I compensi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono reddito imponibile soggetto a tassazione. Tale onere è assolto in maniera differente a seconda che il committente italiano sia o meno sostituto d'imposta:
- se il committente è sostituto d'imposta →la tassazione in Italia si esaurisce tramite la trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta definitiva sul reddito con aliquota pari al 30%, fatto salvo quanto stabilito nelle Convenzioni Internazionali.
- se il committente non è sostituto d'imposta → la tassazione in Italia prevede che il lavoratore non residente dichiari il proprio reddito compilando UNICO PF. Tale dichiarazione può essere presentata dall’Italia con gli stessi termini e modalità dei residenti, oppure dall’estero con raccomanda o con trasmissione telematica.
In questo approfondimento trattiamo unicamente la prima ipotesi, analizzando i casi in cui si applica la ritenuta a titolo d’imposta, ed i casi di esclusione.
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1) La tassazione dei redditi di lavoro autonomo dei non residenti
I compensi corrisposti da sostituti d’imposta a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, tali redditi seguono due diversi trattamenti in base alla stipula o meno tra lo stato di residenza e l’Italia di specifiche Convenzioni sui redditi esteri. In particolare:
- Se è stata stipulata una Convenzione tra lo Stato di residenza del professionista e quello in cui il reddito è stato prodotto si segue quanto previsto dalla Convenzione. Tali convenzioni vengono stipulate contro la cd. doppia imposizione sui redditi e hanno lo scopo di definire in quale Stato il reddito prodotto è tassato. In questa ipotesi il sostituto d’imposta è sottoposto a obblighi informativi:
- Deve indicare nel quadro “annotazioni” della Certificazione Unica le somme non assoggettate a ritenuta
- conservare la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per l’adesione alla Convenzione (residenza all’estero rilasciata dall’ufficio competente, tassabilità del reddito nel Paese di residenza, assenza di stabile organizzazione in Italia).
- In assenza di una specifica Convenzione occorre fare riferimento a quanto espresso dal legislatore italiano nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi(D.P.R 917/86) e nel D.P.R 600/73- Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, di cui ai successivi paragrafi.
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2) I redditi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti da sostituti d'imposta
Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti da soggetti sostituti d’imposta, l’Art. 3 T.U.I.R-Base imponibile specifica che concorrono alla base imponibile per la tassazione dei redditi dei non residenti esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con l'espressione “redditi prodotti nel territorio dello Stato” si intendono i redditi elencati dal legislatore all’Art.23 T.U.I.R- Applicazione dell’imposta ai non residenti, tra cui al comma 1, lett. d sono compresi :"i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato". Quindi per stabilire se il reddito è soggetto a tassazione occorre verificare il requisito della territorialità cioè se la prestazione è stata svolta nel territorio dello Stato oppure no. (*).
(*) tale ipotesi è trattata successivamente tra le cause di esclusione.
L'Art.25 DPR 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi al comma 2 indica che: “se i compensi e le altre somme (..) sono corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.” Tale ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente. All’erogazione di questi redditi il sostituto deve assolvere determinati obblighi:
- operare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%
- versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo con modello f24 all’Agenzia delle Entrate.
- Certificare la ritenuta effettuata e il reddito corrisposto tramite il modello di Certificazione Unica e il modello 770 semplificato.
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3) Casi di esclusione da ritenuta
La ritenuta d'imposta al 30% sull'importo corrisposto a lavoratori autonomi non residenti presenta i seguenti casi di esclusione:
- (*) Prestazione svolta interamente all’estero per cui non è soddisfatto il requisito della territorialità previsto dall’Art.23 T.U.I.R. Se il lavoratore autonomo non residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano interamente all’estero, la somma non è tassata in Italia e quindi non è soggetta a ritenuta.
- “i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti” in quanto a norma del comma 2,art.25 DPR 600/73 si applica la ritenuta a titolo di acconto del 20%. Attenzione: in questo caso la ritenuta operata è a titolo di acconto e non di imposta.
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale per compensi con importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi.
Di seguito una tabella di riepilogo:
Tipologia di reddito |
Ritenuta |
Compensi e somme ex art. 23 TUIR |
30% |
Compensi corrisposti per lavori di natura professionale a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti |
20% |
Compensi corrisposti per prestazioni svolte fuori dal territorio dello Stato |
0% |
Compensi corrisposti da privati non sostituti d’imposta |
Nessuna (ma presentazione di UNICO PF da parte del non residente) |
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4) Riferimenti normativi:
Art.3 Tuir: L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Art. 23 Tuir, comma 1, lettera d: Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: (..) d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
Art.25 Dpr 600/73: (...) se i compensi e le altre somme (...) sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
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