Con la Circolare 16/E del 28 aprile scorso, la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate divulga le linee operative di prevenzione e contrasto all’evasione per l’anno 2016 con cui, sempre attraverso il nuovo approccio fondato sulla compliance tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, sono indicati gli strumenti per l’individuazione delle posizioni a rischio evasione. Nel documento sono fissate anche le procedure per l’attivazione del comportamento collaborativo (comunicazioni di anomalie e contraddittorio) e il corretto utilizzo degli strumenti presuntivi di redditi non dichiarati, i quali devono essere utilizzati con criteri di proporzionalità e ragionevolezza che trascurino le situazioni meno rilevanti e puntino ad individuare la reale capacità contributiva nelle situazioni di maggior evasione.
1) Incrocio delle banche dati per la selezione delle posizioni a rischio evasione
Gli incroci dei dati e delle informazioni a disposizione del Fisco indicati nel documento sono, sostanzialmente, quelli contenuti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 94624 del 13/07/2015:
- Incrocio delle somme certificate dai propri sostituti di imposta nel modello 770 Semplificato con i compensi dichiarati dal lavoratore autonomo;
- Incrocio delle comunicazioni trasmesse dai propri clienti e fornitori con gli importi dichiarati dai soggetti passivi IVA,
oltre ai suddetti, altri confronti di informazioni in grado di generare comunicazioni di anomalie al contribuente possono provenire da:
- anomalie sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di settore per il triennio 2012, 2013 e 2014;
- incongruenze tra i dati contenuti nella Comunicazione annuale dei dati IVA 2015 e quelli riportati nella dichiarazione IVA riferita al medesimo periodo di imposta.
Lo scopo dichiarato di dette comunicazioni è quello di invitare il contribuente a ravvedersi ricorrendo all’aggiornato e più vantaggioso istituto del Ravvedimento Operoso, oppure a fornire chiarimenti che giustifichino anomalie e scostamenti. In tale contesto di maggior propensione alla collaborazione e anche al fine di fornire maggior forza probatoria alle presunzioni legali, la Direzione Centrale Accertamento raccomanda gli Uffici locali dell’Entrate a ricorrere alla fase endoprocedimentale del Contraddittorio prima dell’emissione dell’Avviso di accertamento, ancorché non obbligatorio per le imposte non armonizzate.
Tuttavia, nel documento mancano le attese indicazioni sull’utilizzo dell’Archivio dei Rapporti finanziari a scopo preventivo per l’individuazione delle posizioni a maggior rischio; infatti, dopo le modifiche delle previsioni dell’art. 11 del DL 201/2011, la Legge di Stabilità 2015 al comma 314 prevede il generico utilizzo dei dati comunicati ai sensi dell’art.7, co. 11, del DPR 605/73 per l’analisi del rischio evasione sulla base dei criteri da stabilirsi annualmente.
Il precedente testo del comma 4, art. 11 del D.L. 201/2011, prevedeva l’utilizzo di tali informazioni per la creazione di Liste selettive di controllo da realizzarsi secondo le modalità di incrocio dei dati stabilite da un Provvedimento emesso dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Liste che, evidentemente, avrebbero potuto essere utilizzate sia per la strategia di compliance, e dunque per la trasmissione di inviti a ravvedimenti o a chiarimenti sulle incongruenze, che per l’ottimizzazione delle risorse impiegate nel contrasto all’evasione.
Dette Liste, intuitivamente, potrebbero essere generate da incongruenze tra l’incrocio del totale saldo Addebiti dei rapporti finanziari (prelevamenti al netto dei disinvestimenti), quindi il totale delle spese sostenute, con quanto indicato in dichiarazione come reddito prodotto, da cui eventualmente, maggiore capacità contributiva non dichiarata. Invece, per i soggetti passivi IVA, il potenziale incrocio potrebbe avvenire tra il totale Saldo degli Accrediti sul Conto corrente con i ricavi o il Volume d’affari riportati in dichiarazione.
A fronte della generica previsione dell’utilizzo dell’archivio per l’analisi di rischio, nelle indicazioni operative di prevenzione e contrasto all’evasione, la banca dati dei Rapporti Finanziari è relegata alla tradizionale funzione di asservimento alle Indagini Finanziarie, strumento, inoltre, da utilizzare in ultima istanza nelle attività istruttorie, a valle, cioè, di un’attenta analisi di rischio dalla quale emergano significative anomalie e, chiaramente, previa autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia o del Comandante regionale della Guardia di Finanza.
Considerata la mole di informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari e preso atto della dichiarazione contenuta nella stessa circolare “l’obiettivo è quello di includere progressivamente anche gli altri criteri tra i controlli automatizzati”, è realistico attendersi che tali dati in futuro vengano utilizzati per migliorare e potenziare la strategia di compliance con comunicazioni preventive generate da anomalie.
A cura di dott.Nunzio Ragno e dott. Giuseppe Quarticelli
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