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LA LEGGE DELEGA PER IL TERZO SETTORE: COSA CAMBIA DAL 2016

La Legge delega per il terzo settore: cosa cambia dal 2016

Come cambia il terzo settore dopo l’entrata in vigore della Legge delega: tra testo unico, riforma degli enti, delle imprese sociali e del servizio civile

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La Legge Delega 206/2016  ha l'obbiettivo di cambiare, entro 12 mesi, a partire dal 3 luglio 2016, il terzo settore. Le modifiche di cui si dovranno occupare i decreti attuativi sono molte; in questo approfondimento dopo aver definito cosa si intende per "terzo settore" trattiamo le modifiche principali previste dalla Legge Delega, ovvero la redazione di un unico codice di riferimento con tutta la normativa, compresa quella tributaria; l'introduzione del servizio civile universale; la revisione dell'impresa sociale e degli enti senza scopo di lucro.

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1) Terzo settore: chi sono i soggetti che lo compongono?

Come chiarito all’art.1 della Legge delega “per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”

In coerenza con tale definizione, non si considerano appartenenti al terzo settore: “le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.”

2) Revisione degli enti senza scopo di lucro

Uno dei primi obiettivi perseguiti dalla Legge Delega per il terzo settore è la revisione degli enti senza scopo di lucro. In particolare l’art. 2 prevede la revisione della "disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute.”

Il decreto attuativo deve perseguire molti scopi in quanto:

1. da un lato si cerca maggior semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, anche tramite un elenco di informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi.

2. dall'altro ci sono una serie di cambiamenti da introdurre per garantire maggiore trasparenza come:

  • la pubblicazione del bilancio sul sito,
  • la riforma della disciplina della responsabiità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e della responsabilità degli amministratori;
  • l'assicurazione del rispetto dei diritti degli associati (diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi) e del rispetto delle prerogative dell’assemblea (prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe).

3) Redazione di un codice unico per il terzo settore con la disciplina tributaria

L’art. 4 della Legge Delega prevede il riordino e la revisione della disciplina relativa agli enti tramite la redazione di un codice unico del Terzo settore contentente anche la disciplina tributaria.

Si introduce inoltre un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con iscrizione obbligatoria per gli enti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di pubbliche sottoscrizioni, di fondi europei o che esercitano attività in regime di convenzione/accreditamento con enti pubblici.

Oltre ad istituire il registro nazionale, gli altri principali obiettivi che devono essere realizzati entro i prossimi 12 mesi dai decreti attuativi sono:

  • definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti con la possibilità di adottare una disciplina differenziata in base alle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti e delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
  • prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente; per garantire l’assenza degli scopi lucrativi pccorre promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
  • individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
  • individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell’attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari.

4) Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

L’impresa sociale è un’organizzazione privata che svolge attività d’impresa con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale e che favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

Dal momento che la Legge delega prevede un coordinamento tra la disciplina dell’impresa sociale e quella del regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto attuativo deve prevedere:

  • individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività dell'impresa sociale; con la possibile di acquisire la qualifica di impresa sociale anche per le cooperative sociali e i loro consorzi;
  • la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale per le cooperative a mutualità prevalente, e la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti;
  • la previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile con specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
  • la previsione della nomina fin dall’atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’impresa sociale e sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione.

5) Revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale

La Legge Delega prevede l’obbligo di revisionare il servizio civile nazionale per la difesa non armata della patria e la promozione dei valori fondativi della Repubblica. In generale sarà introdotto un meccanismo con cui i giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, possono essere ammessi al servizio civile universale con bando pubblico.

Il servizio civile universale avrà una durata compresa fra 8 e12 mesi, con possibilità di prestarlo in parte, in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea.

In generale si mira ad un riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

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