Il Quadro RL del Modello UNICO 2016 deve essere utilizzato per dichiarare
- i redditi di capitale (art. 44 e ss. del Tuir ossia D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) tra cui quelli imputati dal Trust trasparente, alcuni redditi diversi (elencati nell’art. 67 del Tuir),
- i redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica,
- i redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo (art. 53, comma 2, del Tuir),
- il recupero a tassazione della deduzione prevista per investimenti in start-up innovative fruita nei precedenti periodi d’imposta non più dovuta.
La compilazione del quadro RL è agevolata dall’utilizzo dei dati contenuti in apposite attestazioni consegnate ai contribuenti dai sostituti d’imposta che intervengono nel pagamento o dai soggetti che hanno erogato ai contribuenti stessi i redditi da dichiarare nel presente quadro. La principale attestazione è la Certificazione Unica (CU) approvata per la prima volta con Provvedimento del 15 gennaio 2015.
Questo articolo è tratto dall'e-book: Guida alla compilazione del quadro RL 2016 pertanto sono proposte solo alcune delle sezioni che compongono il quadro.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Questo articolo è un estratto dall'e-book: Guida alla compilazione del quadro RL 2016
Potrebbe interessarti anche il pacchetto Guide alla compilazione dei quadri UNICO PF 2016: 14 guide per la corretta compilazione Quadri AC - FC - LM - RA - RB - RC - RE - RF - RG - RL -RM - RP - RW.
Rimani sempre aggiornato con le novità, gli approfondimenti e la rassegna stampa, seguendo il Dossier UNICO PF 2016
1) Sezione I-A: redditi di capitale
La prima sezione del quadro RL è dedicata ai redditi da capitale di cui all’articolo 44 e segg. del Tuir. Si ricordano in seguito i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Tuir utilizzando, in tabella, le stesse lettere di cui al comma 1 dell’articolo.
a) |
gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; |
b) |
gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; |
c) |
le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; |
d) |
i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; |
e) |
gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; |
f) |
gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53; |
g) |
i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; |
g-bis) |
i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; |
g-ter) |
i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; |
g-quater) |
i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; |
g-quinquies) |
i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; |
g-sexies) |
i redditi imputati al beneficiario di Trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non resi- denti; |
h) |
gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capi- tale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto |
Le istruzioni chiariscono come il momento impositivo sia la data di percezione dei redditi e non di maturazione.
Tale principio c.d. “principio di cassa” obbliga i percettori a tassare tali redditi solo nel momento dell’incasso.
L’unica eccezione riguarda i redditi di capitale imputati al beneficiario del Trust trasparente che seguono invece il principio di competenza.
Per una sintesi di tutte le Novità sulla Riforma fiscale e quindi anche sulle novità per i dichiarativi ti segnaliamo gli eBook:
- Tutte le Novità nella Delega al Governo per la Riforma Fiscale
- Riforma Irpef, Semplificazioni, Statuto contribuente
e un utile tool in excel:
Visita la nostra collana I Pratici di Fisco e Tasse
2) Sezione I-B: i redditi di capitale imputati da Trust
La sezione I-B è individuata appositamente per l’indicazione dei redditi di capitale imputati dal Trust al beneficiario dello stesso in ipotesi di Trust trasparente o misto di cui all’art. 73 comma 2 del Tuir.
Il Trust è un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione sviluppatosi nei paesi di common law e che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364. L’effetto principale del Trust è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazioni patologiche (ad esempio, sottrazione da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri creditori).
Sotto l’aspetto fiscale il Trust può classificarsi come trasparente o opaco.
- Un Trust è opaco nel caso in cui i beneficiari del reddito non risultino identificati; la tassazione in capo al Trust opaco è l’IRES al 27,5% in qualità di ente non commerciale.
- Un Trust è trasparente nell’ipotesi in cui i beneficiari del reddito risultino puntualmente identificati e abbiano un diritto soggettivo alla percezione dei frutti; nei Trust trasparenti il reddito viene imputato direttamente ai beneficiari e sconta, quindi, le aliquote IRPEF progressive.
Per una sintesi di tutte le Novità sulla Riforma fiscale e quindi anche sulle novità per i dichiarativi ti segnaliamo gli eBook:
- Tutte le Novità nella Delega al Governo per la Riforma Fiscale
- Riforma Irpef, Semplificazioni, Statuto contribuente
e un utile tool in excel:
Visita la nostra collana I Pratici di Fisco e Tasse
3) Sezione II-A: altri redditi
La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione di alcuni redditi diversi.
In questa sezione il contribuente deve indicare i corrispettivi lordi percepiti in colonna 1 e nella colonna 2 le spese relative agli stessi.
I redditi dichiarati in questa sezione seguono come per la Sezione I il “principio di cassa” con riferimento alle somme percepite nel corso del 2015.
In ipotesi di percezione parziale a seguito di dilazioni o rateazioni di pagamenti, devono essere dichiarati nel relativo periodo d’imposta solo gli importi effettivamente riscossi.
Ti potrebbero interessare per maggiori dettagli
4) Sezione II-B: attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche
Nella sezione in oggetto devono essere indicati i redditi relativi a:
1. indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
2. indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi ed compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
-3. collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 35, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
N.B. Con Ris. n. 38/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti su alcuni aspetti connessi alle associazioni sportive dilettantistiche.
Per tali redditi vige il limite pari a 28.158,28 € sotto il quale, nell’ipotesi in cui tale reddito sia la sola e unica fonte di reddito del contribuente, non è necessario compilare la dichiarazione.
Per i compensi dichiarati nella presente sezione, è prevista una particolare modalità di tassazione:
- Fino A 7.500 € No IRPEF
- Da 7.501 a 28.158,28 € Ritenuta a titolo d’imposta del 23%
- Oltre 28.158,28 € Ritenuta a titolo d’acconto del 23%
Ti potrebbe interessare La tassazione delle rendite finanziarie 2019 (eBook) utile Guida in pdf al nuovo regime fiscale "unico" 2019 delle partecipazioni: dividendi e capital gain e il foglio di calcolo Tassazione dividendi e Capital Gain