La Legge di stabilità 2016 ha introdotto per i contribuenti incapienti (quelli rientranti nella cd. no tax area) la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, come parte del corrispettivo dovuto.
Con il Provvedimento n. 165110/2017 del 28 agosto 2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.
La Legge di Bilancio 2018(L. 205/2017) ha esteso la possibilità di cedere il credito derivante dagli interventi di riqualificazione energetica anche per i lavori effettuati sui singoli appartamenti.
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1) Chi può cedere la detrazione per la riqualificazione energetica?
Lo scopo della norma è favorire gli interventi di riqualificazione energetica, che prima potevano trovare opposizione fra i contribuenti incapienti, in quanto non beneficiando delle detrazioni irpef, si trovavano a sostenere un costo più alto. Con la cessione del credito questi contribuenti possono far valere la detrazione spettante come parte del pagamento da loro dovuto ai fornitori in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
I soggetti che possono cedere il credito corrispondente alla detrazione irpef per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali sono:
-
i contribuenti incapienti→ sono i contribuenti che nell'anno d'imposta precedente rispetto a quello in cui sono state sostenute le spese per interventi di riqualificazione energetica non sono tenuti al versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Sono cioè i contribuenti che nel periodo d’imposta 2017:
- hanno un reddito da pensione non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- hanno un reddito non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro; le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente; le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale; i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare; i compensi per lavori socialmente utili (per l'elenco completo si rimanda alla Circolare 20/E del 2016)
- i cessionari del credito→ i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
CHI PUO' CEDERE LA DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2017 2018 |
Incapienti |
Cessionari del credito |
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2) Chi può ricevere la detrazione per la riqualificazione energetica?
In base al Provvedimento del Direttore dell'Ageniza delle Entrate del 28 agosto 2017, possono ricevere il credito d'imposta previsto per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici:
- i fornitori → sono i fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali il cui sostenimento da diritto alla detrazione d'imposta.
- altri soggetti privati →quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche;
- istituti di credito e intermediari finanziari→ nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti.
CHI PUO' RICEVERE LA DETRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI? |
Fornitori |
Soggetti privati |
Istituti di credito e intermediari finanziari |
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3) Detrazione riqualificazione energetica: qual'è l'importo cedibile?
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, spettante
- nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo,
- nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile,
- sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Come previsto nel Provvedimento del 28.8.2017, il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e semprechè il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
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4) Cessione del credito riqualificazione energetica: cosa deve fare il condomino?
Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento,
- l’avvenuta cessione del credito
-
la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando
- denominazione e il codice fiscale del cessioniario
- proprio nome, cognome e codice fiscale.
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5) Cessione del credito riqualificazione energetica:cosa deve fare l'amministratore
L’amministratore del condominio:
-
comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata:
- la denominazione e il codice fiscale del cessionario,
- l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto
- l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra.
I condòmini appartenenti a condomini cd "minimi" per i quali, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio, i dati relativi alla cessione del credito.
Attenzione: il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Cessione del credito riqualificazione energetica:cosa deve fare l’Agenzia delle entrate?
L’Agenzia rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente
Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario con le modalità di cui sopra.
Cessione della detrazione: come si utilizza il credito ricevuto?
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. l successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione: la quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.