HOME

/

FISCO

/

CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV

/

CANONE RAI 2019 IN BOLLETTA: COME NON PAGARE SE NON SI HA UN TV

Canone Rai 2019 in bolletta: come non pagare se non si ha un TV

Chi non possiede un TV, per non pagare il canone RAI 2019, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 2016, l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo e il conseguente obbligo di pagamento del canone RAI. Questo comè noto avviene non più tramite bollettino postale, bensì tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica.

La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha confermato per quest'anno e per i prossimi sia l'importo pari a 90 euro sia l'esenzione per gli over 75 con reddito inferiore a 8.000 euro.

I contribuenti che non posseggono un TV, per non vedersi addebitare il canone RAI in bolletta, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'Agenzia delle Entrate in cui dichiarano la non detenzione dell'apparecchio. Modello e istruzioni sono allegati in fondo a questo articolo.

1) Canone Rai 2019: importo e novità

Il Canone RAI, o canone TV, è un'imposta a tutti gli effetti che deve essere corrisposta da chiunque detenga uno o più apparecchi atti/adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Il provvedimento del 21.04.2016 dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che: "Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitaredirettamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterni, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare".

Il canone si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato a pagarlo ogni anno, ed è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L'importo del canone RAI è stato ridotto a 90 euro e tale importo è stato confermato dalla Legge di bilancio 2019 per quest'anno e per i successivi.

Importo 2019 90 euro

2) Canone Rai 2019: quando si può presentare la dichiarazione di non detenzione?

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.

In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2018 avrà effetto per tutto il 2019)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2019 avrà effetto per il secondo semestre del 2019).

Attenzione: in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Infine, se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, acquisto di un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione). Presentazione della dichiarazione sostitutiva

3) Canone RAI 2019: come si presenta il modello di dichiarazione sostitutiva?

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale ) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati come Caf, professionisti, ecc.
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo
Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino

In questa ultima ipotesi è necessario allegare un valido documento di riconoscimento.

Allegati

Canone RAI: modello dichiarazione di non detenzione
Canone Rai: istruzioni modello dichiarazione sostitutiva di non detenzione
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

matteo negri - 16/03/2020

Buongiorno, sono a contattarVi poichè dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate lo scorso 31/12/2019, ricevo la fattura del primo bimestre 2020 dove mi sono stati addebitati 18 euro per il canone TV; l'intera fattura andrà in pagamento in addebito automatico il 30.03 Sono gentilmente a chiedere come/cosa poter fare a questo punto della situazione. Grazie

Lorella - 08/10/2019

Sono proprietaria di un immobile ove risiedo abitualmente, ed intestatario di utenza elettrica ove mi viene regolarmente pagato annualmente il canone tv. Dal 2016 ho dato in locazione una camera a mia madre rimasta sola ed invalida è intestataria di un abbonamento tv pagato regolarmente tutti gli anni, ora che vive nella mia abitazione ma non fa parte del mio nucleo famigliare deve continuare a pagare il canone tv? Faccio presente che ha 81 anni. Grazie

Ivan - 26/09/2019

Io e mia moglie abitiamo in una casa a 2 piani. Nell'altro piano vivono i miei. Mio padre è intestatario della fattura elettrica e paga in email canone TV. Ora mi è arrivato un sollecito di pagamento a me intestato. Devo pagarlo anch'io oppure no dato che lo paga già mio padre?

Giuseppe Tondo - 22/05/2019

Non capisco perchè mi viene imposto obbligatoriamente un servizio Rai a pagamento che non voglio, Chiamarla "tassa per apparecchio atto a ricevere programmi televisivi" é solo una furbata, si sa chiaramente che è il canone Rai. Perchè la Rai non viene codificata così la vede solo chi paga tramite smart card con decoder? Perchè la tassa Rai deve essere imposta per forza anche a chi non vuole tale servizio? Io sono disoccupato con moglie e due figli, a me la televisione a pagamento non serve, non vedo perchè devo privarmi della televisione e dei programmi televisivi che vengono trasmessi gratuitamente dalle tv private per colpa della Rai che proprio perchè è tv di stato dovrebbe essere trasmessa gratuitamente e non il contrario.

Piero - 30/09/2016

Buongiorno, ho attivato l'utenza energetica nella mia abitazione (voltura da precedente proprietario) in data 3 agosto. Non possedendo il televisore (e non ho intenzione di prenderne uno) come fare per non pagare la rata del canone che mi è stata addebitata nella prima fattura dell'energia elettrica di settembre? perchè non ho fatto alcuna dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno in quanto non ero ancora in possesso dell'appartamento e abitavo in famiglia. Ora, devo quindi pagare i presunti mesi di possesso della tv (da agosto a dicembre a questo punto)? grazie Piero

Francesco - 30/07/2016

Buongiorno,io e mia moglie abbiamo due utenze elettriche uso domestico,io dell'appartamento dove risiediamo e mia moglie quello delle scale sempre dove risiediamo,adesso ci troviamo addebitati due canoni,cosa fare? Grazie, n.b. titolare del canone da oltre 37 anni è mia moglie.

giuseppe - 15/07/2016

Ho la mia antenna tranciata da nov. 2015, è in corso una denuncia penale per l'interruzione di segnale nell'attesa non utilizzo il bene distrutto. Posso esimermi dal canone?

Fausto - 01/06/2016

Ho la casa in comproprieta 75 e 25% con mio padre che non ha la residenza a Ponte San Pietro BG ma a Genova la utenza elettrica e intestata a mio padre a Ponte San Pietro BG nella casa in cui abito.Devo pagare il canone?

Roberta Breschi - 18/05/2016

Non capisco perchè a chi pagava regolarmente il canone per la unica TV in uso per se e per i propri conviventi nalla stessa abitazione di residenza non sia stato possibile pagare il canone coma prima e debba essere assoggettato a questa faticosa operazione di comunicazione telematica che poi scade entro il 16 maggio quando ancora il decreto deve sembra essere pubblicato in gazzetta. Oppure recarsi presso un ufficio postale dove come minimo deve pagare circa 5 euro per la raccomandata. Tra l'altro in gazzetta è pubblicata la pec o posta elettronica che da sicurezza del ricevimento della comunicazione. Faccio presente che ho provato a compilare il modulo inserendo i mie dati ma non sono riuscita. Ho dovuto stampare il modello che è a colori a mie spese e inquinante perchè non è scritto che il modello compilato possa essere spedito in bianco e nero. Oltretutto ore di fila alla posta e spese dei mezzi pubblici per arrivarci. I politici sono pagati per semplificare la vita ai cittadini o sono pagati per metterli in ultreriore difficoltà e scompliglio?

Claudia - 15/05/2016

Non trovo da nessuna parte risposta alla mia specifica situazione ne nelle faq della rai ne in quelle dell'agenzia delle entrate. Posseggo due abitazione in comuni diversi e ambedue le utenze sono intestate a mio nome quindi in quanto seconda casa non dovrei pagare il canone su quella di non residenza. Allo stesso tempo nella mia seconda casa ha residenza mia madre che ha compiuto 92 anni come faccio a fare l'esonero mi dite cortesemente se in questo caso debbo compilare il modello B o la semplice esenzione per mia madre e attraverso quali modalità. grazie dell'aiuto

Antonio - 30/04/2016

Lavoro all'estero un mese X ferie vado a sud italia ,ho una TV 11 mesi non adoperò devo pagare lo stesso il canone eur 100 ?

Anna - 11/05/2016

Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia. Non rileva per quanti giorni utilizza la TV, in quanto la mera detenzione fa scattare l'obbligo di pagamento.

Claudio - 12/04/2016

Buonasera a tutti, non riesco a capire come dovrò comportarmi per l'abbonamento in capo a mia mamma (del quale sono tutore) che purtroppo, per seri problemi di salute, da oramai 4 anni vive in una casa di riposo e che per gli precedenti anni avevo fatto comunicazione alla RAI di tale situazione, indicando che il suo apparecchio lo avevo preso io, soggetto con regolare titolare di abbonamento TV. Con quella dichiarazione venivo esonerato dal pagamento del canone. Ora cosa devo fare ??? Un sincero grazie a chi mi saprà dare indicazioni utili.

Anna - 11/05/2016

Gentile Sign. Claudio, se il contribuente ricoverato in una casa di riposo non possiede nella propria abitazione la TV, come nel caso di Sua madre (dato che di fatto l'apparecchio lo ha preso Lei), ma è titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l'addebito del canone 2016 nella fattura elettrica dovrà comunque presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 16 maggio 2016 con il nuovo modello approvato. Se, invece, Sua madre, oltre a non possedere la TV, non è neanche titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perchè l'utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in un'altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV, dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, nel caso non abbia la TV, dovrà dare disdetta dell'abbonamento ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. n. 246/1938, inviando un'apposita raccomandata allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate.

Claudio - 11/05/2016

Grazie Sig. Anna. È' stata Molto chiara

Laura - 12/05/2016

Buongiorno, e se il soggetto anziano ricoverato in casa di riposo fosse anche incapace di intendere e volere (quindi sottoscrivere), il tutore come puo compilare la dichiarazione di non detenzione al suo posto? Non esiste il campo per il tutore nel modello. Il soggetto anziano è intestatario nel mio caso di utenza elettrica residente

valeria - 12/04/2016

mio padre 80anni resiede in una casa suddivisa in due unità immobiliari con la sua ex moglie (ora divorziati) hanno un'unica utenza elettrica intestata a mio padre, lui era esonerato dal pagamento già gli anni precedenti; ho scaricato il modulo per esonero ma al punto d) della dichiarazione deve sottoscrivere di "non convivere con altre persone diverse dal coniuge titolari di reddito proprio.." cosa devo fare per esonerarlo? PS: resta inteso che la sua ex moglie pagherà il canone ma lui non lo vuole nella sua bolletta !!!

Anna - 11/05/2016

La casa risulta divisa in Catasto, o risulta essere una sola con un'unica utenza elettrica solo che all'interno è stato ricavato uno spazio per l'ex moglie? In quest'ultimo caso, credo che, essendo Suo padre esonerato dal canone, anche l'ex moglie "beneficierà" di questa esenzione, a meno che non si intesti lei stessa l'utenza elettrica.

giuseppe - 11/04/2016

Buongiorno a tutti, ho un dubbio: Ho intestata un utenza in un abitazione dove non ho residenza, mentre nel luogo di residenza l'utenza è intestata a mio padre che pagherà normalmente il canone. In virtu da quanto enunciato dal dispositivo: "il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica." devo pagarlo anche io? o presentare domanda di esonero per il semplice fatto che nn risiedo nell'immobile dove ho l'utenza intestata?

Anna - 11/05/2016

Occorre preliminarmente sapere se Lei e suo padre fate parte della stessa famiglia anagrafica. La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia. Se diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o anche in abitazioni diverse, secondo le Entrate il canone è dovuto comunque una sola volta, in quanto si tratta appunto della stessa famiglia angrafica. Sarà sufficiente, pertanto, in tal caso, comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva. Al contrario, se non fate parte della stessa famiglia anagrafica, dovrete pagare due distinti canoni TV per due distinte utenze elettriche a voi intestate.

Isabel - 10/04/2016

Buonasera, cortesemente vorrei sapere se occorre predisporre un frontespizio con l'indicazione del mittente e destinatario con relativo oggetto nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva venga spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta. Grazie

Anna - 11/05/2016

Per spedire una raccomandata senza busta è necessario prendere il documento da spedire, o il plico di fogli spillati tra loro, lasciando l’ultima facciata posteriore bianca. Il foglio, o il plico di fogli, deve essere piegato in 3 parti, a soffietto, di uguale dimensione avendo cura di lasciare la parte scritta all’interno del soffietto e la parte bianca sull’esterno. Il plico, così ripiegato, può essere spillato sui lati più corti con un punto di pinzatrice, con del nastro adesivo o con dei destinatariofermacampioni. Sulla parte bianca scrivere l’indirizzo del destinatario in basso a destra e quello del mittente in alto a sinistra. A questo punto, occorre recarsi in un ufficio postale e spedire il plico con raccomandata con ricevuta di ritorno, di cui va conservata la velina rilasciata dall’ufficio postale e la ricevuta di ritorno.

Chiara - 08/04/2016

Allora io sono una studentessa fuori sede e NON posseggo televisione da ben 6 anni...odio la tv. Abitato in una casa in cui sono in affitto, le bollette sono intestate a mio padre che paga il canone Rai per la casa dove vive lui. La mia residenza anagrafica e nella casa dove risiede mio padre e paga il canone Rai regolarmente, devo fare la dichiarazione ugualmente? Nel caso a nome di chi?

Anna - 11/05/2016

No, non deve fare nulla, anche perchè l'utenza elettrica è intestata a suo padre, che paga già un canone TV ed il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Silvia79 - 07/04/2016

Dopo aver spedito la dichiarazione sostitutiva, devo aspettarmi comunque di ricevere l'addebito del canone in bolletta? Lo chiedo perché ho l'addebito automatico delle bollette sul conto corrente...quindi comunque non riuscirei a separare le due quote (canone/energia). Grazie per la vostra risposta!

Anna - 11/04/2016

Buongiorno, Silvia. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone RAI avverrà previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica, di cui costituirà voce distinta e non imponibile ai fini fiscali. Come chiarito in una delle Faq pubblicate sul sito www.canonerai.it, al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone RAI, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono automaticamente estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. Tuttavia, se la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui si dichiara di non possedere un TV, viene presentata nei tempi previsti (30.04.2016 se tramite raccomandata, 10.05.2016 se in via telematica), ci saranno i tempi tecnici sufficienti per il fornitore dell'energia elettrica per non addebitare le quote di canone RAI nella prima fattura successiva al 1° luglio.

sonia - 07/04/2016

abbiamo installata una parabola sul tetto ma non abbiamo piu televisione in casa dobbiamo pagare?

Anna - 11/04/2016

Gentile signora Sonia, in linea generale, l'utilizzo dell'apparecchio televisivo limitatamente ai programmi delle TV private o straniere, con esclusione delle trasmissioni Rai, non esonera dal pagamento del canone Tv, il cui obbligo scatta, a prescindere da ciò, per la detenzione di un apparecchio ricevente atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Se, tuttavia, Lei ad oggi non possiede un TV pur possedendo una parabola, potrà comunicarlo alle Entrate presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo i termini e le modalità indicati nel Provvedimento 24.03.2016 (per quest'anno, tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016).

giovanni bruno - 07/04/2016

Sono propietario di due abitazioni una al 100% l'altra al 50% con mia moglie.Abbiamo su una l'utenza Enel intestata a me l'altra intestata a mia moglie. Ci verranno su tutte e due caricato il canone TV ? O cosa dovremmo fare? Gazie

Anna - 11/04/2016

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regio Decreto Legge n. 246 del 21.02.1938, il canone TV deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (quindi, anche da sua moglie). Inoltre, nella Faq n. 20 pubblicata sul sito www.canonerai.it, alla domanda: "Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv?" è stato risposto: "No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica."

luisella - 06/04/2016

VERGOGNA !!!!! POLITICI !!! ANDATE A CASA !!!! ZAPPATE LA TERRA !!!!! IMPARATE A STARE AL MONDO !!!!!

ruffo alfredo - 06/04/2016

L'energia elattrica è intestata a mia figlia che non risiede in zona ( fuori italia) devo pagare il canone!

Anna - 11/05/2016

Il canone sarà addebitato nella fattura dell'energia elettrica intestata a sua figlia. La residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

bruno giovanni - 06/04/2016

la dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l' addebito (quadro B ) va presentata annualmente come quella di non possesso?. Grazie

Anna - 07/04/2016

Sì, e ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.

BRUNO - 07/04/2016

sono propietario di due abitazioni in una risiedo e l'altra e' una seconda.Ho il contratto Enel intestato a me su tutte e due cosa devo fare per non pagare sulla seconda ? Un'altra domanda: ho letto sulle istruzioni che l'eventuale domanda per la dichiarazione sostitutiva va spedita come plico raccomandato senza busta mentre in una trasmissione televisiva dicevo senza piegare i fogli in busta grande.Quale delle due?.Ringrazio anticipamente

Anna - 11/04/2016

Buongiorno, Bruno, non deve fare nulla per non pagare sulla seconda casa, in quanto non è previsto il pagamento del canone RAI anche sulla seconda casa, come precisato nella Faq n. 20 pubblicata sul sito www.canonerai.it Comunque, per rispondere alla Sua domanda sul modo con cui spedire l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il provvedimento delle Entrate del 24.03.2016 stabilisce che, nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV · 08/02/2024 Canone speciale RAI: le tariffe 2024 per alberghi, residence, studi, mense ecc.

La RAI conferma le tariffe del canone speciale per l'anno 2024 per cinema e teatri, per gli altri gli importi sul sito RAI

Canone speciale RAI: le tariffe 2024 per alberghi, residence, studi, mense ecc.

La RAI conferma le tariffe del canone speciale per l'anno 2024 per cinema e teatri, per gli altri gli importi sul sito RAI

Canone RAI: entro il 31.01 dichiarazione di non detenzione apparecchio

Canone RAI: i cittadini che non detengono un apparecchio, possono presentare entro il 31 gennaio una dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento

Canone RAI 2024: importi da pagare per vecchi e nuovi abbonamenti

Le Entrate pubblicano i dettagli per pagare il Canone della TV: vecchi e nuovi abbonamenti 2024, i pagamenti in bolletta. Tutti gli importi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.