La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art.1 commi 115-120; ha previsto la possibilità di assegnare o cedere ai soci beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri pagando un’aliquota agevolata pari all’8% (10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti).
Il termine previsto per usufruire di questa agevolazione dopo la prorogata concessa dalla Legge si Stabilità 2017 è il 30 settembre 2017.
In questo approfondimento trattiamo dell'assegnazione che si verifica quando la società procede, nei confronti dei soci:
- alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale
- alla distribuzione di utili o di riserve di utili
mediante l’attribuzione di un bene. L’assegnazione è contemplata anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall’art. 47, comma 7 T.U.I.R.(D.P.R 917/86)
Vediamo di seguito quali sono i requisiti per le società e per i soci alla luce dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 26/e del 01 giugno 2016.
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1) Quali società possono usufruire dell'assegnazione agevolata?
Le società che possono effettuare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci sono:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto con oggetto l’esercizio di attività commerciali;
- società in liquidazione.
I requisiti che le società devono soddisfare sono la commercialità e la residenza, per questo motivo, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E di mercoledì 01 giugno 2016: “Non rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina in esame:
- gli enti non commerciali;
- le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.”
2) Quali soci possono usufruire dell'assegnazione agevolata?
I soci possono usufruire dell’assegnazione agevolata dei beni senza che siano previsti dalla norma limiti soggettivi, se soddisfano i requisiti di cui al prossimo paragrafo. Come chiarito dalla Circolare 26/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate i soci: “possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato.”
3) Quali requisiti devono avere i soci per usufruire dell'assegnazione agevolata?
Il requisito di cui deve essere in possesso il socio per usufruire dell’assegnazione agevolata dei beni, è previsto al comma 115, art.1 L. 208/2015 ed è il possesso della qualità di socio al 30 settembre 2015. Tale requisito viene soddisfatto in maniera differente a seconda che la società sia tenuta o meno ad avere “il libro dei soci”.
Se la società è tenuta ad avere il libro dei soci: “i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015,” ovvero "possono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”.
Per tale vincolo solo i soci che erano tali il 30 settembre 2015 possono usufruire dell’assegnazione agevolata dei beni. Tuttavia, nel caso in cui le azioni o le quote del socio siano intestate ad una società fiduciaria devono essere soddisfatti due requisiti:
- la società fiduciaria deve risultare iscritta al libro dei soci alla data del 30 settembre 2015;
- la società fiduciaria deve fornire la prova che il rapporto fiduciario tra il socio e la stessa, sia sorto prima del 30 settembre 2015.
Se la società non è obbligata alla tenuta del libro dei soci (come ad esempio le società a responsabilità limitata): si segue il chiarimento fornito dalla Circolare 26/e del 2016 ovvero: “l’identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.”.
In entrambe le fattispecie, come chiarito dalla Circolare in commento:
- la percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell’assegnazione e non quella vigente al 30 settembre 2015;
- non è necessario l’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2015 alla data dell’assegnazione.
4) Casi particolari di soggetti che possono usufruire dell'assegnazione agevolata
La Circolare 26/e 2016 entra nel merito anche di alcuni casi particolari, di cui i principali sono:
- Nel caso in cui l’erede subentri al socio: questi ha diritto ad usufruire dell’assegnazione agevolata anche se ha accettato l’eredità e sia subentrato successivamente alla data del 30 settembre 2015.
- Nel caso in cui ci sia un diritto di usufrutto sulla partecipazione: il socio che può beneficiare dell’assegnazione agevolata è il titolare della nuda proprietà.
- Nei casi di fusione (propria o per incorporazione) o di scissione (totale o parziale): la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all’assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse se soci presso le società di provenienza alla data del 30 settembre 2015.