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RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE PER ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Riammissione alla rateazione per accertamenti con adesione

E' un'opportunità, per i decaduti, di essere riammessi a piani di rateazione relativi a somme dovute a seguito di accertamento con adesione e acquiescenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una norma a favore dei soggetti decaduti da piani di rateazione. Non si tratta, questa volta, dei piani di rateazione di cartelle di pagamento ma di quelli relativi a somme dovute a seguito di definizione di accertamento o acquiescenza. La Legge, e successivamente la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13/E/2016, ha definito in maniera precisa sia chi può accedervi, come, e per quali tipologie di somme. La procedura è abbastanza semplice, non servono né istanze né autorizzazioni: è sufficiente pagare entro il 31 maggio 2016 la prima delle rate scadute. Ecco un riepilogo in vista della scadenza.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Scarica la Circolare del Giorno n. 88 del 05.05.2016 dove si riepilogano le modalità di riammissione alla rateazione, a seguito degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.
Inoltre per facilitare la comprensione di tutte le novità della Stabilità 2016 abbiamo predisposto un e-book che illustra punto per punto tutti i principali articoli "Le Novità fiscali della Legge di Stabilità 2016", acquista subito!

1) Chi può accedere alla riammissione alla rateazione

Possono usufruire della riammissione alla rateizzazione i soggetti che:

  • hanno definito con l’adesione un accertamento (art. 7, D.Lgs. n. 219/97), un processo verbale di constatazione (art. 5- bis, D.Lgs. n. 218/97) o un invito a comparire (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97) o hanno prestato acquiescienza all’accertamento (art. 15, D.Lgs. n. 218/97);
  • hanno scelto il pagamento rateale delle somme dovute;
  • isono decaduti dalla rateizzazione, in quanto non hanno versato una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della successiva.

2) Condizioni per accedere alla riammissione alla rateazione

E' necessario che:

  • la decadenza dalla rateizzazione si sia verificata nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2105, ossia nel periodo compreso tra il 15.10.2012 e il 15.10.2015;
  • le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza, siano dovute a titolo di imposte dirette (IRES/IRPEF/Addizionali/IRAP). Le altre imposte, quindi, come ad esempio l'IVA, risultano estranee al beneficio della riammissione anche nel caso in cui siano contenute nel medesimo atto.

3) Procedura per la riammissione alla rateazione

Per poter essere riammessi alla rateizzazione è necessario versare entro il 31.5.2016 la prima delle rate scadute (la rata per la quale non è stato effettuato il versamento alla scadenza ordinaria, e neppure entro il termine di pagamento di quella successiva), compilando il Modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Una volta effettuato il pagamento, il contribuente deve trasmettere al competente Ufficio (ovvero all’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione) la copia della quietanza del pagamento effettuato nei 10 giorni successivi, tramite:

  • consegna diretta presso l'Ufficio;
  • e-mail/PEC.

La mancata trasmissione della quietanza all’Ufficio non rileva ai fini della validità della procedura di riammissione.

Ricevuta la quietanza, l'Ufficio prende atto della volontà del contribuente di continuare con il pagamento rateale, e provvede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ex art. 19, DPR n. 602/73. La sospensione è limitata ai carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, relativi alle imposte dirette, compresi interessi e sanzioni.

Dopodiché l'Ufficio procede all’elaborazione di un nuovo piano rateale secondo due fasi:

  • ricalcolo delle rate
  • e scomputo dei versamenti già effettuati dal contribuente (fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze rispetto all’ammontare ricalcolato).

Si ricorda che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di rateazione, comporta la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione.

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