Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l'Agenzia delle Entrate ad irrogarla.
La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).
In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:
- ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
- ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
- ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.
Alla misura della sanzione del 15% o del 30% si applicano ulteriori riduzioni modulate tenendo presente i tempi del ritardo. Avremo così:
- il Ravvedimento Sprint,
- il Ravvedimento breve,
- il Ravvedimento trimestrale,
- il Ravvedimento annuale,
- il Ravvedimento biennale e anche oltre.
Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell'1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell'imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.
Recentemente con il c.d. “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024) sono state apportate diverse modifiche al funzionamento del ravvedimento, in particolare con riguardo alle riduzioni delle sanzioni previste dall’istituto stesso.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 01.09.2024, questo porterà quindi a un periodo di transizione con due regimi distinti, per approfondire le novità leggi l'articolo "Il nuovo ravvedimento operoso".
Ma vediamo nel dettaglio.
1) Sanzioni e ipotesi di ravvedimento operoso per violazioni commesse fino al 31.08.2024
I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:
- ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
- ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
- ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
- ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
- ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%;
- ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall'01.01.2023 è pari al 5%.
Riportiamo qui di seguito in una tabella riassuntiva le varie sanzioni applicabili in funzione del tipo di violazione e del tipo di tributo:
Violazione art. 13 comma 1 del Dlgs.vo n. 472 del 1997 | Sanzione per violazioni commesse fino al 31.08.2024 | Limiti temporali | Tipologia di tributo |
Ravvedimento sprint | 0,1% per ogni giorno | Entro 14 giorni dalla scadenza | Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute |
Ravvedimento breve | 1/10 del minimo (1,5%) | Entro 30 giorni dalla data della violazione (da 15 a 30 giorni di ritardo dalla scadenza) | Omesso versamento Tutti I tributi |
Ravvedimento entro 90 gg | 1/9 del minimo (1,67%) | Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione (da 31 a 90 giorni di ritardo dalla scadenza) | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi |
Ravvedimento trimestrale | 1/9 del minimo (1,67%) | Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in minor termine | Tutti i tributi |
Ravvedimento lungo | 1/8 del minimo (3,75%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (da 91 giorni a 1 anno di ritardo dalla scadenza) | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi. |
Ravvedimento biennale | 1/7 del minimo (4,29%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (da 1 anno a 2 anni di ritardo) | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate |
Ravvedimento ultra annuale | 1/6 del minimo (5%) | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (oltre 2 anni di ritardo) | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. |
Ravvedimento successivo a P.V.C. | 1/5 del minimo (6%) | Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali | Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. |
In caso di mancata presentazione del modello F24 con compensazione, a zero o a debito, si rimanda all'articolo Il ravvedimento del modello F24 a zero e a debito con compensazione non presentato.
2) Codici tributo del ravvedimento operoso
Per i versamenti è necessario utilizzare:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
- il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
- l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Questi i principali codici tributo delle sanzioni e degli interessi corrispondenti:
CODICE TRIBUTO IMPOSTA | CODICE TRIBUTO PER INTERESSI E SANZIONE |
4001 - 4033 - 4034 |
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2003 - 2001 - 2002 |
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4200 |
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IVA (6001 ecc. - 6031 ecc. - 6099) |
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3800 - 3812 - 3813 |
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3801 |
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1001 - 1040 - ecc. |
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3843 - 3844 |
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1840 - 1841 - 1842 |
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4041 - 4044 - 4045 |
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4043 - 4047 - 4048 |
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1790 -1791 - 1792 - 1793 - 1794 - 1795 |
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In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento |
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- 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
- 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
- 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
- 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
- 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
- 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è pubblicato l'elenco completo dei codici Tributo.
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3) Calcolo interessi su ravvedimento
A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa al 2,5% in ragione d'anno, definito dal Decreto del MEF del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Ricordiamo che negli ultimi anni, è stato cosi modificato:
- nel 2023 pari al 5%
- nel 2022 è pari all'1,25%
- nel 2021 era pari allo 0,01%
- nel 2020 era pari allo 0,05%
- nel 2019 era pari allo 0,8%
- nel 2018 era pari allo 0,3%
- nel 2017 era pari allo 0,1%;
- nel 2016, era lo 0,2%;
- nel 2015, lo 0,5%;
- nel 2014, l’1%;
Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2024 per violazioni intervenute fino al 31.12.2023, dovranno tenere conto dei diversi periodi.
Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2024 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura del 2,5%.
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