Presupposto necessario - oltre a quello dell'anzianità contributiva - affinché possa essere erogata la pensione di anzianità è che il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato. Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione lavoro nella sentenza n. 5052 del 15.3.2016.
IL CASO
La Corte d'appello, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, dichiarava illegittima la revoca della pensione d'anzianità che era stata disposta dall'INPS nei confronti del lavoratore, sul presupposto del difetto del requisito della inoccupazione vigente all'epoca della domanda di pensione di anzianità (presentata nel settembre 1999).
Avverso la sentenza in Appello l’Inps ricorreva in Cassazione, affidandosi ad un solo motivo, ossia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 421/1992, dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 503/1992, dell'art. 1 della legge 335/1995 e dell'art. 22 legge 153/1969, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la necessità del requisito della inoccupazione vigente al momento della domanda di pensione di anzianità (presentata dall'intimato nel settembre 1999), requisito - invece - all'epoca previsto non solo dall’art. 22 legge n. 153/69, ma anche dall’art. 10, comma 6, del d.lgs. 503/1992.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso, dovendo dare continuità alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, la cessazione dell'attività lavorativa costituisce - ai pari del requisito del trentacinque anni di iscrizione assicurativa (nel caso in esame) e del requisito contributivo - un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità. Nel caso di specie, il ricorrente aveva cessato il proprio rapporto di lavoro il 12.8.2000 ed era stato riassunto con nuovo rapporto di lavoro il 21.8.2000.
Gli ermellini specificano che "È pur vero che l'art. 1 co, 25 legge n. 335/95, nel disciplinare l'accesso alla pensione di anzianità, non prevedeva espressamente anche il requisito della non occupazione. Tuttavia tale requisito era ricavabile dalla perdurante vigenza del co. 6° dell'art. 10 d.lgs. n. 503/92, secondo il quale "Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria." Tale requisito è così rilevante che è stato esteso anche alla pensione di vecchiaia dall'art. 1 commi 7 e 8 d.lgs. n. 503/92. La stessa L. n. 388 del 2000, art. 72, ha vietato il cumulo anche tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo superiore ad un certo ammontare ed ha, quindi, confermato la totale incumulabilità tra detta pensione ed il reddito da lavoro dipendente.
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