisto, dell’importazione o dell’effettuazione degli investimenti prima indicati.
- Sono escluse dall’ambito applicativo IVA: tutte le assegnazioni di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto.
2) La base imponibile IVA nell'assegnazione agevolata di beni ai soci
L’assegnazione agevolata di beni ai soci, non prevede alcuna agevolazione in materia IVA. Per determinare la base imponibile è necessario usare:
-
Il prezzo di acquisto: cioè
- l’importo pagato per acquistare il bene,
- aumentato delle spese sostenute per ripararlo e completarlo,
- diminuito del deprezzamento che il bene stesso ha subito nel tempo.
- il costo dei beni o di beni simili (in mancanza del prezzo di acquisto).
Attenzione: nel caso di cessione gratuita quindi non si conta il “ricarico” normalmente praticato sul mercato per quel bene, ma solo il prezzo di acquisto del bene “attualizzato” al momento della cessione.
3) Assegnazione beni in leasing: base imponibile IVA
Il criterio del costo di acquisto o di costo dei beni si deve applicare anche nel caso in cui si assegni al socio un bene in leasing riscattato. Ai fini IVA rilevano:
- il prezzo di riscatto,
- i canoni di leasing pagati alla società concedente prima dell’esercizio dell'opzione di acquisto.
Inoltre nel determinare la base imponibile ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto dei beni in leasing, il valore dei beni deve corrispondere al valore residuo degli stessi al momento del prelievo considerando l’evoluzione del valore dei beni tra la data della loro acquisizione e quella della loro estromissione dall’attività di impresa.
4) IVA nelle assegnazioni agevolate di immobili
Le assegnazioni degli immobili ai soci, ai fini IVA hanno diversi trattamenti in base alla natura dell’immobile oggetto di assegnazione.
Si distingue tra:
1. fabbricati abitativi: sono i fabbricati rientranti nella categoria catastale A, tranne A/10. Nei casi di assegnazione di tali fabbricati c’è sempre esenzione da IVA come previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis DPR 633/72. Fanno eccezione queste tre ipotesi che risultano imponibili ai fini IVA:
- assegnazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;
- assegnazioni poste in essere dalle imprese costruttrici o di ripristino anche successivamente, nel caso in cui nell’atto di assegnazione l’assegnante abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
- assegnazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nell’atto di assegnazione l’assegnante/cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
2. fabbricati strumentali: sono i fabbricati rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo. L’assegnazione di tali fabbricati in base a quanto previsto dall'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/72:
- costituiscono operazioni imponibili→ se effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
- sono esenti da IVA → in tutti gli altri casi, fatto salvo il diritto dell’assegnante/cedente di optare per l’imponibilità.
3. terreni: per i terreni occorre distinguere a seconda che il terreno sia o meno suscettibile di utilizzazione edificatoria:
- terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria → non sono soggette ad IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c.), del D.P.R. n. 633 del 1972.
- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria → sono imponibili con aliquota ordinaria.