Dopo aver elencato quali redditi devono essere indicati nel quadro RA, e aver riepilogato cosa siano il reddito agrario e dominicale, si specificano i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RA in UNICO 2016, e coloro che ne sono esclusi.
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Questo articolo è tratto dall'E-book: Guida alla compilazione del quadro RA 2016
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1) Quali redditi devono essere indicati nel quadro RA in UNICO 2016
Il quadro RA deve essere compilato da chi possiede terreni situati nel territorio italiano, iscritti al Catasto per l’attribuzione della rendita; la mancata attribuzione delle rendita non esime dall’obbligo di compilazione del quadro.
Il possesso di terreni genera due tipi di reddito:
- reddito dominicale;
- reddito agrario.
I valori sono indicati nelle apposite visure rilasciate dall’ufficio del catasto competente per territorio. Qualora la visura riporti i valori in lire, detti valori dovranno essere convertiti in euro secondo le ordinarie norme stabilite dal D.Lgs. 213 del 1998.
Il quadro deve riportare analiticamente l’indicazione dei terreni posseduti e le modalità di utilizzo ed essere sempre compilato anche in mancanza di variazioni.
Se nel corso del 2015 sono intervenute variazioni relativi allo stesso terreno si dovrà compilare un rigo per ogni singola variazione, barrando la colonna 8 per indicare che trattasi del medesimo terreno del rigo precedente.
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2) Reddito dominicale in UNICO 2016
Il possesso di un terreno determina l’attribuzione di un reddito distinto in due categorie: reddito agrario e reddito dominicale.
Reddito dominicale, derivante dalla titolarità della piena proprietà o di altro diritto reale; deve essere dichiarato indipendentemente dall’effettiva coltivazione del fondo (esempio: il proprietario di un terreno concesso in locazione a un coltivatore diretto, dovrà dichiarare solo il reddito dominicale).
Per i terreni non affittati, il reddito dominicale non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario per effetto dell’assolvimento dell’imposta IMU; il reddito di tali terreni andrà calcolato considerando solo il reddito agrario.
Il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 ha dettato i criteri dei terreni esenti IMU per il quale si dovrà barrare la
casella in colonna 9.
3) Il reddito agrario in UNICO 2016
Reddito Agrario, rappresenta il reddito derivante dall’attività agricola esercitata sul fondo ai sensi dell’articolo 32 Tuir; tale reddito deve essere dichiarato da chi materialmente coltiva il fondo, se diverso dal proprietario.
Ai fini fiscali costituisce attività agricola (si riporta il contenuto del comma 2 dell’art. 32 Tuir):
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e la silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione dei vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuali, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il reddito agrario derivante dalla conduzione del fondo e non dal suo possesso non è sostituito dall’imposta IMU, pertanto verrà assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Non sempre il reddito dominicale e reddito agrario devono essere dichiarati dallo stesso soggetto.
Funghicoltura - Le superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. L’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti previsti dall’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Tale metodo viene applicato anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Agroenergie - L’articolo 1, comma 423 della Legge 266/2005 ha introdotto come attività agricole connesse anche la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
La nuova Legge di Stabilità ha dettato i nuovi limiti per considerare attività produttive di reddito agrario, ovvero per la produzione di energia e calorica derivante da fonti rinnovabili e agroforestali fino a 2.400.000 kWh e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli entrambi provenienti prevalentemente dal fondo.
- nell’ipotesi di superamento oltre i limiti sopra indicati, il reddito derivante dalla produzione di energia eccedente dovrà essere indicata:
- nel quadro RD se si applica il coefficiente di redditività del 25% subordinata ai rispetto dei criteri di connessione agricola individuati dalla Circolare 32/2009;
Nel quadro RF o RG se si è optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Il quadro RA verrà pertanto compilato, per il reddito derivante dalla produzione di energia entro i
limiti sopra indicati.
4) Soggetti tenuti alla compilazione del Quadro RA
Il quadro RA deve essere compilato:
- dal titolare della piena proprietà del terreno; in questo caso vengono dichiarati il reddito dominicale ed il reddito agrario. Nell’ipotesi di fondo locato andrà dichiarato solo il reddito dominicale ovvero il canone percepito secondo quanto sotto evidenziato;
- dal titolare di altro diritto reale sul fondo quali l’usufrutto (art. 978 c.c.), l’uso (art. 1021 c.c.), l’enfiteusi (art. 959 c.c.), la servitù prediale (art. 1027 c.c.), diritto di superficie ( art. 952 c.c.);
- dall’affittuario limitatamente al reddito agrario e in proporzione ai giorni di effettiva conduzione del fondo;
- dai conduttori legati da rapporto di associazione limitatamente al reddito agrario e proporzionalmente ai giorni di effettiva conduzione del fondo.
- dal titolare di impresa agricola individuale (anche in forma di impresa familiare) limitatamente, se non pieno proprietario, al reddito agrario.
Nei casi di conduzione associata (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione), come previsto dall’art. 33 comma 2 del Tuir, il reddito agrario concorre alla determinazione del reddito imponibile in base alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. In presenza di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di fatto, il socio dovrà dichiarare il reddito prodotto dalla società nel quadro RH per la quota di sua spettanza.
5) Soggetti esclusi dalla compilazione del Quadro RA
Non sono tenuti alla compilazione del quadro RA:
- il nudo proprietario, a meno che non coltivi direttamente il fondo e limitatamente al reddito agrario;
- chi possiede fondi pertinenza di fabbricati (giardino dell’abitazione);
- chi possiede i terreni sui quali sono insiti parchi e giardini a condizione che:
• dal loro utilizzo non derivi alcun reddito;
• siano riconosciuti di pubblico interesse dal Ministero dei Beni Culturali e siano aperti al pubblico.
- chi coltiva il fondo nelle forme previste dal Libro V del codice civile (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto); in questo caso il reddito spettante a ciascun socio è considerato reddito di partecipazione e deve essere dichiarato nel quadro RH;
- chi possiede terreni che non si trovano nel territorio italiano o sono dati in affitto per usi non agricoli;
in questi casi i redditi prodotti, dovranno essere dichiarati nel quadro RL (Altri redditi).