In data 20 maggio 2016, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con proprio interpello n. 17, interviene in materia di esonero contributivo biennale.
In particolare, il Ministero interviene in risposta alla richiesta avanzata da parte dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA), la quale aveva chiesto se, in base all’art. 1, co. 178 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), sia possibile beneficiare dell’esonero contributivo biennale nel caso di assunzione di un lavoratore per il quale sia stata già fruita, da diverso datore di lavoro, dell’agevolazione prevista in materia di esonero triennale ex Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 110 della Legge n. 190/2014), ma per un periodo inferiore ai 24 mesi, a causa della cessazione del rapporto.
Il MInistero ha dato parere favorevole e in particolare si è così espresso:
“[…] In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma. “
In sostanza la fruizione dell'esonero contributivo biennale è conciliabile con la fruizione parziale del precedente esonero contributivo triennale, sempre che i datori di lavoro siano diversi e non collegati in alcun modo tra loro.
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