La Cassazione civile, sez. lav., n. 8707 del 03 Maggio 2016 ha affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile a quello per giustificato motivo oggettivo, pertanto non è necessaria la descrizione completa e dettagliata delle circostanze di fatto relative alla causale: si tratta infatti di eventi di cui il lavoratore è a conoscenza diretta.
IL CASO
La Corte di appello di Trieste rigettava il reclamo della lavoratrice avverso la sentenza, con la quale il locale giudice del lavoro aveva respinto l'opposizione della predetta avverso l'ordinanza, in base alla quale era stata disattesa la domanda dell'attrice, avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole dall'azienda. In particolare, la fattispecie riguardava la comunicazione del licenziamento alla lavoratrice, in quanto aveva superati i periodi massimi di conservazione del posto di lavoro a seguito di prolungata assenza per malattia. Secondo la Corte triestina, già un anno prima dei fatti narrati alla lavoratrice era stato inviato un prospetto delle sue assenze, riferito all'ultimo triennio, sicchè la stessa aveva già da tempo superato il massimo del periodo di conservazione del posto e ne aveva, quindi, chiesto il prolungamento. Inoltre, la ricorrente nell'opporsi al licenziamento non aveva chiesto all'Istituto di specificare i periodi in questione, perchè evidentemente, secondo i giudici del reclamo, era ben consapevole del reale stato di cose.
Avverso la sentenza della Corte triestina la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi:
- violazione art. 23 c.c.n.l. sanità pubblica periodo normativo 1994 - 1997 e art. 16 D.P.R. n. 384/1990;
- mancata concessione di aspettativa e mancata nonchè incompleta concessione dei permessi ex L. n. 53 del 2000, art. 4, e del successivo decreto di attuazione n. 278/2000 artt. 2 e 3.
I giudici della Cassazione hanno rigettato entrambi i motivi del ricorso della lavoratrice (...)
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1) 1. Licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile a quale licenziamento?
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, bensì ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale di licenziamento cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilità della prestazione, riferibile alla persona del lavoratore, diverse dalla malattia.
Solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue, come la Corte ha già precisato in analoghe controversie, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee a evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (cfr. Cass. n. 11092 del 2005).
Nella specie, l'onere è stato adempiuto dalla datrice di lavoro, essendosi accertato, da parte dei giudici di merito, che la società aveva indicato il superamento del periodo di comporto e, nel corso del giudizio, aveva provato, documentalmente, l'avvenuto compimento di tale periodo.
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