Il quadro FC in UNICO 2016 va compilato da tutti i soggetti residenti in Italia che detengono direttamente o indirettamente il controllo di un'impresa o di una società residente in un paese con regime fiscale privilegiato. In questo estratto dall'e-book: Guida alla compilazione del quadro FC si analizza chi sono i soggetti che devono compilare il quadro con riferimento al rapporto di controllo ( di fatto, di diritto o in base a vincoli contrattuali).
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Il seguente approfondimento è un estratto dall'ebook Guida alla compliazione del quadro FC 2016 .
L'ebook fa parte del pacchetto Guida alla compilazione dei quadri UNICO PF 2016 che contiene il commento ai principali quadri di Unico PF con 14 guide per la corretta compilazione dei vari quadri della Dichiarazione (AC - FC - LM - RA - RB - RC - RE - RF - RG - RL -RM - RP - RW)
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1) Ambito soggettivo
Il quadro FC va compilato dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori a regime fiscale privilegiato.
N.B. Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale
privilegiato è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna cfc (controlled foreign companies) controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “mod. n.” posta in alto a destra del modello.
Se il controllo è esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente gli adempimenti dichiarativi devono essere assolti da quest’ultimo soggetto. L’art. 3 co.1 del D.M. 429/2001 stabilisce che i redditi determinati ai sensi dell’articolo 2 [...] sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo, anche ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Il presente quadro non va compilato se il soggetto esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
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2) Il rapporto di controllo
Per quanto riguarda la definizione di controllo la norma fa riferimento all’art. 2359 c. 1.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 207/E del 2000 ha precisato che il concetto di controllo è fissato unicamente dall’articolo 2359 del codice civile, nulla valendo altre definizioni esistenti nei Paesi in cui è localizzata la società controllata.
Pertanto, sono considerate società controllate ai fini dell’applicazione della disciplina CFC:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (cosiddetto controllo di diritto); ai fini dell’individuazione di tali voti si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (cosiddetto controllo di fatto); ai fini dell’individuazione di tali voti si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli con- trattuali con essa (cosiddetto controllo in base a vincoli contrattuali). A questo proposito appare opportuno sottolineare che la relazione ministeriale al regolamento attuativo (D.M. 429 del 21 novembre 2001) ha specificato che “ai fini dell’imputazione del reddito, oltre al controllo è necessaria una, seppur minima, partecipazione all’utile dell’impresa estera da parte del soggetto italiano”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 , per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Per quanto riguarda le persone fisiche l’art.1, comma 3, D.M. 21 novembre 2001, n.429, ha specificato che, ai fini della determinazione del requisito del controllo, si deve tener conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art.5, comma 5, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Si ricorda come il controllo possa essere esercitato sia direttamente che indirettamente tramite soggetti residenti o non residenti.
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