La Cassazione civile a Sezioni Unite con Sentenza n. 5069 del 15 Marzo 2016 ha affermato che l'amministrazione finanziaria può disconoscere un credito del contribuente di cui viene chiesto il rimborso nella dichiarazione dei redditi anche oltre il decorso dei termini decadenziali. Infatti tali termini sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’amministrazione e non invece a quelle con cui l’amministrazione contesta un suo debito.
Nella sentenza viene inoltre discusso il tema delle agevolazioni in favore delle fondazioni bancarie , concludendo che affiché possa riconoscersi il beneficio della riduzione a metà dell'aliquota IRPEG è necessario che tale agevolazione non sia in concreto destinata ad assumere la valenza di aiuto di Stato, lesivo del principio comunitario di concorrenza. A tal fine le attività delle fondazioni non debbono presentare i caratteri tipici dell'attività imprenditoriale che possano sussistere anche in mancanza del fine di lucro e pur nella dimostrata destinazione dei profitti, in parte o nel loro intero ammontare, al raggiungimento di scopi di utilità sociale. Il carattere dell'impresa commerciale resta escluso solo dalla previsione, statuaria o legale, dell'esclusività dei predetti scopi, dalla dimostrazione che tali attività siano state effettivamente svolte e che la fondazione non abbia alcuna possibilità di influire, quale azionista maggioritario o non maggioritario, sulla gestione della banca conferitata o di altre imprese da essa partecipate.
IL CASO
La vertenza nasce dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza con cui, nel 2004, una fondazione bancaria sollecitava l’erogazione del rimborso di un credito d’imposta evidenziato nella dichiarazione dalla stessa presentata con riferimento al periodo 1° ottobre 1996 – 30 settembre 1997.
In particolare, l’eccedenza scaturiva dall’applicazione della disciplina agevolativa consistente:
- nell’esonero dalla ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi percepiti da azioni, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 1745 del 1962
- nella riduzione alla metà dell’Irpeg prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973.
L’adita Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo legittima la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente.
La pronuncia veniva successivamente confermata dalla Ctr che, nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate ormai non poteva più contestare un credito consolidato, in quanto derivante da una dichiarazione presentata nel 1997.
Col successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia denunciava, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 10-bis della legge 1745/1962, 6 del Dpr 601/1973 e dell’articolo 2697 del codice civile, non avendo il contribuente assolto l’onere, sullo stesso gravante, di provare la spettanza del diritto alle predette agevolazioni.
Con ordinanza interlocutoria del 2014 la Sezione tributaria della Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione della causa alle Sezioni Unite Civili, per la risoluzione del contrasto registrato nell'ambito della Sezione, in ordine alla perentorietà o meno del termine entro il quale l'Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione della dichiarazione ed agli effetti connessi all'inutile decorso di detto termine, con riferimento ai crediti di imposta, esposti in dichiarazione.
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1) Il diritto al rimborso e i termini concessi all’Amministrazione per disconoscerlo
Il diritto al rimborso da parte del contribuente va contemperato con il riconoscimento in capo all’amministrazione finanziaria del potere/dovere di controllo della dichiarazione, in particolare in ordine alla spettanza del rimborso.
Tale aspetto induce a fare qualche considerazione in merito al consolidamento del credito tributario: secondo un primo e più risalente gruppo di pronunce, il termine di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, entro il quale l’amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria, con la conseguenza che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare di detto termine o perché l’amministrazione stessa abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito dall’articolo 43 dello stesso Dpr, e, per converso, il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, indicato all’articolo 38 del Dpr 602/1973, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso. Tale orientamento si rinviene, tra l’altro, nelle sentenze 9524/2009, 2918/2010 e 11444/2011.
Invece, secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza, una volta esposto in dichiarazione il credito di cui si chiede il rimborso, il mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria nei termini previsti a pena di decadenza determina il consolidamento del credito che non può più essere messo in discussione: sul punto si segnala Cass. n. 18898 del 2011 secondo cui “qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione (ed anche in quella rettificata o corretta) un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato - attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso”.
In questi casi rimane preclusa all’Amministrazione finanziaria ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso, salve le eccezioni volte a far valere fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. Cass. n. 9339 del 2012).
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