La Legge di stabilità 2016 ha introdotto l'aliquota IVA ridotta al 4% anche alla fornitura online di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, se identificati con codice ISBN -ISSN; così come previsto per quelli in formato cartaceo.
In questo approfondimento analizziamo la norma, e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.20/E/2016 sulle situazioni poco chiare (come l'iva da applicare nel caso di libri cartacei con contenuti extra/aggiornamenti in formato digitale.)
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per aggiornamenti, notizie, approfondimenti segui il Dossier aliquote iva 2016
Scopri tutti i contenuti e utilità presenti nell'abbonamento alla Banca dati Utility - centinaia di tool pronti per aiutarti nel tuo lavoro.
1) La previsione dell'Iva 4% nella Legge di Stabilità 2016
Il comma 637 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha specificato che l’IVA ridotta con aliquota al 4% si applica anche ai prodotti editoriali online in quanto "sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Quindi la norma:
- introduce l'aliquota IVA al 4%, già prevista per la fornitura in formato cartaceo, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, anche alla fornitura in formato digitale dei predetti prodotti editoriali.
- si applica a partire dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 cioè dal 1° gennaio 2016.
La legge di stabilità 2016 fa riferimento a quanto previsto nella Tabella A, punto 18, allegata al testo Unico IVA (DPR 633/72). Tale voce comprende l'IVA al 4% per:
- giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;
- carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.
2) Aliquota IVA al 4% per i prodotti editoriali on line
Uno dei problemi interpretativi posti dalla norma era il comportamento da tenere ai fini IVA per i prodotti editoriali cartacei messi a disposizioni online per un dato periodo di tempo. E' il caso, ad esempio, della presenza di giornali, periodici, libri e notiziari in siti web, come per le biblioteche online, che possono essere consultati anche in formato elettronico..
La conferma ad un interpretazione più estesa è arrivata dall'Agenzia delle Entrate che nella Circolare 20/E del 18 maggio 2016 precisa che: " si ritiene che l’aliquota IVA del 4 per cento sia applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali."
3) Aliquota IVA al 4% prodotti editoriali: ambito oggettivo
La norma sull'IVA ridotta fa riferimento a due diverse tipologie di prodotti editoriali, distinti da differenti codici universali, che permettono un’identificazione univoca del prodotto. In particolare hanno:
- il codice ISBN → libri e prodotti affini.
- il codice ISSN → le pubblicazioni in serie (periodici, quotidiani, riviste, annuari, ecc).
Attenzione: Per applicare l’IVA ridotta del 4 per cento devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il prodotto editoriale deve avere il codice ISBN o ISSN
- il prodotto editoriale deve avere le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici.
4) Cessioni di libri cartacei con contenuti anche online
L’Agenzia ha fornito chiarimenti anche nel caso di una fattispecie comune che poteva dar luogo a diverse interpretazioni della norma. È’ il caso della cessione di un libro su carta che al suo interno contenga una chiave di accesso con cui l’acquirente può acquisire, tramite collegamento internet:
- copia in formato elettronico del libro cartaceo già acquistato,
- aggiornamenti dello stesso,
- ulteriori contenuti.
In queste situazioni bisogna distinguere due casi diversi:
- se per l’accesso ai contenuti online non è stato versato un corrispettivo specifico; allora l’iva è quella riferita al libro cartaceo;
- se per l’accesso ai contenuti online è stato versato un corrispettivo specifico; l’iva è quella riferita al libro cartaceo per lo stesso, e al 4% sull’importo corrisposto per il servizio aggiuntivo online.