In materia di Apprendistato, il 18/05/2016 è stato siglato tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, un Accordo Interconfederale con il quale si regolamenta la retribuzione, in misura percentuale, spettante agli Apprendisti di Primo e Terzo livello.
Lo scopo dell’Accordo Interconfederale è quello di favorire maggiormente il ricorso a queste tipologie contrattuali, le quali prevedono una forte connessione tra Istituti di Istruzione, di competenza Regionale o Statale, e le Aziende che assumono lavoratori in Apprendistato.
Per quanto riguarda l'Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale – c.d. Apprendistato di Primo Livello: con esclusione delle ore di formazione svolte all’interno dell’Istituzione formativa, per le quali il datore di lavoro è esonerato da qualsiasi obbligo retributivo, per i contratti di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale la retribuzione, fissata in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento, è la seguente:
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
- Primo anno: non inferiore al 45% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento
- Secondo anno: non inferiore al 55% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento
- Terzo anno: non inferiore al 65% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento
- Quarto anno: non inferiore al 70% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento
In materia invece di Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca – c.d. Apprendistato di Secondo Livello, sempre con esclusione delle ore di formazione svolte all’interno dell’Istituzione formativa, per le quali il datore di lavoro è esonerato da qualsiasi obbligo retributivo, il lavoratore che viene assunto con contratto di Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca sarà inquadrato, anche ai fini di stabilirne la retribuzione spettante, come segue:
A) Percorsi di durata superiore all’anno
– per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
– per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
B) Percorsi di durata non superiore all’anno
– per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
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