L’IRAP (l’imposta regionale per le attività produttive) è da sempre oggetto di contenziosi con l’amministrazione. Infatti la fumosità della norma nel definire i contorni della soggettività di questa imposta hanno fatto sì che molti soggetti la pagassero per evitare sanzioni e instaurassero poi un successivo contenzioso con il fisco per ottenere il rimborso. La recente sentenza della Cassazione a sezioni Unite nella sentenza 9451/2016 depositata lo scorso 10 maggio, non risolve il problema e aumenta sicuramente la litigiosità tra contribuente e Amministrazione. Esaminiamo i punti della sentenza e auspichiamo un intervento risolutivo del Legislatore.
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1) La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9451/2016
Per l’analisi completa della sentenza si rimanda all’articolo:Niente IRAP per i professionisti con un dipendente generico.
Riprendendo solo i concetti principali della sentenza, la Cassazione ha stabilito che il requisito dell’autonoma organizzazione (da determinare ai fini della passività all’imposta ex art.2 D.lgs 446/97) c’è quando:
- Il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,
- il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o mansioni generiche ovvero mansioni esecutive.
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2) Il criterio dell’unico dipendente e l’incertezza normativa
Secondo la sentenza Cass. 9451/2016 , il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impieghi un solo collaboratore o un solo dipendente deve verificare la sua qualifica.:
- di segreteria o meramente esecutive→ non è obbligato a pagare l’Irap
- professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente→ è obbligato a pagare l’Irap.
Il criterio suggerito dalla sentenza, cioè di stabilire se vi sia "stabile organizzazione" indagando sulla qualità della prestazione del dipendente o collaboratore, in base alle mansioni effettivamente svolte o risultanti dal contratto non sembra facilmente applicabile in quanto è un criterio nuovamente poco oggettivo.
La sentenza di Cassazione 9451 tuttavia riprende quanto recentemente sostenuto dalla stessa Cassazione nel 2016 con la sentenza 7291. In particolare la sentenza 7291/2016 riguardava i medici convenzionati con il servizio sanitario, e il principio sostenuto dalla suprema corte è stato che se i medici:
- utilizzano strutture materiali e personali di segreteria o infermieristica comuni→ non sono sottoposti a Irap in quanto non si configura autonoma organizzazione neanche in presenza di uno studio attrezzato e di spese per servizi di segreteria e prestazioni infermieristiche. Lo studio e il lavoro generico di segreteria e di prestazioni infermieristiche infatti rappresentano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
- utilizzano strutture e personale qualificato→ sono sottoposti a Irap.
Tuttavia il contribuente non può neanche cercare di usare sempre il criterio delle mansioni svolte dal suo dipendente collaboratore (benchè altamente soggettivo) per stabilire o meno l’esistenza di una stabile organizzazione, in quanto la stessa cassazione con la sentenza 7371 del 2016 ha stabilito che gli studi associati e le società semplici sono comunque sempre sottoposti a Irap perché soddisfano automaticamente il presupposto dell’imposta. Quindi a parità di beni strumentali minimi:
- uno studio associato con un solo dipendente che svolge mansioni generiche o di segreteria paga l’irap,
- un dottor commercialista con un dipendente che svolge mansioni di segreteria è esonerato dall’irap.
3) I chiarimenti ufficiali attesi
Già nel 2014 la Legge 23/2014-Delega fiscale aveva previsto che il Governo emanasse un atto normativo che stabilisse criteri oggettivi, atto purtroppo mai emanato.
Tuttavia, come pubblicato dal Sole24ore del 12 maggio 2016,anche il viceministro dell’economia Luigi Casero ha sottolineato la necessità di trovare “uno schema preciso” ai fini dell’imponibilità dell’imposta con la Legge di stabilità 2017. I contribuenti restano in attesa.