Il Disegno di Legge sulle Unioni Civili n.2081 (cd. Legge Cirinnà) è stato approvato ieri 11 maggio 2016, senza modifiche, introducendo nell’ordinamento italiano delle regole per le unioni civili e i conviventi di fatto.
Si attende ora la pubblicazione in gazzetta.
La legge tratta il tema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ai commi 1-35 e delle convivenze di fatto ai commi 36-67.
Ovviamente l’introduzione di queste novità ha rilevanti implicazioni fiscali e civili, in questo approfondimento vediamo le principali:
- Comunione di beni
- Abitazione principale
- Pensione di reversibilità
- Diritti di successione
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1) La comunione di beni
Il regime patrimoniale della comunione dei beni, disciplinato nel codice civile all’art. 177 e ss. viene esteso alle unioni civili di persone dello stesso sesso, a meno che non scelgano la separazione; infatti il comma 13, art. 1 della Legge in corso di pubblicazione recita: “Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso in mancanza di diversa convenzione patrimoniale è costituito dalla comunione di beni (…)”
Le coppie di fatto invece regolano i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In particolare il comma 53, lettera c, dell’art. 1 del Disegno di legge 2081/2016 recita: “il contratto può contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro del codice civile”.
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2) L’abitazione principale
Il diritto ad avere un’abitazione principale comune è fiscalmente rilevante ai fini delle detrazioni previste dall’imposta sui redditi e delle imposte locali IMU/Tasi. Il comma 12, art.1 della legge Cirinnà prevede per le unioni civili di persone dello stesso sesso che “ le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano al residenza comune, a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.” Pertanto, per entrambi i partner sarà possibile riconoscere come abitazione principale la dimora abituale della coppia.
Per i conviventi di fatto omosessuali o eterosessuali invece il testo prevede che nel contratto di convivenza sia contenuta “l’indicazione della residenza” (art.1, comma 53, lett.a, disegno di legge 2081/2016).
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3) La pensione di reversibilità e tfr
Sul fronte della reversibilità della pensione e del tfr, la legge distingue chiaramente le due ipotesi.
Per le unioni civili di persone dello stesso sesso al comma 17, art.1 si legge che: “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate gli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.” In particolare i riferimenti al codice riguardano:
- Art. 2118. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato).(..) In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
- Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine rapporto). In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. (…)
4) I diritti di successione
Per i diritti di successione il ddl Cirinnà, approvato dalla Camera, distingue le due fattispecie tra le unioni civili tra persone dello stesso sesso e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali-
Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l'eredità è divisa nel seguent modo:
- 50% al partner superstite
- 50% ad aventuali figli
Per i conviventi di fatto non sono previsti particolari diritti, tuttavia il comma 43 prevede che in caso di morte
del proprietario della casa di comune residenza "il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque
non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre
anni." Il successivo comma 43 prevede il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto."
5) Tabella riepilogativa
Diritto |
Unioni civili |
Convivenza di fatto |
Comunioni di beni |
I partner vanno naturalmente nel regime patrimoniale della comunione di beni, fatta salva la scelta della divisione |
Il regime patrimoniale deve essere scelto nel nel contratto di convivenza |
Abitazione principale |
L’abitazione scelta come dimora dalla coppia all’atto della dichiarazione davanti all’ufficiale e i due testimoni è abitazione principale per entrambi con le conseguenze ai fini irpef/Imu/Tasi |
nel contratto di convivenza può essere prevista la residenza |
Pensioni di reversibilità |
Il partner ha diritto alla pensione di reversibilità, |
no |
Diritti di successione |
Il partner ha diritto alla "legittima” cioè al 50% dell’eredità (il resto va ai figli) |
il partner ha diritto ad abitare nella casa di residenza del convivente defunto per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore (3 o 5 in caso di figli) |