Dal 2 maggio 2016 la fatturazione fra soggettivi passivi delle cessioni non al dettaglio di console da gioco, tablet, pc e laptop nonché delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione deve avvenire tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). La misura ha carattere temporaneo, e si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Pubblicata oggi 25 maggio 2016 la Circolare 21/E dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti in merito all'ambito oggettivo, soggettivo e alle sanzioni.
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1) Le modifiche legislative
Il D.Lgs. 24/2016 ha modificato il Testo Unico IVA (D.P.R 633/72) estendendo, a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il reverse charge alle cessioni di console di gioco, tablet, PC e laptop nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.
In particolare le modifiche all'art. 17 del DPR n. 633 del 1972 che individua le operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile, c.d. reverse charge, sono:
- il cambiamento della rubrica che ora è "debitore d’imposta".
- la riformulazione della lett. b), sulle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni.
- l'abrogazione delle disposizioni di cui alla lettera d) e d quinquies) che non avevano trovato applicazione per assenza della necessaria autorizzazione dell’UE, riguardanti:
- le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
- le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari.
Le modifiche normative introdotte hanno carattere temporaneo, e si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
2) Ambito oggettivo del reverse charge nelle cessioni di console, tablet, pc e laptop
L’articolo 17, sesto comma, lett. c), del DPR n. 633/72, dispone l’applicazione del reverse charge per le cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E 2016, per individuare quali beni rientrano in questa disciplina e quali ne sono esclusi, non rileva la denominazione “commerciale” ma le caratteristiche tecniche e il codice di Nomenclatura Combinata (NC) del bene. Di seguito le nomenclature combinate dei beni oggetto della normativa.
- Console da gioco →NC 9504 50 00
- Tablet →PC NC 8471 30 00
- Laptop→ NC 8471 30 00
3) Ambito soggettivo del reverse charge nelle cessioni di console, tablet, pc e laptop
L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.
Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21/E del 25 maggio 2016, il meccanismo applicativo è il seguente:
- il cedente emette fattura senza addebito d’imposta indicando la norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c DPR.633/72);
- il cessionario integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la annota:
- nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- nel registro degli acquisti.
Attenzione: il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o avente stabile organizzazione in Italia, previa identificazione ai fini IVA in Italia.
4) Soggetti esclusi dall'obbligo di reverse charge
L'obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione si applica esclusivamente alle cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva precedente al commercio al dettaglio.
Come chiarito dalla Circolare 21/E del 2016 " il meccanismo dell’inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente".
5) Sanzioni
Le violazioni per omessa o errata applicazione del reverse charge sono quelle previste dall'articolo 6, commi 9-bis 1 e 9-bis 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Tuttavia, data l'incertezza della materia e il fatto che il reverse charge per le cessioni di console, pc, tablet e laptop, così come per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ha efficacia dal 2 maggio 2016, i comportamenti adottati dai contribuenti prima della Circolare 21/E, emanata oggi 25 maggio 2016, sono esclusi da sanzioni.