I professionisti e gli intermediari subiscono la ritenuta d’acconto ogni volta che percepiscono redditi per prestazioni di lavoro anche occasionale.
Solo chi è nel regime forfetario non opera le ritenute alla fonte e non subisce le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.
In questo approfondimento ci occuperemo di cos’è la ritenuta, su quali redditi si applica e con quali aliquote prendendo in esame anche tutti gli obblighi dichiarativi sia del sostituto d’imposta (CU, 770) che del sostituito, che dovrà tenerne conto nella propria dichiarazione dei redditi.
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1) La ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto è una modalità di pagamento anticipato delle imposte, il cui obbligo di versamento è posto dal legislatore a carico del datore di lavoro o committente (sostituto di imposta) che la trattiene al prestatore (sostituito) e la versa per suo conto.
Quindi:
- La ritenuta di acconto viene trattenuta al prestatore di lavoro autonomo o intermediario
- La ritenuta viene versata dal sostituto di imposta, di regola entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento, mediante utilizzo del modello F24 con l’indicazione del codice tributo previsto per il tipo di reddito corrisposto, ad esempio il codice: 1040 per le ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.
Per la tabella completa dei codici tributo rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se nel mese di versamento della ritenuta il 16 è un sabato o un giorno festivo, il versamento si posticipa al primo giorno lavorativo utile; in agosto solitamente la scadenza viene posticipata al 20.
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2) I redditi su cui si applica la ritenuta d’acconto
I redditi degli autonomi che sono soggetti a ritenuta di acconto sono previsti dall’art. 25 dpr 600/73-Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi” e 25 bis-Ritenuta sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, procacciatore di affari”. L’art.25 specifica che sono soggetti a ritenuta: “i compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
La ritenuta d’acconto per i redditi sopra definiti è sempre dovuta tranne:
- per coloro che aderiscono al regime forfetario come introdotto dagli art. 54-89 della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) e modificato da ultimo dalla Legge di Bilancio 2019. Per approfondire leggi lo speciale:Regime forfetario 2019 a confronto con le regole del 2018
- per i compensi con importo inferiore a 25,82 euro corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale da enti pubblici e privati non commerciali, a condizione che non si tratti di acconti di maggior compensi
3) La base imponibile della ritenuta d’acconto
Per calcolare correttamente la ritenuta d’acconto la prima cosa è determinare la base imponibile su cui applicare l’aliquota. La base imponibile della ritenuta d’acconto è composta da:
- compensi professionali come sopra definiti
- il contributo addebitato al cliente del 4% per gli iscritti alla gestione separata Inps in quanto è considerato un componente positivo di reddito da trattare come compenso→ Attenzione perché per gli iscritti alle Casse di previdenza degli Ordini, il 4% non costituisce un componente positivo e pertanto non ha la ritenuta.
- Rimborsi spese per spese non alberghiere e di ristorazione. L’art 10 del decreto 175/2014 ha modificato l’art. 54 T.U.I.R al comma 5 e dal 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che fattura così solo il proprio compenso. Fiscalmente però la modifica non si occupa delle spese di viaggio, di trasporto ecc. che si ritiene siano ancora sottoposte a ritenuta.
4) Tabella riepilogativa con redditi, aliquote e basi imponibili delle ritenute
Date le numerose casistiche su cui è necessario calcolare la ritenuta nell’attività di lavoro autonomo, si riporta una tabella riepilogativa delle situazioni più comuni:
Tipologia di reddito |
aliquota |
Base imponibile |
Condizioni per la riduzione della base imponibile |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale |
20% |
100 |
|
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore |
20% |
75 |
Età superiore a 35 anni (*) |
Compensi per cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore |
20% |
60 |
Età inferiore a 35 anni (*) |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere |
20% |
100 |
|
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro |
20% |
100 |
|
rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari |
23% |
50 |
Così previsto dal dpr 600/73 art. 25 bis |
rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari |
23% |
20 |
(**) |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori |
20% |
100 |
(*) la minor base imponibile è considerata una deduzione forfetaria delle spese sostenute
(**) Per i rapporti di lavoro anche occasionale di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento d’affari, la base imponibile su cui calcolare la ritenuta è 50% in via ordinaria (ex art 25-bis d.p.r 600/73), ed al 20% al verificarsi delle seguenti condizioni:
- i percipienti dichiarano ai committenti/mandanti che nello svolgimento della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi. Nel caso in cui il percipiente si avvalga esclusivamente della collaborazione di terzi a norma dell’art. 1, ultimo comma del DM 16 aprile 1983 il requisito della continuità si presume esistente “qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili al periodo”
- La dichiarazione in cui si afferma di avere i requisiti per la base imponibile al 20%:
- deve essere mandata con raccomandata a/r o via pec
- deve essere redatta su carta semplice
- vale fino alla revoca della stessa o alla perdita dei requisiti.
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5) Obblighi dichiarativi
Il sostituto di imposta dopo aver effettuato il versamento delle ritenute, deve adempiere ulteriori obblighi quali:
- Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i redditi, il sostituto deve consegnare al prestatore la Certificazione Unica attestante le ritenute operate indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente versate;
- Entro il 7 marzo deve trasmetterle telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- Entro il 31 luglio deve consegnare al sostituito il modello 770 con il riepilogo di tutti i percipienti, delle ritenute operate e degli estremi di versamento.
- Il contribuente in regime forfetario che non ha operato le ritenute alla fonte è obbligato a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti.
Il sostituito lavoratore autonomo/o intermediario che ha subito le ritenute può portarle in detrazione nella dichiarazione dei redditi dall’imposta netta dovuta.